Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51530 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo processuale dedotto in tema di irrituale notifica del decreto di citazion per l’udienza di appello presso il difensore (art. 161, comma 4, cod. proc. pen., conseguente alla inidoneità del domicilio precedentemente dichiarato), che avrebbe sin dall’atto della nomina fiduciaria ricusato la qualità di domiciliatario, non reca alcuna allegazione documentale atta a asseverare la circostanza di fatto dedotta;
ritenuto che pertanto tale motivo difetta di specificità, sub specie della autosufficienza del ricorso, che deve allegare le circostanze di fatto della cui omessa valutazione si duole o almeno indicarne la collocazione fascicolare, ai fini della pronta reperibilità;
ritenuto altresì che i vizi dedotti con il secondo (qualificazione giuridica del fatto ex art. bis cod. pen.) e terzo motivo (circostanze attenuanti e trattamento sanzioNOMErio) difettano della necessaria specificità, non confrontandosi con le diffuse argomentazioni spese sui punti dedotti dalla Corte territoriale;
rilevato altresì che il termine di prescrizione non “corre” dopo la data della sentenza emessa in grado di appello ed oggetto di impugnazione, atteso che il rapporto della fase di impugnazione non si genera in virtù di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il C nsigliere estensore
Il Presidente