Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49765 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza in data 19/05/2023 del Tribunale di Messina, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del di. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, ill procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19/05/2023, il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME (e dichiarava inammissibile quella nell’interesse di NOME COGNOME) avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che aveva disposto il sequestro preventivo dell’attività imprenditoriale intestata a NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 648.ter. 1 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/1990.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 (liso. att. cod. proc. pen.: violazione di legge per errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus delicti commissi del reato di cui all’art. 648.ter. 1 cod. pen. e per mancanza di motivazione, ovvero motivazione apparente ex art. 125, comma 3 e 321 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha omesso di spiegare come la condotta abbia concretamente impedito o, comunque, ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto di sequestro. La ritenuta “confusione” tra il denaro di provenienza lecita e quello di provenienza illecita non è una circostanza dotata di concreta capacità dissimulatoria nei termini imposti dalla costante interpretazione della norma. Nella fattispecie, non esiste una concreta capacità decettiva della condotta accertata, posto che, anche sulla base di un sommario accertamento, già al momento dell’avviamento, l’attività commerciale e quindi le relative risorse finanziarie a tal fine impiegate erano immediatamente apprensibili come nella piena disponibilità del ricorrente, ovvero a c:olui che secondo lo schema logico giuridico oggetto di attenzione si identifica come l’autore del reato presupposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge, l’illogicità manifesta’ che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).
Ulteriore doverosa precisazione attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione: invero, sebbene nel sequestro preventivo, la verifica del giudice del riesame non deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Pertanto, ai fini dell’individuazione d “fumus commissi delicti”, non è sufficiente la mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell’ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921): attività che, nella fattispecie, si ritiene essere stata compiuta.
3. Ciò premesso, va rilevato che, la fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. richiede espressamente e letteralmente (a differenza dalla previsione di cui all’art. 648-bis cod. pen.) un “quid pluris”, e cioè che l’ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del delitto sia “concretamente” ravvisabile. Tuttavia, posto che la norma considera sufficiente all’integrazione del reato la sola realizzazione di un ostacolo, e non già un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 30399 del 07/06/2018, COGNOME, non mass.).
L’operatività della clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell’art. 648-ter.1 cod. pen. correlata al godimento diretto dei proventi illecit implica che l’impiego degli stessi non avvenga attraverso nessuna delle condotte descritte dall’art. 648-ter.1 cod. pen. ovvero impiego, sostituzione o trasferimento di attività economiche e finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni,
o altre utilità provenienti dalla commissione di delitti in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza.
Fermo quanto precede, la motivazione del giudice di merito appare del tutto esaustiva e congrua ed in grado di spiegare le ragioni per cui l’impiego della liquidità proveniente da reato sia in grado di ostacolare l’accertamento dell’origine illecita delle somme di denaro e di produrre ulteriori profitti in conseguenza dell’immissione nel circuito economico.
Il giudice di merito, dopo aver precisato che il sequestro va mantenuto a fini impeditivi, ha riconosciuto l’esistenza di un imprescindibile nesso di pertinenzialità tra l’attività economica esercitata ed il reato di autoriciclaggio. In particolare, si è affermato che “l’ostacolo all’identificazione … non deve riguardare la titolarità della ditta, intestata appunto allo stesso ricorrente, ma i capitali in e impiegati che promanano dallo spaccio di stupefacenti, che sono stati reinvestiti in un’attività imprenditoriale e, così, reimmessi nel circuito economico in modo da ingenerare confusione sulla riconducibilità dei redditi del prevenuto all’attività illecita diversa o a quella solo formalmente lecita”, riconoscendosi che la finalità elusiva risulta “… pienamente realizzata ed il bene giuridico tutelato dalla norma penale violata è ugualmente compromesso, avendo fatto ingresso nel circuito economico un’attività commerciale inquinata e alimentata con risorse illecite rispetto alla quale anche la libera concorrenza di mercato risulta svantaggiata in partenza, con complessiva alterazione dell’economia”.
Inoltre, COGNOME il COGNOME sodalizio RAGIONE_SOCIALE facente COGNOME capo COGNOME al COGNOME ricorrente COGNOME “effettuava approvvigionamenti di droga pesante, dai fornitori, soprattutto calabresi, per quantità ingenti a cadenze ravvicinate, effettuando rifornimenti di cocaina per importi pari a 70.000/100.000 euro con frequenza quindicinale … Anche il flusso di denaro gestito … era immane (cfr., risultanze alle pagg. 113 e ss. della richiesta di misura cautelare personale)”.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 07/11/2023.