Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9285 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9285 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art. 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all’art. 192 cod. proc. pen., in relazione al travisamento degli atti processuali (in particolare, in ordine alle dichiarazioni rese dal ricorrent durante l’interrogatorio di garanzia) posti a base dell’affermazio responsabilità per il reato di concorso in rapina – non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto, reiterando in termini generici i medesimi rilievi già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza), esso non risulta conforme al principio di autosufficienza, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale e, richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723);
che, con specifico riguardo al travisamento della prova, si è affermato che «l’esame del vizio presuppone necessariamente che l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali» (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281449, non mass. sul punto);
che, inoltre, deve osservarsi come, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.