Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51638 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51638 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG PIETRO COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
udito il difensore, AVV_NOTAIO
Il difensore presente insiste per l’accoglimento del ricorso
DEPOSITATA IN CANCEIr
2 9 DIC 2023
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 14 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento dì rigetto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa emesso il 1 giugno 2023 dal Tribunale di Roma nel giudizio di merito.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo con un unico motivo i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli articoli 274, 277, 284, comma 3, cod. proc. pen.
Dopo aver ricordato i principi della giurisprudenza sul punto, si osserva che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a richiamare il provvedimento impugnato e non avrebbe analizzato con puntualità e precisione gli elementi documentali posti a base dell’autorizzazione richiesta.
In particolare, non avrebbe valutato che i documenti presentati prevedono l’obbligo di comunicare quotidianamente alle forze dell’ordine i luoghi di lavoro, di uscita dalla abitazione e di rientro.
Inoltre, l’autorizzazione al lavoro prevederebbe un orario ben definito, dalle 06:30 alle 13:00, idonea a permettere il controllo da parte della polizia giudiziaria, anche in considerazione degli obblighi di comunicazione prima indicati; tali elementi di fatto avrebbero consentito la compatibilità tra l’attività lavorativa e la tutela delle esigenze cautelari.
La motivazione sarebbe, altresì, illogica nella parte in cui afferma che eventuali rapporti con i colleghi, la clientela e con quanti soggetti rinvenuti sul percorso lavorativo ledano le esigenze cautelari poiché qualunque attività lavorativa comporta contatti con soggetti estranei. Tale compatibilità non può giungere a pretendere l’inverosimile.
Quanto alla valutazione da assoluta indigenza del richiedente, dopo richiami alla giurisprudenza, si sostiene che l’assoluta indigenza dell’imputato deve essere riferita ai bisogni primari dell’individuo e dei suoi familiari e comprenderebbe tz le necessità relative alla sopravvivenza fisica e tutte le spese inerenti le comunicazioni, l’educazione, la salute.
La decisione del Tribunale del riesame sarebbe viziata nella parte in cui ha effettuato la valutazione dello stato di indigenza senza valutare la documentazione che proverebbe la necessità del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli minori in considerazione del provvedimento di omologa della separazione.
La decisione si sarebbe fondata su una presunzione della capacità di reddito per il mero possesso di euro 700. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato
che l’imputato è in misura cautelare dal 13 gennaio 2021 e da quel momento non è stato più capace di produrre reddito.
Il Tribunale del riesame, sull’appartenenza della casa coniugale, non avrebbe valutato che dal provvedimento di omologa della separazione la casa risulterebbe assegnata alla moglie e che sarebbe di proprietà pubblica.
Sarebbe inconferente l’affermazione del Tribunale del riesame secondo cui il ricorrente non avrebbe documentato la sua situazione patrimoniale e reddituale mentre, invece, si sarebbe dimostrata l’esistenza degli obblighi di mantenimento e l’assenza di conviventi.
Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che il ricorrente vive da solo, non avrebbe nessun supporto economico, deve provvedere alla necessità dei figli come imposto dal Tribunale civile, è destinatario di un’intimazione all’adempimento da parte del coniuge; che la polizia giudiziaria avrebbe attestato l’assenza di redditi percepiti. In particolare, il vizio della motivazione riguarderebbe l’omessa valutazione dell’obbligo di mantenimento dei figli la cui violazione assume rilevanza penale.
Il difensore dell’indagato ha depositato una memoria di replica alle argomentazioni del AVV_NOTAIO Generale con cui si eccepisce la mancata valutazione ad opera del Tribunale del riesame della documentazione copiosa depositata a sostegno della originaria richiesta, presente agli atti, ben più significativa della mera autocertificazione in quanto costituita da provvedimenti giurisdizionali ed azioni giudiziarie; si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorso è smentito in fatto dalla documentazione allegata al ricorso da cui risulta, contrariamente a quanto riportato, che la missiva della ditta non prevede alcun obbligo di comunicare quotidianamente alle forze dell’ordine i luoghi di lavoro, di uscita dalla abitazione e di rientro, bensì una generica comunicazione settimanale o mensile; dunque, non sussiste sul punto alcun travisamento della prova.
1.2. Inoltre, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che un’autorizzazione al lavoro così ampia, per 6 ore e 30′ al giorno, oltre agli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro, sia del tutto incompatibile con la persistenza della misura cautelare detentiva, perché snaturerebbe il regime della custodia domestica e si pone in contrasto con la necessità di tutela delle esigenze cautelari, qui collegate al pericolo di reiterazione di delitti relativi a sostanz
stupefacenti ed in un contesto associativo, in cui è decisiva l’assenza di contatti con soggetti ed ambienti dediti a tali reati.
Deve, altresì, rilevarsi che con l’autorizzazione al lavoro non si ha una sospensione del regime detentivo ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia. Un’attività lavorativa come quella descritta, da svolgersi anche in aree di verde pubblico senza specifici limiti spaziali e con orario ampio, rende di fatto inesistente il luogo di custodia.
1.3. La motivazione dell’ordinanza impugnata non è manifestamente illogica perché esistono attività lavorative che non implicano rapporti con soggetti esterni e si svolgono in luoghi di lavoro «chiusi»: i contatti con l’esterno, favoriti dal tip di attività, si pongono in assoluto contrasto con le finalità preventive della misura cautelare in atto.
1.4. La radicale incompatibilità tra il tipo di autorizzazione al lavoro richiesta e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in atto, anche per il grado delle esigenze cautelari sussistenti dopo l’aggravamento della misura non detentiva, rende del tutto irrilevanti i motivi sulla indigenza del richiedente, sulle sue capacità economiche e di proprietà, dovendo rilevarsi che con l’istanza de libertate e con l’appello non risultano essere state dedotte le questioni relative al mantenimento dei figli, che risultano proposte per la prima volta con il ricorso per cassazione e sono pertanto del tutto inammissibili.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023.