Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezza del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento di prova in ordine alla ritenuta responsabilità penale, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada.; in particolare, il ricorren menta che la Corte di appello sia incorsa in un travisamento della prova (in merito alle testimonianze rese dagli operanti di p.g.. relative all’avvertimento della facolt di farsi assistere da un difensore) e, di conseguenza, eccepisce la violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il rico e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, rispondendo con motivazione ampia, dettagliata e priva di incongruenze logiche a tutte le doglianze poste con l’atto di appello e reiterate con il presente ricorso.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, in premessa, va ricordato che Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, rossi, Rv. 279958 – 01, ebbe a chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento del diritto all’assistenza del di fensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. per., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l’attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. E nel solco di quella pronuncia è stato costantemente ribadito il principio secondo cui, in tema di guida
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in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (in ultimo Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281976 – 01; in precedenza la conforme Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 280833 – 01 che aveva chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non de necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito).
Ebbene, la Corte distrettuale, nel solco dei principi appena ricordati, dopo avere disposto la rinnovazione e l’integrazione probatoria mediante l’escussione dei testi non ascoltati in primo grado e il confronto di quelli già escussi in pri grado, ha accertato l’assoluta credibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni rese dagli agenti in merito all’avviso dato all’imputato di farsi assistere dal dife sore di fiducia. In particolare la Corte territoriale è giunta a tale prova certa su base dei seguenti elementi: a. la deposizione coerente, chiara e nitida della teste COGNOME che, in prima persona, ha dato avviso al COGNOME della facoltà di assistenza difensiva; b. la sovrapponibilità a quest’ultima deposizione di quella già resa in primo grado dal teste COGNOME; c. il fatto che le discrepanze relative alle distanz intercorrenti tra gli operanti e gli altri testimoni e rese nelle diverse dichiaraz siano spiegabili con gli spostamenti avvenuti nelle varie fasi di accertamento e con la condizione di concitazione con cui questo è avvenuto; d. il fatto che la deposizione dei testi COGNOME e COGNOME con cui gli stessi dichiarano di non aver sentito alcun avviso è spiegabile con il fatto che gli stessi si trovavano a vari metr di distanza dall’imputato e l’agente non si è rivolto a loro ma al solo imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Parimenti manifestamente infondate sono le doglianze poste con il secondo motivo di ricorso afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito hanno dato, infatti, motivatamente conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e, nonostante l’incensuratezza dell’imputato, hanno valutato negativamente per l’odierno ricorrente i seguenti elementi: la gravità della condotta dell’imputato che, a causa
dell’elevatissimo stato di alterazione, ha invaso l’opposta corsia di marcia causando un incidente frontale con un’altra autovettura; l’assenza di manifestazioni di resipiscenza tenute dall’imputato.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimen dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevant rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62bis cod. pen. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260610 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01;)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 1.3.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024