Avviso al Difensore: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità del ricorso pretestuoso
Il diritto alla difesa è uno dei pilastri del nostro ordinamento giuridico, specialmente nel contesto del procedimento penale. Una garanzia fondamentale è l’avviso al difensore, che deve essere fornito all’indagato prima del compimento di determinati atti urgenti. Tuttavia, cosa accade se si contesta la sua omissione quando le prove documentali dimostrano il contrario? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, dichiarando inammissibile un ricorso basato su una doglianza palesemente infondata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale che dichiarava il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di una donna, in relazione a un reato previsto dal Codice della Strada. Nonostante l’esito favorevole, che escludeva la punibilità, il giudice aveva comunque disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello. Avverso tale decisione, l’imputata, tramite il proprio legale, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione di legge. In particolare, si sosteneva che non le fosse stato dato il preavviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di essere sottoposta agli accertamenti sanitari, come previsto dalla procedura.
La Decisione della Corte e il ruolo dell’avviso al difensore
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi attenta degli atti processuali, da cui è emersa una realtà ben diversa da quella rappresentata dalla ricorrente.
La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano già esaurientemente spiegato la regolarità delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria. Dalla documentazione, e specificamente dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dalla stessa imputata, risultava in modo inequivocabile che la donna:
1. Aveva ricevuto regolarmente l’avviso al difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
2. Aveva espressamente dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.
Di conseguenza, il motivo del ricorso non introduceva alcun elemento di novità o critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una censura già correttamente vagliata e respinta nelle fasi precedenti del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorso fosse privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito. Riproporre una questione già disattesa, senza argomentare specificamente contro le ragioni giuridiche esposte dal giudice precedente, trasforma l’impugnazione in un atto meramente pretestuoso.
Il principio affermato è chiaro: non si può adire la Corte di legittimità sulla base di una presunta violazione procedurale quando la prova documentale, per di più firmata dall’interessato, dimostra il perfetto adempimento della garanzia difensiva. L’inammissibilità del ricorso, in questi casi, è una conseguenza diretta e inevitabile. Per tale ragione, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: se da un lato le garanzie difensive, come l’avviso al difensore, sono sacrosante, dall’altro non possono essere strumentalizzate per intentare ricorsi infondati. La verifica documentale è cruciale e, quando un verbale attesta la regolarità della procedura e la rinuncia volontaria a una facoltà, contestare tale circostanza senza prove contrarie concrete equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su critiche specifiche e pertinenti alla decisione contestata, anziché su mere riproposizioni di argomenti già smentiti dai fatti.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva una censura (la presunta omissione dell’avviso di farsi assistere da un difensore) che era già stata esaminata e respinta con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello, senza aggiungere alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Il diritto alla difesa dell’imputata è stato violato?
No. Dalla documentazione processuale, in particolare dal verbale di accertamenti urgenti firmato dall’imputata stessa, è emerso che le era stato regolarmente dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un legale e che lei aveva esplicitamente dichiarato di non volersene avvalere.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale per i casi di ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 4 marz6 2021 che ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 186 bis co. 3, 186 co. 2 lett. c) e co. 2 bis sex C.d.S., ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine all’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell’espletamento degli accertamenti sanitari.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall’imputata), emerge che la donna aveva ricevuto regolarmente l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che la stessa aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.
La ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.