Autosufficienza del Ricorso: Quando un Appello è Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’autosufficienza del ricorso. Questa decisione sottolinea come la genericità e la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione possano portare a una dichiarazione di inammissibilità, impedendo di fatto al giudice di esaminare il merito della questione. Analizziamo insieme il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questo principio.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti in Contesto Pandemico
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’imputato era stato fermato durante il periodo di lockdown pandemico, una circostanza che, secondo i giudici di merito, rendeva inverosimile l’ipotesi di un uso personale, dato che non gli sarebbe stato consentito uscire dalla propria abitazione.
A seguito di una perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti ulteriori elementi a carico dell’imputato, tra cui un bilancino di precisione e un coltello intriso della medesima sostanza, considerati prove dell’attività di spaccio. La Corte d’Appello confermava la condanna, basando la propria decisione su questi elementi fattuali.
I Motivi del Ricorso e l’Onere di Autosufficienza
L’imputato proponeva ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali. Il primo, di natura fattuale, contestava la valutazione degli elementi di prova che avevano portato a qualificare la detenzione come finalizzata allo spaccio. Il secondo, e più rilevante ai fini della decisione, lamentava l’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello in merito alla richiesta di applicazione dell’istituto della “continuazione”.
L’imputato aveva infatti chiesto che i reati oggetto del presente procedimento venissero unificati, ai fini della pena, con una precedente condanna del 2015 per un reato della stessa indole. Tuttavia, nel formulare questo motivo di ricorso, l’appellante non aveva esplicitato sulla base di quali elementi specifici il giudice avrebbe dovuto riconoscere il medesimo disegno criminoso. Questo ha rappresentato il punto cruciale che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità, proprio per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno stabilito che si trattava di una contestazione di merito, non ammissibile in sede di legittimità, dato che la decisione della Corte d’Appello era basata su corretti riferimenti in fatto e in diritto.
La parte centrale della motivazione riguarda però il secondo motivo. La Cassazione ha chiarito che un ricorso è inammissibile quando si limita a lamentare un’omessa valutazione da parte del giudice d’appello, rinviando genericamente alle censure già formulate, senza indicarne specificamente il contenuto. L’atto di ricorso deve essere “autosufficiente”, ovvero deve contenere una precisa esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che si sottopongono a verifica.
L’imputato avrebbe dovuto indicare, anche in modo sommario, quali elementi (come le modalità esecutive, il contesto temporale, l’oggetto dei reati) avrebbero dovuto indurre il giudice a riconoscere la continuazione. In mancanza di tale specificazione, il ricorso si è rivelato generico, impedendo alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un’importante lezione pratica: non è sufficiente lamentare un errore del giudice, ma è indispensabile articolare le proprie doglianze in modo completo e specifico. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che impugna di fornire al giudice tutti gli strumenti per comprendere e valutare la fondatezza della censura, senza dover ricercare informazioni in altri atti del processo. Una difesa tecnica accurata non può prescindere da questo onere di chiarezza e completezza, pena l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché violava il principio di autosufficienza. L’imputato non ha specificato gli elementi concreti su cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto basarsi per accogliere la sua richiesta di continuazione tra reati, limitandosi a un generico riferimento ai motivi d’appello.
Cosa si intende per ‘autosufficienza del ricorso’ nel diritto processuale?
Significa che l’atto di impugnazione deve essere completo in sé stesso. Deve contenere l’esposizione chiara e precisa di tutti i fatti e gli argomenti di diritto su cui si fonda, in modo che il giudice possa decidere la questione senza dover consultare altri documenti del fascicolo processuale.
Quali sono le conseguenze pratiche di una dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione sollevata. La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46252 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46252 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato e declinato in fatto avendo la decisione messo in evidenza, con corretti riferimenti in fatto e diritto, gli elementi su cui fondare la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta, visto il contesto pandernico in cui aveva ope il ricorrente (che non gli avrebbe consentito di uscire dall’abitazione), trovato con in sostanza stupefacente e, a seguito di perquisizione domiciliari, in possesso di un bilancino precisione e di un coltello intriso di sostanza stupefacente;
rilevato che il motivo con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine al richiesto isti della continuazione (dalla quale sarebbe potuta scaturire la possibilità di sospensione della pen tra i fatti di cui al presente procedimento (per contestazioni del 24 marzo 2020) e quelli re a precedente condanna passata in giudicato risulta inammissibile non avendo il ricorrente esplicitato sulla base di quali elementi il giudice di appello avrebbe dovuto provved all’applicazione dell’istituto (né risultano palesate le ragioni nei motivi di gravame ove em che la sentenza di condanna per reato della stessa indole risalisse al 2015); che, infatt inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinv genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumon irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ric autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli el di fatto da sottoporre a verifica (ex multis, Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023