Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50966 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50966 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indic intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto motivo è introdotto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, atteso un passaggio logico della motivazione mediante il richiamo ad un atto del procedimento ch non allega né trascrive (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, COGNOME, rv. Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, COGNOME, rv. 265053; Sez. 2, Se n. 26725 del 10 marzo 2013, COGNOME, rv. 256723), se non per due frasi che riporta tra vir impedendo quindi alla corte di legittimità di poterne valutare il contenuto nel suo c mentre il secondo motivo introduce una contestazione di merito sul giudizio di pericolosi del condannato, che in modo non illogico è stato desunto nella ordinanza impugnata dalla dei reati commessi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nico 278174), dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palerm 282146), dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favor Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indic dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.