Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5670 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 18/02/2021 del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 febbraio 2021, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato COGNOME NOME alla pena dell’ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 279 e 269 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in qualità di titol dell’attività di calzaturificio RAGIONE_SOCIALE, esercitato la suddetta senza la prescritta autorizzazione relativa alle emissioni.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la particolare tenuità del fatto, mentre avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni del teste della Guardia di Finanza, ai fini dell dimostrazione della cessazione dell’attività di inquinamento da parte del ricorrente, ulteriormente confermata dal successivo dissequestro dell’opificio, dovuto alla rimozione dei macchinari che costituivano l’intero ciclo di operazioni di emissioni in atmosfera. Si sarebbe trattato, inoltre, di un episodio specifico e isolato, commesso da soggetto privo di precedenti penali.
Gli stessi dati, ad avviso della difesa, avrebbero dovuto essere valutati, se non per l’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., almeno per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi negativi di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione – che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda – è inammissibile, essendo diretta, attraverso censure generiche, non riconducibili alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen., a contestare valutazioni fattuali adeguatamente motivate.
Infatti, il giudice di merito ha correttamente: rigettato la richiesta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, poiché l’entità del lavorazione, svolta in un capannone industriale di grandi dimensioni, come evidenziato dalle fotografie in atti, esclude che il danno all’ambiente possa essere ritenuto di particolare tenuità; per analoghe ragioni, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vista la la mancanza di elementi positivi di giudizio. Né la difesa contesta le affermazioni della sentenza impugnata circa la mancanza di prova di una pretesa concessione dell’autorizzazione e di una pretesa preesistenza delle condizioni per tale concessione. Quanto, poi, alla sostanziale regolarizzazione dell’impianto, la stessa è già stata presa in considerazione dal Tribunale nella scelta di irrogare la sola pena pecuniaria.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.