Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41024 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41024 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Taranto il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 03/06/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato limitatamente alla determinazione dell’importo sequestrabile e il rigetto dei ricorsi per il resto; sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 10 marzo 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, nei confronti – per quanto qui rileva – di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 2635 cod. civ. (ascritto al solo NOME COGNOME, in concorso con altri coindagati, in relazione ai capi 1 e 2) e 648ter .1 cod. pen. (ascritto a tutti gli odierni ricorrenti, in concorso con altri coindagati, in relazione al capo 3, ai sensi dell’art. 117 cod. pen. per COGNOME e NOME COGNOME).
Ricorrono per cassazione i suddetti indagati, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 648ter .1 cod. pen., per avere ritenuto la competenza territoriale del Tribunale di Bologna.
Il momento consumativo del piø grave delitto di autoriciclaggio non potrebbe individuarsi nØ nella distribuzione dei dividendi di RAGIONE_SOCIALE (ipotesi dell’Ufficio requirente), nØ ancor prima con il versamento alla medesima società del prezzo della corruzione; sarebbe, inoltre, irrilevante, ai sensi del criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, cod.
proc. pen., che la polizia giudiziaria non abbia indicato dove furono aperti i conti correnti, trattandosi di dato comunque facilmente acquisibile.
Avuto riguardo alla struttura del fatto tipico, la prima operazione di effettivo reimpiego avrebbe avuto luogo in Parma (dove era stato acceso il conto su cui poi Ł avvenuto il primo versamento dopo la percezione dei dividendi). Altrimenti, volendo limitarsi alle condotte successive alle dazioni corruttive descritte nella provvisoria rubrica imputativa, occorrerebbe avere riguardo al primo atto di reinvestimento dei proventi, avvenuto presso una filiale romana di Finecobank.
2.2. Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio.
Il Tribunale avrebbe consapevolmente pretermesso ogni scrutinio, anche sommario, in merito all’elemento soggettivo (e, nello specifico, alla consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute da NOME), limitandosi ad affermare l’inesistenza di elementi tali da escluderlo e richiamando tautologicamente – nonostante la qualità di semplici soci privi di cariche amministrative di COGNOME e NOME COGNOME – la natura familiare dell’impresa, la sua pretesa inattività e la successiva liquidazione, la trasmissione di fondi sotto l’abito della distribuzione di dividendi, l’alterità soggettiva dei destinatari della consulenza pattuita con RAGIONE_SOCIALE a schermo delle reali operazioni sottostanti. Al contrario, la delibazione della serietà indiziaria costituisce esattamente il perimetro cognitivo rimesso al giudice del riesame.
2.3. Violazione degli artt. 125, comma 3, 321, comma 1, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., per quel che attiene alla integrazione da parte del Tribunale della motivazione del provvedimento genetico, totalmente assente per quel che attiene al dolo di legge.
2.4. Violazione dell’art. 648ter .1 cod. pen., con riferimento alla condotta tipica e al momento consumativo dell’autoriciclaggio, che non potrebbe prescindere dalla precedente esistenza del profitto proveniente dal delitto presupposto, da reimpiegare successivamente (e con modalità tali da ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa). Irritualmente, dunque, il Tribunale avrebbe sovrapposto le due fattispecie, allorchØ ipotizza un’anticipazione della soglia della rilevanza penale al versamento del profitto sul conto corrente.
Nel caso di specie, la successiva reimmissione dei proventi illeciti nel circuito economico-finanziario avrebbe avuto ad oggetto solo una parte dei dividendi introitati. Dovrebbero, pertanto, essere esclusi dal profitto sequestrabile gli importi destinati da COGNOME e da NOME COGNOME a prestiti infruttiferi in favore di congiunti, a titolo di liberalità, ovvero impiegati per acquisti espressione di godimento personale. L’argomento addotto dal Tribunale – secondo cui, aderendo a questa tesi difensiva, tali segmenti dovrebbero qualificarsi ai sensi del piø grave delitto ex art. 648bis cod. pen. – non considererebbe adeguatamente il fatto che potrebbe comunque ritenersi sequestrabile solo il profitto illecito anche di tale reato e non le liquidità meramente percepite e non reinvestite (mero profitto della corruzione tra privati).
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME risultano fondati con riferimento alle doglianze riguardanti il quantum del profitto suscettibile di sequestro finalizzato alla confisca e sono infondati nel resto.
Il ricorso di NOME COGNOME, nel cui interesse non sono articolate specifiche censure nell’ambito del quarto motivo di impugnazione («Con riguardo a NOME COGNOME e NOME COGNOME . In particolare, e per apici: (i) l’importo sequestrabile a carico di NOME COGNOME deve essere ridotto ; (ii) l’importo sequestrabile a carico di NOME COGNOME deve essere ridotto »), Ł complessivamente infondato.
Per una compiuta disamina degli articolati profili di censura, Ł opportuno, innanzitutto, ricostruire sinteticamente le imputazioni provvisorie, con la precisazione che, nel ricorso, non sono state dedotte questioni relative ai due episodi di corruzione tra privati, i quali, in questa sede, rilevano soltanto quali delitti presupposto della successiva contestazione di concorso in autoriciclaggio.
2.1. Nell’ipotesi accusatoria, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario di RAGIONE_SOCIALE, avrebbero sollecitato e ricevuto, per sØ o per altri (in particolare, per RAGIONE_SOCIALE, di cui erano gestori di fatto e che, anzi, era stata costituita ad hoc quale collettore dei pagamenti illeciti, dietro lo schermo dell’attività di consulenza e procacciamento di affari), denaro o altre utilità non dovute (nello specifico, il versamento di complessivi euro 3.020.000 da parte del corruttore NOME COGNOME, per il capo 1, e di complessivi euro 11.300.000 da parte del corruttore NOME COGNOME, per il capo 2), per compiere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio (da un lato, la sottoscrizione di contratti di fornitura di servizi di trasporto con le società riconducibili a COGNOME, e, dall’altro, la partecipazione di società riconducibili a COGNOME, quali partners finanziari, all’acquisizione del gruppo RAGIONE_SOCIALE).
Il prezzo dei suddetti patti corruttivi era stato introitato nelle casse della citata RAGIONE_SOCIALE, costituita il 15 novembre 2017, le cui quote era possedute, per il 50% ciascuno da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e dai loro rispettivi familiari (nel caso di COGNOME, lui stesso, la moglie NOME COGNOME e il figlio NOME COGNOME).
2.2. Il capo 3 della provvisoria rubrica imputativa contesta formalmente a NOME COGNOME e, quali concorrenti ex art. 117 cod. pen., a NOME COGNOME e a NOME COGNOME (oltre a plurimi altri coindagati), ai sensi degli artt. 81, secondo comma, e 648ter .1 cod. pen., le condotte di autoriciclaggio di parte dei proventi dei due episodi di corruzione suaccennati, mediante ripartizione tra i soci di RAGIONE_SOCIALE «sotto la veste formale di dividendi», della somma complessiva di euro 3.993.571, «girati in favore di COGNOME NOME (€ 1.587.469), sua moglie COGNOME NOME (€ 1.587.469) e suo figlio COGNOME NOME (€ 809.798) che ha girato gran parte delle somme in favore dei genitori. Le somme in tal modo realizzate sono state immediatamente, nella quasi totalità, impiegate in attività finanziarie con la sottoscrizione di diversi prodotti finanziari (tuttora oggetto di operazioni di disinvestimento/reinvestimento), nonchØ: per € 600.000 trasferimento in favore delle figlie come finanziamento infruttifero; per € 1.058.000 (disinvestendo titoli acquistati con proventi illeciti distribuiti da RAGIONE_SOCIALE) trasferite in data 21.12.2023 in favore della società RAGIONE_SOCIALE, costituita da COGNOME NOME e COGNOME NOME in data 5.12.2023 quale società interposta per un versamento in conto aumento capitale sociale di € 1.000.000 nella RAGIONE_SOCIALE».
Occorre muovere da alcune preliminari considerazioni di ordine AVV_NOTAIO, in relazione al delitto di autoriciclaggio oggetto di provvisoria imputazione.
La fattispecie di cui all’art. 648ter .1 cod. pen. punisce «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa». Il delitto di riciclaggio, ai sensi dell’art. 648bis cod. pen., riguarda,
invece, «fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (In caso di condanna, il successivo art. 648quater dispone, poi, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto di entrambi i reati, salvo che appartengano a persone a questo estranee.)
3.1. In primo luogo, il delitto di autoriciclaggio non può consumarsi, neanche nella forma tentata, prima che si perfezioni il delitto presupposto (Sez. 5, n. 138 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282730-01). La condotta dissimulatoria deve essere necessariamente successiva e non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale distinto reato, in quanto ciò determinerebbe una sua inammissibile duplice rilevanza (Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 280619-01).
3.2. Quanto all’elemento oggettivo, da un lato, la norma incriminatrice tipizza modalità alternative di realizzazione del delitto (impiego, sostituzione, trasferimento), dirette a reimmettere nel circuito legale l’oggetto materiale (il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto), «in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».
Dunque, non solo Ł necessario che la movimentazione dei proventi illeciti sia diretta verso «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» (intese anche in maniera non formale: cfr. Sez. 2, n. 11325 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284290-01, e Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, COGNOME, Rv. 275528-01, che riconducono il gioco d’azzardo e le scommesse all’ambito della speculazione, implicando l’accettazione di un rischio calcolabile correlato all’impiego delle risorse) e non aliunde , ma Ł, altresì, imprescindibile un’idoneità dell’azione, valutata ex ante , ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, senza che occorra però un assoluto impedimento (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 276974-01) o rilevi il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279407-01; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276419-01). A quest’ultimo fine, Ł sufficiente, in astratto, anche solo il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito Ł idonea a ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita e il successivo trasferimento (Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284477-01).
L’autoriciclaggio, al pari del riciclaggio, Ł annoverabile tra i reati ‘di pura condotta’ (cosiddetti reati formali, privi di un evento materiale, posto che il risultato che si prefiggono le operazioni di money laundering non indica un evento eziologicamente connesso alla condotta, ma descrive semplicemente le caratteristiche dell’atto punibile; cfr. Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963-01; Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340-01). Integra, pertanto, un autonomo atto riciclatorio – attesa la natura di delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive – qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, e anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro, diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 286140-01; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 260694-01).
3.3. La riflessione in sede di legittimità in tema di individuazione del momento consumativo ha preso le mosse dagli approdi esegetici relativi alla analoga fattispecie di riciclaggio, focalizzati sulla realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte
tipiche previste dall’art. 648bis , primo comma, cod. pen., e, prima ancora, al modello storicamente consolidato della ricettazione, con riferimento al conseguimento da parte dell’agente del possesso della cosa.
Resta, come detto, in primo luogo impossibile che uno specifico comportamento possa costituire un elemento costitutivo del delitto presupposto e, al contempo, integrare la condotta di autoriciclaggio. Il legislatore postula che, solo a seguito della consumazione del delitto presupposto, vengano poste in essere ulteriori e distinte condotte aventi natura latamente decettiva. Conseguentemente, la sola consumazione del delitto presupposto, per quanto perpetrato con modalità tali da nascondere la natura illecita del provento, non configura ex se anche la diversa ipotesi dell’autoriciclaggio.
Il reato di cui all’art. 648ter .1 cod. pen., pertanto, si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto: nessun rilievo deve riconoscersi, a tali fini, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggano poi nel tempo (Sez. 2, n. 38838 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277098-01; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267511-01; Sez. 2, n. 34511 del 29/04/2009, Raggio, Rv. 246561-01). Resta estranea al fatto tipico la eventuale circostanza che il compendio ‘ripulito’ sia infine restituito a chi l’aveva movimentato (Sez. 1, n. 2561 del 12/12/2022, dep. 2023, Trib. Padova, Rv. 283873-01; Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269316-01; Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264497-01).
Quando il reato Ł stato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, esso deve considerarsi consumato dove si realizza il primo atto con effetto dissimulatorio, ancorchØ costituente solo un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025, Trib. Genova, Rv. 287629-01; Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, Rv. 282314-01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019-01).
3.4. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, che il Collegio condivide appieno e intende ribadire, la condotta di colui che, non avendo concorso nel delitto presupposto, contribuisca alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio da parte degli autori del delittopresupposto integra, in astratto, un diverso reato di riciclaggio, in quanto il reato di cui all’art. 648ter .1 cod. pen. Ł configurabile esclusivamente nei confronti dell’ intraneus (Sez. 2, n. 23440 del 05/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281596-01; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288-01. Si veda, in particolare, l’ampia riflessione svolta da Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272652-01, che ripercorre la genesi della fattispecie incriminatrice, per colmare – anche a seguito di sollecitazioni in ambito internazionale – vuoti di tutela residuati dalla non punibilità per i delitti di cui agli artt. 648bis e 648ter cod. pen. dell’autore del reato presupposto).
All’esito dell’introduzione dell’art. 648ter .1 cod. pen., ad opera della legge 15 dicembre 2014, n. 186:
se il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, vengono impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applica l’art. 648ter .1 cod. pen.;
se la predetta condotta Ł posta in essere da soggetto che non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 648,
648bis o 648ter cod. pen.
Quanto alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto extraneus (ovvero che non abbia commesso, nØ concorso a commettere, il delitto presupposto), il quale abbia fornito un contributo concorsuale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto intraneus (ovvero che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto), in conformità alla dottrina assolutamente prevalente, la costante esegesi di legittimità impone una diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte solo apparentemente concorrenti. (Peraltro il sistema penale ricorre a questa soluzione in altri casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie definite dalla dottrina ‘a soggettività ristretta’: cfr., ad esempio, i delitti di evasione e di procurata evasione, ex artt. 385 e 386 cod. pen.; il distinto trattamento sanzionatorio diverso per la madre in casi di infanticidio, ex art. 578, primo comma, cod. pen., rispetto a coloro che concorrono nel fatto, ai sensi del comma successivo; l’autonoma e piø mite cornice edittale prevista per la donna nelle ipotesi di illecita interruzione volontaria della gravidanza).
Secondo una tale linea ermeneutica, dunque, l’art. 648ter .1, cod. pen. prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, in precedenza non previste e punite come reato. Diversamente, le condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa ‘riciclato’, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito autonomamente dall’art. 648bis cod. pen.
3.5. Sulla scorta di queste considerazioni di sistema, Ł possibile procedere a una compiuta disamina dei motivi di ricorso.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dagli indagati, sulla base di una serie di alternative ragioni giuridiche, tra cui quella – fatta originariamente propria dal Pubblico Ministero – che valorizza la prima distribuzione ai soci di dividendi fittizi da parte di RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della fiduciaria RAGIONE_SOCIALE (con l’ulteriore precisazione, che, in concreto, la prima distribuzione che di penale rilevanza per quanto qui interessa non può essere quella effettuata il 7 agosto 2018, come indicato dall’Ufficio requirente, poichØ le prime dazioni corruttive sono state versate solo il 22 febbraio 2019; viene, dunque, in rilievo la distribuzione immediatamente successiva del 22 maggio 2019). I giudici bolognesi hanno, poi, chiarito come gli impugnanti e i loro coindagati avessero «ricevuto tali somme (dividendi) tramite bonifici accreditati su differenti conti correnti bancari, ovvero sui diversi conti ad essi rispettivamente riferibili (e tutti individuati ed indicati in atti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE)» (p. 18).
In primo luogo, posto che le valutazioni che riguardano l’individuazione della competenza territoriale vanno condotte ‘allo stato degli atti’, si deve avere riguardo alla contestazione come formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273484-01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782-01).
Nel caso di specie, per le condotte di autoriciclaggio (anche tenuto conto della vis attractiva esercitata da queste, ex art. 16 cod. proc. pen., rispetto a tutti gli altri reati connessi) occorre, in linea AVV_NOTAIO, considerare esclusivamente le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» e non ogni movimentazione. Parimenti certo, alla luce di quanto sottolineato sub 3.1, che non possano essere prese in considerazione movimentazioni di liquidità antecedenti alla consumazione del ‘reato-fonte’. Nondimeno, vieppiø nella presente fase delle indagini
fisiologicamente fluida e suscettibile di sviluppi investigativi, non può prescindersi in concreto dalla connotazione frammentaria della complessiva operazione dissimulatoria ipotizzata dagli inquirenti, con la quale si sarebbe proceduto all’articolata opera di trasferimento, almeno parziale, dei proventi della corruzione tra privati giacenti nelle casse di COGNOME verso i patrimoni di altri soggetti.
Nel caso in esame, così caratterizzato, deve essere applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con una serie di condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che avrebbero apportato il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorchØ costituente un segmento della condotta tipica.
Muovendo dal limite temporale di partenza (insuperabile a ritroso) dell’accredito sui conti di COGNOME del prezzo della corruttela, il primo segmento della condotta tipica deve essere individuato nella successiva movimentazione di una parte di tali giacenze, che ha preso le mosse dalla decisione di distribuzione degli utili, deliberata dai competenti organi amministrativi. Un cenno cursorio dell’ordinanza impugnata (p. 17) pare ricollegare, nel silenzio della contestazione provvisoria sul punto, tale vicenda societaria al Comune di Budrio, ricompreso nel circondario di Bologna.
Allo stato degli atti, i profili di censura risultano, dunque, infondati.
Il secondo motivo, in parte, non Ł consentito e, in parte, risulta, comunque, manifestamente infondato.
5.1. In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti in concreto – come nel caso di specie – a contestare semplicemente la tenuta logica dell’apparato argomentativo.
Le stesse serrate critiche espresse dal ricorrente ai singoli passaggi del percorso giustificativo ne evidenziano dunque la consistenza grafica e argomentativa, a cui si oppone semplicemente la sollecitazione a una diversa lettura del quadro indiziario.
5.2. In questi limiti di cognizione rimessi al giudice di legittimità per quel che riguarda le misure cautelari reali, risultano manifestamente infondate, alla luce delle considerazioni che precedono (e fatto salvo quanto già precisato sub 3.4), anche le deduzioni in tema di astratta configurabilità del delitto contestato a COGNOME e NOME COGNOME, per quel che concerne l’elemento soggettivo.
Nella valutazione del fumus commissi delicti , quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice, senza limitarsi a una semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ha debitamente tenuto conto delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando le ragioni che – senza assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali – rendono sostenibile l’impostazione accusatoria sulla base di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286366-01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285966-01). Quanto, in particolare, all’accertamento – sempre delicato – delle dinamiche del foro interno, non vi sono ragioni per discostarsi dalla costante giurisprudenza secondo cui, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, la valutazione sommaria demandata al giudice in ordine al fumus , nei termini appena accennati, si estende necessariamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
della fattispecie contestata, compreso il coefficiente psicologico, restando tuttavia sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escluderne ictu oculi la sussistenza (Sez. 3, n. 34492 del 02/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 31274 del 10/09/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 17707 del 02/04/2025, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 6, n. 8390 del 17/01/2025, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, NOME, Rv. 266896-01).
Alla stregua di questo standard dimostrativo, il provvedimento impugnato non si espone a censure rilevabili in sede di legittimità. I giudici felsinei hanno ampiamente argomentato la sussistenza di specifici indicatori della consapevolezza della provenienza delittuosa delle enormi somme introitate in breve tempo e la condivisione delle operazioni riciclatorie, leggendo in endiadi le complesse e raffinate dinamiche societarie e finanziarie e l’assenza di una concreta attività d’impresa con l’estrema ristrettezza della compagine sociale, connotata da un’evidente e quasi fisiologica base familiare (pp. 39-41).
Peraltro, i delitti di riciclaggio sono sorretti dal dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 2, n. 27152 del 10/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, COGNOME, Rv. 274457-01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 27318501; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259010-01).
Ciò premesso, risulta manifestamente infondato anche il terzo motivo di impugnazione, peraltro articolato in termini non compiutamente specifici, mediante un anodino richiamo al AVV_NOTAIO contenuto dell’atto.
Il percorso giustificativo del Tribunale, come sopra sinteticamente riportato, deriva direttamente da una lettura degli elementi già abbondantemente delibati nel provvedimento genetico, finalizzata ad offrire risposta in parte qua alle specifiche deduzioni degli impugnanti. In effetti, il tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo, qualora essa sia mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente, ma conserva, comunque, il potere-dovere di integrarne le eventuali insufficienze argomentative (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747-01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272596-01).
Il Giudice per le indagini preliminari aveva, anzi, ancora piø approfonditamente sottolineato le costanti interazioni di NOME COGNOME e dei suoi familiari, nel prosieguo dell’attività riciclatoria successiva alla distribuzione dei dividendi, anche al riparo di ulteriori schermi societari (pp. 34-35).
Sono, invece, fondate le censure espresse nel quarto motivo in tema di individuazione dei beni ritualmente suscettibili di confisca ai sensi dell’art. 648quater cod. pen.
7.1. In primo luogo, alla luce di quanto già chiarito ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.5, qualora si intenda sottoporre a vincolo, in funzione di una futura confisca, anche per equivalente, il profitto del delitto di autoriciclaggio, non può computarsi due volte il medesimo valore, imputandolo a titolo di profitto sia del reato-fonte sia della successiva attività di ripulitura.
Occorre, dunque, distinguere espressamente tra quanto assoggettato a sequestro in relazione alla contestazione di cui al capo 3 e quanto invece vincolato ai sensi dell’art. 2641 cod. civ. in relazione ai due delitti di corruzione tra privati.
7.2. L’ordinanza impugnata, ciò premesso, neppure sembra differenziare adeguatamente le due nozioni di prodotto e di profitto del delitto di autoriciclaggio, talora anzi sovrapponendole: «il prodotto e/o il profitto», «il profitto (o provento)» (pp. 44-45).
Sia l’uno che l’altro, infatti, sono in astratto suscettibili di ablazione, ma non può prescindersi da una loro compiuta individuazione e quantificazione, nella concreta vicenda storica, verificando altresì, prima ancora, il rispetto del principio della domanda cautelare (poichØ se l’Ufficio requirente avesse chiesto solo di sottoporre a vincolo il profitto, andrebbe ultra petita il provvedimento che disponesse il sequestro dell’intero prodotto, salvo il potere del Tribunale del riesame di dare una diversa qualificazione giuridica; cfr. Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093-01).
In estrema sintesi, per quanto qui rileva, secondo il sempre valido canone ermeneutico fornito da Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, COGNOME, Rv. 205707-01, in linea AVV_NOTAIO, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioŁ il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, Ł costituito dal lucro, e cioŁ dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U, 24 maggio 2004, n. 29952, COGNOME, Rv. 228117-01, in motivazione, ha sottolineato, onde evitare un’estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita dell’istituto, l’esigenza di una diretta derivazione causale dall’attività del reo, con esclusione di vantaggi indiretti o mediati).
Per quel che attiene nello specifico al delitto di autoriciclaggio, ai fini della confisca obbligatoria (e dell’eventuale sequestro con funzione anticipatoria)
il prodotto Ł costituito non solo dai beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche dai beni e dai valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, dep. 2024, B., Rv. 286323-02, che ha ritenuto che fossero stati correttamente intesi come prodotto i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita) e, in genere, piø ampiamente dall’intero valore delle somme oggetto delle operazioni dissimulatorie (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 286131-01; Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282957-01; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, COGNOME, Rv. 280238-01).
– il profitto deve essere individuato con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito (e non all’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto; cfr. Sez. 2, n. 2166 del 06/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283898-01; Sez. 2, n. 19561 del 12/04/2022, COGNOME, Rv. 283194-01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 280029-01; Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, COGNOME, Rv. 268729-01).
Tuttavia, nel caso di consumazione dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio da parte di soggetti diversi, all’autore di tale ultima condotta sarebbe sequestrabile soltanto l’importo del profitto di tale delitto e non anche di quello derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore dell’autoriciclaggio, che può avere ad oggetto somme superiori o quantitativi di beni di origine illecita trasferiti a soggetti giuridici differenti (Sez. 2, n. 22020 del 10/04/2019, Scimone, Rv. 276501-01).
7.3. Da ultimo, avuto riguardo al titolo di reato per cui si procede, deve ulteriormente tenersi conto della circostanza che le utilità oggetto di condotte dissimulatorie sono soltanto quelle investite, anche indirettamente, «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative». I singoli flussi di denaro andranno quindi compiutamente individuati nella loro specifica consistenza e destinazione.
7.4. Vale la pena di aggiungere, sin d’ora, che Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756-01/02, ha precisato che, in caso di concorso di persone nel reato,
esclusa ogni forma di solidarietà passiva, il sequestro finalizzato alla confisca deve essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto conseguito dal medesimo, potendosi ricorrere a una ripartizione paritaria, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente. Oltretutto, la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, questa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto.
7.5. Il Tribunale non ha compiutamente distinto, onde quantificare esattamente le somme assoggettabili a vincolo reale, tra prodotto e profitto, tra somme semplicemente trasferite/sostituite e somme immesse in altre attività economiche, tra attività compiute in consapevole coordinamento tra tutti i coindagati e operazioni svolte dai singoli o da alcuni soltanto di loro (anche per quanto si riflette nello specifico arricchimento individuale), nonchØ, in definitiva e per tabulas , tra i delitti di corruzione tra privati, riciclaggio e autoriciclaggio (pp. 44-49).
In ordine a questa incertezza ricostruttiva, che esonda nella erronea applicazione della legge penale, Ł necessario disporre l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del quarto motivo dei ricorsi, proposto nell’interesse dei soli NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A tal fine, il Giudice del rinvio, che si individua nel Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame reale, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
Tutte le restanti censure debbono essere rigettate.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME l’ordinanza impugnata limitatamente all’individuazione di quanto confiscabile e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME