Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10116 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10116 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIUDICE DI PACE di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Roma ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica di Roma ha proposto ricorso per cassazione;
che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissi sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 64 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli eleme fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al g di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una div e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merit spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tes la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/0 DCOGNOME, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che le deduzioni relative alla mancata valutazione del DVD si presentano intrinsecamente generiche e prive della necessaria autosufficienza, atteso che gli atti dai quali dovrebbero desumersi le circostan dedotte dal ricorrente non sono stati allegati né la parte ha chiesto, alla cancelleria del che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarli al ricorso; che, al riguardo, va ricord che è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti specificamente indica non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosuffici con riferimento alle relative doglianze (cfr. Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Scioppo, Rv. 270071); che siffatta interpretazione, con le dovute precisazioni, va mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigor dell’art. 165 bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (inserito dall’art. 7, d.lgs. 6 2018, n. 11), che prevede che, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamen indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato i separato fascicolo da allegare al ricorso; che la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, «sebb la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelle del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere d indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazi parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito d identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso» (cfr. Cass n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); che, dunque, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il pri autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’alle materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che la memoria presentata dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile, non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio inammissibilità;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1’11 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Prsi4Ìite