Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21106 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso RAGIONE_SOCIALEosto da
NOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Altamura DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 10/01/2024 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo raccoglimen
dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Matera, giudicando in sede rinvio disposto da questa Corte di cassazione, ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il marzo 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale con la qua era stats rigettata la istanza di revoca del sequestro preventivo per equiva disposto con ordinanza del 19 gennaio 2021.
Avverso la ordinanza ha RAGIONE_SOCIALEosto ricorso per cassazione il difensore de predetti che con unico atto deduce violazione dell’art. 627, comma 3, cod. pr pen.; inosservanza o erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e quater cod. pen. in relazione alle ipotesi contestate ai sensi dell’art. 648-t cod. pen.; mancanza assoluta della motivazione in relazione alla individuazio della misura del profitto confiscabile con riferimento alle ipotesi di autoricicl
Il Tribunale, ignorando le prescrizioni della sentenza rescindente, ha afferm la coincidenza del provento del reato di autoriciclaggio con il valore operazione di volta in volta effettuata, confondendo il denaro proveniente dal r presupposto di truffa aggravata (prescritto) con le utilità presuntivam conseguite, giungendo ad affermare la consumazione delle ipotesi di riciclagg sulla base della ricorrenza del reimpiego del denaro provento della truffa in at diverse, in operazioni (descritte nei capi di imputazione) che hanno determin una modifica della intestazione soggettiva dei beni, così determinando la somm degli importi – a seguito della riduzione parziale dei sequestro disposta dal gi – specificamente individuati nei capi di imputazione relativi all’autoriciciaggi individuerebbero l’esatto valore dei beni soggetti al vincolo ablativo.
In tal modo il provvedimento impugnato ha omesso di individuare la esatta misura del vantaggio economico di volta in volta conseguito dal reimpiego dell somme provento del reato di truffa, facendo coincidere gli importi con le somm ottenute dalla consumazione di detto reato e in difformità con la giurisprude che esclude la ricorrenza delle ipotesi di autoricíciaggio dell’autoricíciaggio.
In ogni caso, relativamente ai capi 16 e 18 dell’imputazione, si osserva ch
l’impiego della somma di 175mila euro connesso alta fattura d corrispondente importo della soc. RAGIONE_SOCIALE non può dirsi destinata ad atti economica, posto che la predetta società non è stata ritenuta aver mai coltiva terreni e svolto attività agricola, così esulandosi dalle attività previste dall ter.l. cod. pen. Nell’ipotesi opposta non esisterebbe il reato di truff conseguentemente, quello di autoriciciaggio. In ogni caso, non vi sarebbe alc ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa, essendosi l’a
limitato al semplice godimento del bene ed essendo ampiamente tracciata la destinazione delle somme (vedi documentazione RAGIONE_SOCIALE).
Quanto testé detto può essere validamente ripetuto rispetto alla imputazione di cui al capo 18, di natura speculare, salvo specificare che l’attività dell’AVV_NOTAIO, avvocato del foro di Matera, non è assimilabile ad alcuna delle forme di attività economica prevista, ai nostri fini, dalla normativa civilistica.
Quanto al capo 14 della imputazione, al di là della connotazione della ipotesi quale autoriciclaggio del provento di un precedente reato di autoriciclaggio, difetterebbe l’ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa abbondando la documentazione che attesta il trasferimento e mancando, in ogni caso, la prova del profitto conseguente alla consumazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La sentenza rescindente, ha rigettato la posizione difensiva nella parte in cui si sosteneva che il titolo ablatorio è stato emesso soltanto in relazione al ca 9) in quanto emergeva chiaramente che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in relazione – tra l’altro – ai reati di cui ai capi 9), 14), 16) 18), 19) e 20) affer che da ciò discendeva che la declaratoria di prescrizione della truffa contestata al capo 9) non comportava l’automatica caducazione del sequestro, atteso che esso è riferibile anche alle varie ipotesi di autoricidaggio di cui ai capi 14), 16), 19) e 20), rispetto ai quali costituisce un valido titolo ablatorio. Tuttavia, i giu del merito avevano il preciso obbligo di spiegare le ragioni per cui, nonostante la sopravvenienza – rispetto al decreto genetico – della declaratoria di prescrizione della truffa, il vincolo reale dovesse essere mantenuto per l’intero importo per cui era stato originariamente disposto, pur eliminandosi la quota di valore riferibile al reato prescritto.
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3. La ritJ GLYPH oggi impugnata, nel considerare che nelle more il sequestro preventivo si era ridotto alla ablazione di beni pari al valore di euro 625.136,00, pervenuta a confermare detto valore complessivo, considerando la prescrizione del reato di truffa di cui al capo 9, con riguardo alle somme indicate in relazione ai capi 14, 16, 18, 19 e 20 riguardanti l’ipotesi di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen particolare, i capi 14, 16, 18 relativi all’impiego di somme provenienti dal reato presupposto di cui all’art. 640-bis cod. pen. riguardanti il pagamento di fatture inesistenti; il capo 19 riguardante l’impiego di analoghe somme in pagamento di un rateo di mutuo contratto per acquisto di un immobile, di somme in rimborso ad
NOME COGNOME, di somme a saldo del prezzo di acquisto di un immobile e di oneri corrisposti al preposto ufficio comunale per la realizzazione di inter edilizi su immobili di RAGIONE_SOCIALErietà; il capo 20 riguardante l’impiego di analoghe som per la copertura di parte degli assegni emessi per l’acquisto di un immobile. osservato che «il provento del reato di autoriciclaggio è correttamente identifi con il valore dell’operazione di volta in volta effettuata impiegando il de provento del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., che è cosa ben diversa coincidere il provento del reato di autoriciclaggio con quello del r presupposto»” e che «il reimpiego da parte degli odierni appellanti del prove della truffa in attività diverse che, nelle operazioni di volta in volta compiute contestate nei capì dì imputazione relative all’autoriciclaggioLlhanno determin una modifica dell’intestazione soggettiva dei beni» in conformità ai citati arres legittimità.
Così delimitato il tema devoluto al giudice del rinvio e i principi ai attenersi, ritiene questo Collegio che la motivazione resa dalla ordina impugnata si sottrae evidentemente alle censure mosse dai ricorrenti.
4.1. E’ manifestamente infondata la violazione dell’obbligo di cui all’art. comma 3, cod. proc. pen. avendo il Tribunale dato puntuale contezza delle ragion della più limitata ablazione a seguito della prescrizione del reato presupposto aveva originariamente giustificato il decreto genetico e, successivamente, il rig della istanza di revoca del sequestro conformandosi ai principi di diritto esp dalla sentenza rescindente, secondo la quale va considerato che oggetto del confisca può essere il profitto, il prodotto o il prezzo, del reato e che «in confisca, il “profitto” del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato i immediata e diretta dalla commissione dell’illecito e si contrappone al “prodot e al “prezzo” del reato; il “prodotto”, invece, rappresenta il risultato empiric le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato»(Sez. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636 – 01) e che «in tema di autoriciclaggi il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i b altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei prov conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanzi imprenditoriali o speculative (nella specie, un’attività di ristorazione di RAGIONE_SOCIALE intestata ad un prestanome dell’indagato, sui conti della quale state riversate le somme provenienti dalle truffe e apRAGIONE_SOCIALEriazioni indeb contestate all’indagato medesimo)»(Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv 279650 – 02).
4.2. Quanto alle censure di violazione di legge penale, quando no introducono inammissibili profili relativi al fumus dei reati di autoriciclaggio –
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segnatamente con riguardo alla destinazione delle somme provento del reato presupposto ad attività ricomprese nella fattispecie di cui all’art. 648-ter pen. e alla sussistenza della ipotesi dì non punibilità di cui all’art. 6 comma 4, cod. pen. – sono manifestamente infondate sia in relazione all correttamente ritenuta rilevante modifica della intestazione soggettiva d somme intervenuta a seguito delle operazioni incriminate, in conformità ai princ di legittimità richiamati dalla ordinanza impugnata; sia con riguardo alla pre mancata individuazione del vantaggio economico conseguito dalla operazione economica di volta in volta posta in essere in relazione alle singole ip criminose rispetto alla corretta corrispondenza della somma indicata nelle sing imputazioni al valore economico immediato e diretto della operazione incriminata
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma che si sti equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2024.