Autosufficienza del ricorso: i limiti della Cassazione
L’autosufficienza del ricorso è un requisito tecnico imprescindibile per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Non si tratta di un semplice formalismo, ma di un onere preciso che grava sulla difesa per garantire la fluidità e la correttezza del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Sezione Settima Penale ha chiarito le conseguenze fatali della mancanza di questo requisito, specialmente quando si lamentano vizi di motivazione legati a documenti non prodotti.
Il caso e la questione della residenza
La vicenda trae origine dal ricorso di un cittadino straniero contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali: l’inesistenza di una residenza stabile in Italia e l’omessa pronuncia del giudice di merito su una specifica memoria difensiva depositata durante il procedimento.
Per quanto riguarda il primo punto, la Cassazione ha osservato che la questione del radicamento anagrafico nel Comune era già stata ampiamente vagliata e respinta dai giudici di merito con argomentazioni corrette. Riproporre in sede di legittimità la stessa questione senza apportare nuovi elementi critici rende il motivo inammissibile, poiché la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove.
L’importanza dell’autosufficienza del ricorso
Il cuore della decisione risiede però nel rigetto del secondo motivo di ricorso. Il difensore lamentava che il giudice d’appello non avesse risposto a una richiesta formulata in una memoria scritta. Tuttavia, tale memoria non è stata né allegata al ricorso per Cassazione, né trascritta integralmente al suo interno.
Questa omissione costituisce una violazione diretta del principio di autosufficienza del ricorso. Senza il testo della memoria, la Suprema Corte non è messa in condizione di verificare se effettivamente vi sia stata un’omissione o se il percorso logico della sentenza impugnata sia viziato. Il ricorso deve infatti essere completo in ogni sua parte per permettere al giudice di legittimità di decidere basandosi esclusivamente sull’atto ricevuto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ribadito che il ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o meramente riproduttivi di quanto già dedotto in appello. Nel caso specifico, la mancata allegazione o trascrizione della memoria difensiva impedisce il controllo sulla decisività dell’atto omesso. Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti i dati necessari per l’enunciazione delle ragioni di diritto, rendendo superfluo il reperimento di atti esterni al ricorso stesso. La violazione di tale onere rende impossibile per la Corte accertare l’esistenza del vizio logico denunciato, portando inevitabilmente alla sanzione dell’inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza impugnata. Oltre al rigetto delle istanze, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come la tecnica di redazione degli atti sia fondamentale nel processo penale moderno. L’autosufficienza del ricorso non è solo un dovere di diligenza, ma la condizione necessaria affinché le ragioni della difesa possano essere effettivamente ascoltate e valutate nel merito dai giudici di legittimità, evitando pesanti sanzioni pecuniarie e la perdita definitiva del diritto all’impugnazione.
Cosa accade se non si allega un documento citato nel ricorso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché la Corte non può valutare documenti che non sono stati trascritti o allegati direttamente all’atto.
Si possono riproporre in Cassazione le stesse critiche fatte in Appello?
No, se i motivi sono meramente riproduttivi di questioni già risolte correttamente dai giudici di merito e non evidenziano nuovi vizi di legittimità, il ricorso è considerato inammissibile.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria equitativa in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50989 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50989 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’argomento proposto in ricorso sulla inesistenza di residenza in Italia meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, restando una mera questione di valutazione delle prove la circostanza che l’imputato fosse radicato o meno anagraficamente nel Comune indicato nella motivazione della sentenza di appello, mentre l’argomento introdotto nella parte finale del ricorso sul vizio di motivazione per mancata pronuncia su una richiesta formulata in memoria è introdotto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che avrebbe imposto di allega al ricorso, o trascrivere in esso integralmente, la richiesta la cui mancata valutazione viziereb il percorso logico della decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.