Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21915 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. sez. 864/2025 UP – 21/05/2025 R.G.N. 8468/2025
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ABBIATEGRASSO il 20/04/1983 NOME COGNOME nato a CASTELVETRANO il 24/06/1988 NOME nato a CASTELVETRANO il 12/02/1959
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. NOME COGNOME per NOME e Avv. NOME COGNOME per NOME e NOMECOGNOME che hanno chiesto lÕaccoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15/10/2024, ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna di NOME NOME NOME e NOME per il delitto agli
stessi ascritto al capo a) della rubrica (artt. 81, 110 e 648pen.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, NOME NOME, NOME e NOMECOGNOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso NOME NOME e NOME.
3.1. Erronea interpretazione della legge penale, oltre che difetto della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della condotta di autoriciclaggio di cui al capo a) della rubrica; manca dalla motivazione della sentenza una chiara enucleazione di quali siano gli elementi univoci e concordanti che abbiano condotto a ritenere accertata la re-immissione nel circuito dellÕeconomia legale del denaro di provenienza delittuosa, con condotta che abbia avuto una concreta idoneitˆ dissimulatoria; la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello è relativa a caso del tutto diverso da quello oggetto di contestazione al capo a); nel caso concreto le somme di denaro provento della truffa in danno dellÕEnel venivano direttamente accreditate dalla NOME su conti correnti intestati alla ditta della COGNOME RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME), per poi essere trasferite mediante bonifici bancari, su altri conti correnti accesi in Spagna dal NOME ed intestati personalmente allo stesso. La somma oggetto di imputazione poteva essere costantemente tracciata, in mancanza del coinvolgimento di terze persone. Non è stato in alcun modo accertato il requisito intrinseco della dissimulazione per poter ritenere integrato lÕautoriciclaggio. Sono state completamente pretermesse le dichiarazioni rese dal NOME Nicol˜ in sede di interrogatorio di garanzia.
4. Ricorso NOME.
4.1. Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 648cod. pen.; la motivazione è illogica e lacunosa in più punti, la difesa aveva puntualmente rilevato come la condotta della ricorrente fosse priva di qualsiasi portata ed idoneitˆ dissimulatoria, atteso che le
somme illecitamente ÒguadagnateÓ dalla ricorrente, dal marito e dalla suocera, venivano trasferite direttamente su conti correnti della COGNOME, per poi essere trasferite su altri conti correnti accesi a Tenerife dal Regina Nicol˜, con passaggi facilmente tracciabili, che non impedivano in alcun modo lÕindividuazione della fonte illecita della somme di denaro. La difesa ha richiamato sul punto giurisprudenza di legittimitˆ, quanto alla valutazione della capacitˆ dissimulatoria sulla base di un criterio di idoneitˆ , rilevando lÕevidente violazione di legge conseguente alla decisione della Corte di appello. Ci˜ soprattutto considerato che non vi è mai stata una operazione di prelievo dai suddetti conti correnti, in quanto la NOME si è limitata a trasferire le somme di denaro mediante bonifici bancari al conto corrente intestato al marito, astenendosi da qualsiasi condotta dissimulatoria. Nella prospettazione della difesa ricorre inoltre un vizio della motivazione quanto alla affermazione della Corte in ordine alla ricorrenza di causali formalmente lecite, ma di fatto fittizie, non avendo la Corte chiarito in cosa si concretizzi tale asserita fittizietˆ. Ricorre una costante ed agevole identificazione della fonte illecita dei proventi fraudolenti, mentre dalle indagini della Guardia di finanza non è mai emerso alcun concreto meccanismo decettivo. DÕaltre parte lo stesso Nicol˜ COGNOME aveva evidenziato tali circostanze in sede di interrogatorio di garanzia.
4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., nonchŽ artt. 132, 133 e 648cod. pen.; la motivazione è lacunosa essendosi la decisione concentrata a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza pronunciarsi sulla dosimetria della pena, nonostante la pena sia stata irrogata in misura superiore al minimo edittale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
I ricorsi sono inammissibili perchŽ proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare, si deve osservare che Corte di appello ha pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione del giudice di primo grado, ricostruendo analiticamente la
condotta direttamente imputabile ai ricorrenti (autoriciclaggio continuato in concorso). In tal senso, la giurisprudenza di legittimitˆ ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze giˆ esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’ motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, COGNOME). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali, condividendo le valutazioni del giudice di primo grado, con specifico riferimento al tema, reiterato anche in questa sede, della mancanza di idoneitˆ dissimulatoria delle condotte poste in essere.
In sede di legittimitˆ, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1 lett. cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che, anche implicitamente, conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curr˜, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv.
259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME Rv. 256879-01).
Occorre, infine, rilevare come i motivi proposti si caratterizzino per lÕavere nella maggior parte della loro articolazione reiterato argomenti giˆ introdotti con lÕatto di appello. I ricorrenti hanno, difatti, riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la motivazione logica e persuasiva della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna. é stata, dunque, sollecitata una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilitˆ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anchÕessa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilitˆ delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 27775801, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).
Da ci˜ consegue lÕinammissibilitˆ di tutte le doglianze che criticano la persuasivitˆ, lÕinadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualitˆ, la stessa illogicitˆ quando non manifesta, cos’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilitˆ, della credibilitˆ, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ci˜ una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
Ci˜ premesso, si deve rilevare come il primo motivo di ricorso proposto da NOME NOME e NOME ed il primo motivo di ricorso proposto da NOME possano essere trattati congiuntamente, introducendo, in relazione alle diverse posizioni dei
ricorrenti, lo stesso identico tema in diritto. I ricorrenti hanno difatti lamentato la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione, perchŽ illogica e lacunosa in diversi punti, per non avere provato quali siano le effettive condotte di autoriciclaggio in mancanza di condotte che integrino effettivamente una idoneitˆ dissimulatoria.
4. I motivi non sono consentiti – in quanto totalmente reiterativi del corrispondente motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione Ð oltre che manifestamente infondati. Le osservazioni difensive non si confrontano con la motivazione nel suo complesso, che richiama, in modo adeguato e logicamente riscontrabile, gli esiti univoci della attivitˆ di indagine, gli elementi prova acquisiti in giudizio, la complessiva attivitˆ illecita posta in essere dai ricorrenti (con accertamenti che hanno portato alla condanna per i reati collegati e presupposto della odierna contestazione).
Quanto ai motivi proposti si deve, inoltre, rilevare come questi scontino anche una genericitˆ nella formulazione, non apparendo sufficiente nellÕintrodurre un vizio della motivazione, richiamare la mera illogicitˆ (dunque non manifesta) o la lacunositˆ (e, dunque, una motivazione non omessa) delle argomentazioni spese dai giudici di merito, atteso che tra lÕaltro i vizi della motivazione si pongono tra loro in rapporto di alternativitˆ, ovvero di reciproca esclusione, posto che Ð allÕevidenza Ð la motivazione, se manca, non pu˜ essere, al tempo stesso, nŽ contraddittoria, nŽ manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (Sez.4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870-01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-01). NŽ ricorre la lamentata violazione di legge, che secondo la prospettazione difensiva sarebbe da riscontrare nella lacunosa considerazione, da parte della Corte di appello, delle deduzioni difensive concentrate sulla prova della ricorrenza di una idoneitˆ dissimulatoria delle condotte di autoriciclaggio ascritte.
La censura non coglie nel segno. EÕ bene sottolineare che la terminologia utilizzata dal legislatore, nel descrivere la fattispecie di autoriciclaggio, non richiede la necessaria ricorrenza di una idoneitˆ dissimulatoria della condotta, potendosi ritenere rilevante, al fine di
ritenere integrata la condotta ascritta, anche la difficoltˆ derivante dal tracciamento del percorso del denaro, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte. Deve, dunque, essere ribadito che l’indicazione normativa art. 648 cod. pen. delle attivitˆ (economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative) in cui il denaro, profitto del reato presupposto, pu˜ essere impiegato o trasferito, lungi dal rappresentare un elenco formale delle attivitˆ suddette, appare piuttosto diretta ad individuare delle macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente inquinamento del circuito economico, nel quale, vengono immessi denaro o altre utilitˆ provenienti da delitto e delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, COGNOME, Rv. 283681-02), condotta realizzata nelle diverse forme richiamate dallÕart. 648cod. pen. che rappresenta un impedimento oggettivo quanto alla chiara riconoscibilitˆ della provenienza illecita del profitto del reato presupposto.
4.1. Ci˜ premesso, occorre considerare che, nel caso di specie, seppur richiamando una diversa fattispecie, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilitˆ provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell’avvenuta trasformazione, il risultato dell’attivitˆ criminosa, sicchŽ le risorse di origine illecita assumono un’autonoma individualitˆ e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285933-01). In tal senso, si deve anche ricordare che questa Corte ha giˆ affermato, con argomentazioni che pienamente si condividono, applicabili al caso di specie, che sia operazioni di movimentazione bancaria, che plurimi acquisti di beni mobili ed immobili, anche a sŽ intestati, determinano un evidente impedimento all’accertamento dell’origine illecita delle somme di denaro impiegato (Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, Guido, Rv. 28439001). Nello stesso senso si è chiarito che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualitˆ di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a rendere difficoltosa ed impedire la tracciabilitˆ
dell’origine delittuosa del denaro (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, COGNOME, Rv. 283681-02). In senso del tutto conforme, questa Corte ha anche precisato che “la lecita vestizione delle somme, dei beni o delle altre utilitˆ provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell’attivitˆ delittuosa” ed è proprio “in forza di tale variegata condotta che le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica naturalistica, in quanto dotate – a seguito dell’operata trasformazione – di una loro autonoma individualitˆ sia per causa che per effetto”. Ne consegue, quindi, un fenomeno di “autonomizzazione” di quella che “da un punto di vista economico potrebbe qualificarsi come la provvista del nuovo illecito trasformativo, non soltanto della in quanto tale, ma anche della sua stessa destinazione funzionale che muta da quella originaria” (Sez. 2, n. 37754 del 07/12/2023, COGNOME, n.m.).
4.2. La Corte di appello, nel ricostruire le specifiche condotte ascritte ai singoli ricorrenti, in alcun modo contestate dagli stessi ricorrenti anche nellÕambito dei motivi di ricorso proposti in questa sede nella loro portata oggettiva, ha correttamente richiamato i principi applicabili al caso di specie, chiarendo in modo condivisibile che è irrilevante che lÕoperazione sia tracciabile, atteso che, comunque, ricorre un chiaro trasferimento e sostituzione delle somme provento del delitto presupposto, con conseguente difficoltˆ nella individuazione del compendio delittuoso. E tale conclusione vale a ritenere pienamente rispettato il principio evocato dalla difesa in ordine alla idoneitˆ della condotta posta in essere dai ricorrenti (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, COGNOME, Rv. 271530-01, in relazione alla diversa fattispecie di riciclaggio, con principi applicabili anche al caso di autoriciclaggio, con riferimento al denaro oggetto del delitto presupposto). Dunque, contrariamente a quanto affermato dalle difese, non occorre per integrare la fattispecie ascritta lÕidoneitˆ dissimulatoria della condotta, e, pur tuttavia, questa pu˜ sempre emergere ed assumere ulteriore valenza a portata indiziaria nel caso concreto, quale elemento attuativo prescelto nel realizzare la condotta di autoriciclaggio (Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284477-01).
4.3. I due motivi proposti si risolvono, quindi, in un tentativo di introdurre una lettura alternativa del complesso esito dibattimentale e delle attivitˆ di indagine, specificamente valutate ad esito dellÕaccesso al rito abbreviato, dal giudice di primo e di secondo grado in senso assolutamente conforme tra loro.
4.4. La Corte di appello ha, difatti, ampiamente valorizzato (pag. 4 e seg.) le condotte dei singoli ricorrenti, la loro situazione finanziaria e patrimoniale, il portato delle captazioni e delle intercettazioni telematiche sullÕ del Regina, la falsitˆ delle ragioni identificative dei diversi passaggi di denaro, la provenienza illecita del denaro in questione, la ripulitura dello stesso mediante costruzioni e spostamenti in attivitˆ diverse e pur sempre riferibili ai ricorrenti, profondamente legati tra loro da legami affettivi e familiari, la portata inequivoca delle dichiarazioni confessorie resa dalla NOME, la mancanza di qualsiasi attivitˆ delle societˆ apparentemente riferibili alla NOME. Con tale complessa ed articolata motivazione, del tutto immune da manifesta illogicitˆ o contraddittorietˆ, i ricorrenti non si confrontano. Deve, in conclusione, essere ribadito che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi ha realizzato il delitto presupposto ed abbia posto in essere quale ulteriore condotta la sostituzione del profitto derivante da tale reato, con diverse e varie destinazioni (come avvenuto nel caso in esame e puntualmente ricostruito dalla Corte di appello) mediante transazioni bancarie con causali non rispondenti alla realtˆ (come evidenziato quanto ai passaggi su conti correnti vari, anche allÕestero, con motivazione completa, logicamente articolata e non lacunosa, come asseritamente affermato dalla difesa) cos’ rendendo difficile o impedendo in modo definitivo lÕaccertamento della provenienza illecita del denaro (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, COGNOME, Rv. 271530-01).
4.5. Il secondo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente NOME è del tutto generico ed aspecifico, mancando un effettivo confronto con la motivazione. Secondo la difesa la motivazione del giudice di appello si sarebbe concentrata esclusivamente sulla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, e non sulla dosimetria della pena. Tale affermazione è palesemente smentita dalla mera lettura della decisione impugnata (pag. 8 in particolare dove è stata valorizzata la gravitˆ della condotta e la pluralitˆ di episodi che hanno portato alla distribuzione del profitto del reato presupposto) che ha specificamente ricostruito e richiamato gli elementi posti alla base della dosimetria
della pena, chiarendo le ragioni che giustificano lo scostamento dal minimo edittale, in assenza di qualsiasi irragionevolezza (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01).
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 21/05/2025.
La Cons. Est.
La Presidente
NOME COGNOME Turtur
NOME COGNOME