Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3345 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3345 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dal difensore del ricorrente, che ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 7 aprile 2025, confermava la sentenza, emessa in data 18 giugno 2024, dal Tribunale di Savona, che aveva condannato NOME COGNOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione e applicazione delle sanzioni accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un si nistro stradale, di cui all’art. 186, comma 2 , lett. c) e comma 2bis , d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (reato commesso in data 24 luglio 2022).
1.1. In punto di fatto, i giudici di merito ritenevano accertato che NOME COGNOME si fosse posto alla guida dell’autovettura Fiat Tipo, di sua proprietà, in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato pari a 2,01 g/l), provocando, a causa del suo stato di alterazione, un sinistro stradale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME, che ha articolato due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti nei confronti del COGNOME.
Si osserva, in particolare, che il COGNOME è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia solo dopo il prelievo e che l’inutilizzabilità di tale accertamento si ripercuote sull’affermazione di responsabilità, in assenza di ulteriori elementi da cui ricavare l’esistenza di uno stato di ebbrezza.
2.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità sopra indicata, avendo la Corte di appello argomentato solo con riferimento al consenso al prelievo, senza nulla dire in ordine alle garanzie difensive.
Si c hiede, pertanto, l’annullamento dell a sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale di questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
In data 21 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con cui, anche in replica alle conclusioni del P.G., ha ulteriormente argomentato in ordine alle censure proposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo, riguardante la inutilizzabilità de ll’accertamento ematico eseguito nei confronti del ricorrente, per violazione delle garanzie difensive, è infondato.
2.1. In linea di principio, in ordine alle garanzie difensive spettanti al conducente di un veicolo che debba essere sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, mediante prelievo di liquidi biologici da effettuarsi presso una struttura sanitaria, questo collegio ritiene di aderire all ‘orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al quale la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi (Cfr. in termini, Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278676 -02; Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277621 – 01; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, COGNOME, Rv. 275281 – 01;).
2.2. Tematica, del tutto differente, è quella relativa all’individuazione dell’autorità deputata ad eseguire lo specifico avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att., cod. proc. pen. In proposito, questo Collegio intende dar seguito alla interpretazione più recente (Sez. 4, n. 37794 del 23/10/2025, COGNOME, Rv. 288701 -01; Sez. 4, n. 6277 del 23/01/2025, COGNOME, Rv. 287595 -01), che, ricollegandosi al disposto dell’art. 348, comma 4, cod. proc. pen., ritiene che, nell’ambito delle operazioni delegabili ad ausiliari ed espressamente limitate a quelle prevedenti «specifiche competenze tecniche», non rientrino gli atti e gli avvertimenti riservati dalle disposizioni di rito alla polizia giudiziaria tra cui, in particolare, quelli conseguenti al compimento degli atti urgenti previsti dall’art. 356 cod. proc. pen. Ne consegue che, anche nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate, rimane riservato alla Polizia giudiziaria l’onere di formulare lo specifico avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. cod.
proc. pen. Sul punto, può altresì essere citato un ulteriore precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 10400 del 11/02/2021, De Biasio, Rv. 281565 – 01), in cui è stato ritenuto – in parte motiva – che il legislatore ha previsto l’avviso di cui all’art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all’art. 356 cod. proc. pen., in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell’operato della polizia giudiziaria; elemento logico dal quale può, quindi, trarsi la conclusione che, in presenza di un atto con vocazione probatoria (quale l’accertamento alcolimetrico in questione), non possa configurarsi la possibilità di delegare all’ausiliario la formulazione dell’avviso.
2.3. Ciò precisato, dalle sentenze di primo e secondo grado -che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01) -emerge, in ordine alle modalità di effettuazione dell’accertamento sul tasso alcolemico , che, a seguito del sinistro, il COGNOME rimaneva ferito, tanto da dover essere trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Savona: avutone il consenso e con l’autorizzazione del medico del 118, gli operanti provavano ad effettuare l’alcoltest, senza riuscirci in quanto il COGNOME non riusciva a soffiare adeguatamente. Gli operanti, pertanto, delegavano l’accertamento al personale sanitario del nosocomio , che provvedeva, oltre al prelievo ed alla raccolta del consenso, alla notifica della comunicazione delle garanzie difensive , contenente l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Dagli atti emerge che il prelievo veniva effettuato alle ore 17:24, mentre la notifica della comunicazione delle garanzie difensive, sottoscritta dal ricorrente, recava l’indicazione oraria delle 17:30.
2.4. Alla eccezione di inutilizzabilità della difesa, sollevata già nel giudizio di primo grado e costituente specifico motivo di gravame riguardo al profilo delle garanzie difensive, forniva riposta solo il giudice di primo grado, ritenendo che la lieve discrasia oraria non fosse probante dell’ordine in cui i singoli atti erano stati compiuti, essendo evidente che il medico incaricato di tali adempimenti, nella impossibilità di svolgerli tutti contemporaneamente, avesse comunque operato in continuità. La Corte di appello, di contro, ritenendo che la doglianza investisse il consenso al prelievo, disattendeva l’eccezione, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «Il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede, cioè uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento» (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946 – 01).
2.5. Passando all’esame , in base ai principi sopra esposti, del l’unico profilo di inutilizzabilità dedotto dal ricorrente, riguardante il corretto adempimento, sotto il profilo della tempestività, dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad accertamento alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, e non già la competenza dell’autorità che in concreto vi ha provveduto – profilo, il cui esame, non devoluto, è, quindi, precluso a questa Corte -, l’eccezione risulta destituita di fondamento.
Sul punto risultano, infatti, ampiamente condivisibili, anche sul piano della logica, le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, senza che possa assumere rilievo contrario la circostanza che l’operatore che ha effettuato materialmente il prelievo fosse persona fisica diversa dal medico che ha raccolto il consenso, comunque impegnato a sovrintendere all’intera attività richiesta da lla P.G., come risulta dalla notifica.
Tale conclusione è, peraltro, conforme al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, sia pure con riferimento alle operazioni svolte dalla P.G. – ma, certamente, applicabile anche al caso in cui, come nella fattispecie n esame, tali operazioni siano state delegate ad altri pubblici ufficiali – secondo cui l’orario di redazione del verbale successivo al prelievo è inidoneo a porre in discussione l’attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell’avvenuta formulazione dell’avviso prima dell’accertamento del tasso alcolemico, sicché il Collegio ritiene corretto che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto adempimento, il giudice di merito si riferisca all’annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali (ex multis, Sez. 4, n. 48534 del 06/12/2023, non massimata; Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381 – 01; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, COGNOME, Rv. 278287 – 01).
All’infondatezza della eccezione di inutilizzabilità sollevata, consegue il rigetto anche del secondo motivo, riguardante l’omessa motivazione della Corte di appello.
3.1. Deve, infatti, farsi applicazione nel caso di specie del tradizionale -e sempre valido principio (ribadito anche di recente: Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035 -01 ) -secondo il quale «Non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non spieghi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una pretesa violazione di norme processuali, violazione invero insussistente» (così Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 244731 – 01, nella cui parte motiva si precisa, alle pp. 3-4, che «Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo, in punto di mancata motivazione in ordine all’eccezione procedurale sollevata con i motivi d’appello, occorre rilevare che: “in tema di ricorso per Cassazione, se nel giudizio di appello sia stata eccepita la violazione
di una norma processuale, il ricorrente non può impugnare per difetto di motivazione la sentenza del giudice di secondo grado che abbia implicitamente disatteso la sua eccezione, ma è tenuto a riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado ‘ (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5087 del 15/03/1999 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213194). Ed ancora: “nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell’eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 30/06/1999 Ud. (dep. 03/09/1999) Rv. 214442»).
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 04/12/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME