Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40351 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40351 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NAPOLI
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di appello di Napoli, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 29/02/2016 del Tribunale di Napoli, nella parte in cui lo riconosceva colpevole del reato di ricettazione.
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178 cod.proc.pen. e all’art. 24 della Costituzione.
Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e a tal proposito premette che il difensore di fiducia inviava conclusioni scritte in quanto il processo si celebrava a trattazione scritta; che tali conclusioni non venivano acquisite al
fascicolo processuale; che le conclusioni del Procuratore generale venivano inviate al precedente difensore, autore dell’atto di appello, ma successivamente revocato in favore dell’AVV_NOTAIO.
Denuncia, quindi, la violazione del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN FATTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il ricorrente assume di avere conferito mandato difensivo all’AVV_NOTAIO in relazione al giudizio di appello al cui esito è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata. Sulla base di tale presupposto si duole della mancata considerazione delle conclusioni rassegnate dal difensore in seno alla trattazione cartolare e della mancata comunicazione della requisitoria scritta del Procuratore generale.
Precisa che l’appello veniva presentato da altro difensore e che il nuovo difensore (AVV_NOTAIO) veniva nominato nelle more del giudizio.
1.2. A fronte di tale esposizione, va tuttavia rilevato come non si rinvenga in atti una procura validamente e tempestivamente prodotta al giudice dell’appello, in data certa anteriore alla trattazione del giudizio.
Invero, dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione, è dato rinvenire un mandato difensivo sprovvisl:o di data oltre che mancante di qualsiasi elemento utile a risalire alla data del suo conferimento e, soprattutto, alla data della sua produzione alla Corte di appello.
Lo stesso ricorrente, peraltro, si limita genericamente a evidenziare che la nomina era agli atti del processo e che era stata inviata a mezzo PEC alla Corte di appello, senza indicare ulteriori dati capaci di far verificare la correttezza e l fondatezza dell’assunto.
Il ricorso risulta perciò inammissibile perché difetta del requisito dell’a utosufficienza.
Invero, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’a 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e cei quali si ritien necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», (Sez. 5 – , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. il 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
COGNOME
s,
della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presiden