Autosufficienza del ricorso: quando un dettaglio formale decide l’esito di un processo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’autosufficienza del ricorso. Questo principio, spesso percepito come un mero tecnicismo, può determinare l’esito di un giudizio, come dimostra il caso in esame. La vicenda riguarda la confisca di ingenti somme di denaro a due individui, la cui difesa non è riuscita a superare lo scoglio dell’ammissibilità del proprio ricorso per una cruciale dimenticanza.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano dichiarati responsabili del reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/90 e, di conseguenza, veniva disposta la confisca di significative somme di denaro contante trovate in loro possesso (rispettivamente 20.000 e 34.000 euro). La Corte di Appello, in sede di rinvio, confermava tale statuizione.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato la documentazione prodotta, la quale, a dire dei ricorrenti, avrebbe dimostrato la lecita provenienza del denaro. In particolare, si faceva riferimento a documenti societari in lingua spagnola, dei quali si asseriva di aver allegato una traduzione giurata in italiano.
La Decisione della Cassazione e il Principio di Autosufficienza del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione non entra nel merito della questione – ovvero se il denaro fosse di provenienza lecita o meno – ma si ferma a un gradino prima, su un aspetto puramente processuale.
Il fulcro della decisione risiede proprio nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso. I ricorrenti, pur lamentando la mancata valutazione della traduzione giurata, non hanno allegato tale documento al ricorso presentato in Cassazione. Questo ha impedito al Collegio di verificare la veridicità dell’affermazione e, soprattutto, di valutare se la Corte d’Appello avesse effettivamente errato nel suo giudizio.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che, in assenza della prova documentale menzionata (la traduzione), non era possibile rilevare il vizio di motivazione denunciato. Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di decidere senza dover ricercare altri atti del processo. Non avendo allegato il documento chiave, l’affermazione della difesa è rimasta una mera asserzione, non verificabile.
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto congrue e non illogiche le conclusioni dei giudici di merito. Essi avevano stabilito che gli imputati non avevano fornito una prova convincente della provenienza lecita degli ingenti importi in contanti, ritenuti sproporzionati rispetto al loro patrimonio e ai loro redditi. La Corte ha inoltre considerato plausibile l’osservazione dei giudici di merito riguardo a un’altra somma (170.000 euro), asseritamente derivante da un risarcimento assicurativo, evidenziando che il sinistro risaliva a un’epoca molto antecedente ai fatti contestati, rendendo poco credibile il nesso.
Le Conclusioni
Questa sentenza è un monito sull’importanza del rigore formale nella redazione degli atti di impugnazione. Il principio di autosufficienza non è un cavillo, ma una garanzia di efficienza e correttezza processuale. Per gli avvocati, la lezione è chiara: ogni elemento su cui si fonda un motivo di ricorso, specialmente se di natura documentale, deve essere non solo citato ma anche materialmente allegato all’atto, per porre il giudice nelle condizioni di poter decidere. In caso contrario, anche le ragioni più fondate nel merito rischiano di non essere mai esaminate, con conseguenze definitive per l’esito del giudizio.
Perché la Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, in quanto la difesa non ha allegato al ricorso la traduzione giurata dei documenti che, a suo dire, avrebbero provato la provenienza lecita del denaro sequestrato.
Cos’è il principio di autosufficienza del ricorso?
È un requisito processuale secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire al giudice di decidere, senza dover consultare altri atti o documenti non allegati al ricorso stesso.
Qual è stata la conseguenza dell’inammissibilità per i ricorrenti?
Oltre alla conferma definitiva della confisca del denaro, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1967 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27.2.2023, la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, per quanto qui rileva ha confermato la statuizione sulla confisca delle somme di denaro trovate in possesso di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOME, dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca delle somme di danaro in sequestro. Deduce parte ricorrente che il giudice di merito ha solo rilevato di non aver compreso alcunché in ordine alla dimensione patrimoniale e reddituale delle società riconducibili ai prevenuti, limitandosi ad affermare che i documenti societari fossero in lingua spagnola, laddove in realtà era stata allegata traduzione giurata in italiano.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
L’unico motivo dedotto non rispetta il requisito dell’autosufficienza, non risultando allegata al ricorso l’asserita traduzione giurata in italiano della documentazione societaria in lingua spagnola prodotta dalla difesa.
La mancata dimostrazione della sussistenza in atti di una traduzione giurata in lingua italiana non consente al Collegio di rilevare il dedotto vizio motivazionale, dovendosi, piuttosto, ritenere congrue e non manifestamente illogiche le argomentazioni offerte dalla Corte capitolina per la conferma della confisca delle somme di denaro in questione, non avendo gli imputati – secondo le insindacabili considerazion·3 dei giudici di merito – fornito dimostrazione della lecita provenienza degli ingenti importi di denaro contante rinvenuti in loro possesso (euro 20.000 al COGNOME e euro 34.000 al RAGIONE_SOCIALE). Tali importi sono stati ritenuti – non illogicamente – del tutto sproporzionati rispetto ai guadagni e al patrimonio dei prevenuti. Del resto, anche rispetto alla somma di denaro asseritamente liquidata a titolo assicurativo al RAGIONE_SOCIALE (euro 170.000), i giudici territoriali hanno plausibilmente osservato che il relativo sinistro risale al
10.11.2014, ovvero ad un momento molto antecedente rispetto ai fatti per cui si procede.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente –