Avviso al difensore: non obbligatorio se si rifiuta l’alcoltest
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale in materia di circolazione stradale: l’obbligo di dare avviso al difensore prima di effettuare l’alcoltest. La Suprema Corte ha chiarito che tale garanzia difensiva non si applica nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi all’accertamento. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, fornendo indicazioni precise sulle procedure da seguire durante i controlli su strada.
Il caso in esame: il ricorso di un automobilista
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista, confermata in primo e secondo grado, per i reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento tramite etilometro. La difesa del conducente ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In particolare, si sosteneva l’illegittimità della procedura a causa del mancato avvertimento al proprio cliente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell’alcoltest.
Secondo la tesi difensiva, tale omissione avrebbe viziato l’intero procedimento, rendendo illegittima la successiva contestazione del reato di rifiuto.
L’orientamento consolidato sull’avviso al difensore
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui l’obbligo di dare avviso al difensore della facoltà di assistenza sussiste solo quando l’accertamento viene effettivamente eseguito. La logica di questa norma è chiara: la presenza del difensore è finalizzata a garantire che un atto di indagine “non ripetibile”, come l’alcoltest, si svolga nel pieno rispetto dei diritti della persona indagata.
La funzione della garanzia difensiva
La Corte ha specificato che il ruolo del difensore durante l’alcoltest è quello di vigilare sulla corretta esecuzione della procedura tecnica, assicurando la tutela dei diritti del proprio assistito. Tuttavia, questa garanzia non ha lo scopo di fornire al conducente una consulenza legale sulla convenienza o meno di sottoporsi all’accertamento. La decisione di rifiutare il test è una scelta personale dell’individuo, che configura un reato autonomo.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine: la garanzia difensiva è funzionale all’atto che si compie, non alla volontà che lo precede. Nel momento in cui il conducente manifesta il suo rifiuto, l’atto di accertamento (l’alcoltest) non ha luogo. Di conseguenza, viene meno anche il presupposto per l’applicazione della garanzia difensiva, ovvero la necessità di controllare la regolarità di un atto di indagine che non verrà mai compiuto.
La Cassazione ha citato numerosi precedenti conformi, dimostrando come questo orientamento sia ormai un punto fermo nella giurisprudenza. Pertanto, il motivo del ricorso è stato giudicato in palese contrasto con i principi espressi dalla Corte stessa.
Le conclusioni
La decisione in commento conferma che il diritto di difesa, pur essendo un principio fondamentale, deve essere contestualizzato alla sua funzione specifica. In caso di controlli su strada, il conducente non può invocare la mancanza dell’avviso al difensore per giustificare il proprio rifiuto a sottoporsi all’alcoltest. Il rifiuto costituisce un reato autonomo e l’assenza dell’avviso non ne inficia la validità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
È obbligatorio per le forze dell’ordine avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di richiedere l’alcoltest?
No, l’obbligo non sussiste se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento. La garanzia è prevista solo per l’esecuzione materiale del test.
Perché la presenza del difensore è importante durante l’alcoltest?
La presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto di indagine, essendo non ripetibile, sia condotto nel pieno rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini e delle corrette procedure tecniche.
Cosa succede se un conducente rifiuta di sottoporsi all’alcoltest?
Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest costituisce un reato autonomo, punito dal Codice della Strada, indipendentemente dal fatto che il conducente fosse o meno in stato di ebbrezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di NOME COGNOME, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186, commi 2 e 7 e 187, comma 8, cod. strada.
Il difensore del medesimo COGNOME, impugnando la sentenza, ha articolato un motivo di ricorso, con il quale ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 114 disp. att. cod.proc.pen.; in particolare, la difesa si duole del mancato avvertimento rivolto al conducente dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo si pone in palese contrasto con gli orientamenti espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in caso di rifiuto, non è richiesta la somministrazione dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. ex multis Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, COGNOME, Rv. 281745 – 01: «L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti del persona sottoposta alle indagini»; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 – 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 – 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 – 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 – 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 – 01).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025 La Con gliera est. RAGIONE_SOCIALE
La Prs1dente