Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensor del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 novembre 2023, i accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, applicava a NOME COGNOME indagato per il reato di autoriciclaggio, la misura della custodia caute carcere.
Errata era anche l’argomento utilizzato dal tribunale -prosegue il difen secondo cui anche l’operazione bancaria in sé considerata poteva integrare attività finanziaria ai fini della sussistenza del reato di autoriciclaggio.
1.2 Il difensore eccepisce la mancanza e, comunque, la manifesta illogic della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di rec
osserva che il compimento dei reati di cui al capo B) della incolpazione provvis si era reso possibile per la collaborazione essenziale di NOME COGNOME, COGNOME eseguito le istruzioni del compagno NOME COGNOME COGNOME era stata sottopo prima a fermo e poi alla misura della custodia cautelare in carcere; nell’ordi impugnata non era stato spiegato quali erano i delitti della stessa specie di per cui si procedeva, non era stato affermato che COGNOME COGNOME continuat detenere all’estero residue attività patrimoniali in relazione alle quali potuto compiere ulteriori reati di autoriciclaggio o della stessa specie e n stato spiegato come avrebbe potuto commetterli senza la collaborazione della s compagna, con violazione quindi sia dell’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. che dell’art. 292 comma 2 lett.c) cod. proc. pen.
1.3 II difensore eccepisce la mancanza e, comunque, la manifesta illogici della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recid Pubblico ministero, resosi conto di dover giustificare perché la detenzione COGNOME non elidesse il pericolo di reiterazione del reato, COGNOME formul mere ipotesi del tutto slegate da riferimenti concreti, ammettendo che non vi e evidenze sulla possibilità per COGNOME di compiere nuove operazioni, visto l’identificazione ed il tracciamento dei beni di COGNOME erano ancora in cors
1.4 Il difensore lamenta la mancanza e, comunque, la manifesta illogici della motivazione dell’ordinanza impugnata nel punto in cui COGNOME ritenuto che esigenze cautelari COGNOMEro essere soddisfatte solo con la misura della cust cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, come precisato in motivazione da sez.2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514, “lo scopo che ha volu perseguire il legislatore con l’inserimento della fattispecie punita e prevista 648-ter.1 cod. pen. è quello di “congelare” ogni utilità economica proveniente delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel ci economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti. fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando tradizionale clausola di esclusione prevista per l’autore del reato presuppos introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato. La formulazione norma, prevedendo le condotte di “impiego”, “sostituzione” e “trasferimento” attività economiche e finanziarie è coerente con la citata impostazione che, d
canto, COGNOMEa anche confermata dalla previsione del quarto comma secondo i quale la punibilità è esclusa per le sole condotte finalizzate all’esclusivo god personale, quelle attraverso le quali, quindi, neanche l’autore del presupposto esercita attività economica ovvero finanziaria… .Qualora il originario riguardi il trasferimento di beni “statici”, come anche il dena condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentement idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio (Sez. 5, n. 885 01/02/2019, COGNOME, Rv. 275495; Non integra il delitto di autoriciclagg versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepa intestati allo stesso autore del reato presupposto Sez. 2, n. 33074 del 14/07/ Babuleac, Rv. 267459) che, invece, sarà configurabile in ogni ulterior successivo trasferimento, impiego e reimnnissione nel circuito economico evidentemente non finalizzato ad un godimento esclusivamente personale (Sez. 5, n. 5719 del 11/12/2018, dep. 2019, Rea, non massinnata; Sez. 2, 4/5/2018, 25979, COGNOME, non massimata”
Nel caso in esame, dalle dichiarazioni della coindagata COGNOME COGNOME che COGNOME COGNOME stato il mandante delle operazioni di trasferimento di fondi da c a lui intestati a quelli della COGNOME, che COGNOME anche cambiato valute il fatto che consentiva di lucrare vantaggi nel corso delle operazioni in ragion cambi e oscillazioni di mercato” (pag.6 ordinanza impugnata), tanto che la ste COGNOME definisce correttamente tali operazioni come “investimenti”: infatt un conto è usare la moneta come mezzo di pagamento, altro è vendere e comprare valute approfittando della oscillazione del cambio, nel quàle caso si realizz vero e proprio investimento, per cui la valuta assume la natura di strume finanziario, come tale rientrante nel novero dei comportamenti puniti a titol autoriciclaggio.
Corretta, pertanto, è stata la valutazione del tribunale, dovendosi rib che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tem di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella prevision cui all’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., se cioè integrano il vizio di o manifesta illogicità della motivazione; esula, quindi, dalle funzioni Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esig cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008
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Va sottolineato, inoltre, che ai fini dell’emissione di una misura caute sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio d qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine a addebitatigli. Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall comma 2, cod. proc. pen..
1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, il tribunale ha evidenziato ch pericolo di recidiva si desumeva dalle modalità delle azioni, posto che COGNOME COGNOME stato in grado di realizzare tutte le operazioni contestate malgrado si tr detenuto in carcere; irrilevante, pertanto, è il fatto che la COGNOME COGNOME più COGNOME da tramite per le operazioni in quanto anche ella detenuta, p che ciò che viene in rilievo è la straordinaria capacità di COGNOME COGNOME dare ist ad altre persone dal carcere; il che comporta anche che, come ritenuto tribunale, non è possibile fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato ne di sottoposizione dell’indagato a misura meno afflittiva della custodia cautela carcere.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che riget ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamen delle spese del procedimento; poiché l’esecuzione della misura consegue al decisione di questa Corte, deve trovare applicazione l’art. 28 Reg. esec. cod. p pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. p pen.
Così deciso il 12/03/2024