Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME
COGNOME NOME
nato a MONZA il DATA_NASCITA
nata a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 ottobre 2021, emessa ad esito del giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio condannava alle pene ritenute di giustizia NOME COGNOME per una serie di truffe in danno di numerose
a
persone offese (capo A) e per autoriciclaggio continuato (capo B), reati commessi in concorso con un soggetto deceduto nel corso del processo, nonché NOME COGNOME per riciclaggio continuato (capo C).
Con sentenza del 23 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione del primo giudice, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME per mancanza di querela in relazione a tutte le truffe contestate al capo A), fatta eccezione per trentasette truffe consumate e sette truffe tentate e per l’effetto rideterminava la pena inflitta all’imputato.
La Corte confermava nel resto la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla impugnazione proposta con motivi aggiunti dalla difesa di COGNOME contro il provvedimento di confisca emesso dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 17 gennaio 2023, successivamente alla sentenza. Nella motivazione veniva disposta analoga trasmissione degli atti quanto alla impugnazione da parte di NOME COGNOME di altro provvedimento di confisca depositato dallo stesso giudice in data 12 giugno 2023.
Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale era amministratore unico l’imputato poi deceduto, aveva inviato a numerosissime imprese di tutto il territorio nazionale bollettini precompilati, recanti la denominazione “RAGIONE_SOCIALE“, dell’importo di 398,00 euro ciascuno, asseritamente necessari per l’iscrizione nella banca dati di un sito, procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per le persone offese. COGNOME era stato l’ideatore del progetto criminoso e aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE quale egli era solo formalmente dipendente, parte del profitto conseguito con le truffe, poi utilizzato per l’esercizio dell’attività d’impresa: di qu l’accusa di autoriciclaggio. Per la stessa condotta di impiego del profitto delle truffe in attività d’impresa (acquisto di un immobile, di un automezzo e di stampanti) NOME COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stata accusata e condannata per il delitto di riciclaggio.
Hanno proposto ricorso, con unico atto, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del comune difensore, chiedendone l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello.
In relazione alla posizione di COGNOME vengono proposti cinque motivi.
3.1. Manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato di truffa continuata contestata al capo A).
La sentenza, trattando dell’elemento psicologico del reato, non ha risposto alla questione dedotta in appello sulla base delle giustificazioni fornite da COGNOME nella memoria autografa depositata in primo grado, nella quale spiegava l’origine del proprio coinvolgimento nella vicenda: egli si era determinato a intraprendere l’attività incriminata dopo avere constatato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva rilevato alcun profilo di rilevanza penale nel medesimo tipo di attività svolta dal proprio conoscente NOME COGNOME tramite la società RAGIONE_SOCIALE.
3.2. In ordine alla corretta delimitazione dei confini del reato di truffa.
3.2.1. Violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale (combinato disposto degli artt. 441 e 423 cod. proc. pen.) in relazione alla inammissibile modifica RAGIONE_SOCIALE data di commissione del reato, erroneamente ritenuta dalla Corte di appello una “correzione di errore materiale intervenuta nel corso del rito abbreviato, quando la modifica, non ascrivibile ad alcun errore materiale nella formulazione RAGIONE_SOCIALE imputazione originaria, intervenne dopo la discussione delle parti”.
3.2.2. Mancanza di motivazione sulle eccezioni difensive svolte anche in appello con riferimento alla nullità e irritualità di sedici querele, ritenute vali dalla Corte territoriale in assenza di alcuna motivazione idonea a confutare le obiezioni specificamente avanzate dalla difesa su ciascuna di esse.
3.2.3. Mancanza di motivazione in relazione alla denunciata insussistenza ab origine dell’aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., in assenza RAGIONE_SOCIALE quale l’oggetto RAGIONE_SOCIALE truffa sarebbe stato limitato ai soli episodi per i qual era stata proposta una valida querela, con i conseguenti riflessi sui reati di autoriciclaggio e riciclaggio contestati rispettivamente a COGNOME e alla COGNOME.
3.3. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale (artt. 99, 163, 164 e 175 cod. pen.) in relazione ai benefici di legge.
L’unico lieve precedente del quale è gravato il ricorrente non può giustificare una prognosi negativa sulla sua futura astensione da comportamenti illeciti.
3.4. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale (artt. 648-ter.1 cod. pen.), quanto alla ritenuta sussistenza del reato di autoriciclaggio sub B) per mancanza di qualsiasi attività dissimulatoria o decettiva.
Il trasferimento di fondi avvenne tramite bonifici diretti dal conto corrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società dedita esclusivamente ad attività illecita, a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con una operazione del tutto inidonea a ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa del denaro.
3.5. Mancanza di motivazione in ordine ai motivi aggiunti presentati in appello dalla difesa di COGNOME, riguardanti il provvedimento di confisca emesso dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, depositato il 12 giugno 2023.
La Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione solo per l’analoga impugnazione presentata dal precedente difensore RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
In relazione alla posizione di NOME COGNOME vengono articolati tre motivi.
4.1. Manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione circa l’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente per il reato di riciclaggio delle somme provento dell’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonostante si sia di fatto riconosciuto un su concorso nell’attività illecita RAGIONE_SOCIALE stessa società, avendo il primo giudice ritenuto che l’imputata si fosse occupata RAGIONE_SOCIALE stampa e fornitura dei bollettini, essendo “certamente edotta” che gli stessi fossero necessari per realizzare la truffa contestata al capo A).
4.2. Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale (art. 648-bis cod. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio sub C), stante la totale mancanza di idoneità dissimulatoria e decettiva RAGIONE_SOCIALE condotta dell’imputata.
Il trasferimento RAGIONE_SOCIALE somma profitto delle truffe avvenne con bonifico diretto, agevolmente tracciabile, dal conto corrente RAGIONE_SOCIALE CST a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la causale “pagamento fatture” non era falsa, avendo la seconda società fornito alla prima oltre trecentomila bollettini stampati, e comunque costituiva una ulteriore indicazione RAGIONE_SOCIALE già evidente provenienza ex delicto delle somme incassate.
4.3. Violazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, in relazione all’art. 648-bis cod. pen., là dove si è ritenuta ininfluente sul reato di riciclaggio la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE somma conseguita con le truffe contestate al capo A).
In accoglimento di una istanza presentata dalla difesa, è stata disposta la riunione al processo principale, avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, di quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO di R.G., già assegnato alla Prima Sezione, relativo alla impugnazione proposta dalla difesa di COGNOME contro il provvedimento di confisca emesso dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 17 gennaio 2023 (impugnazione proposta con motivi aggiunti di appello, riqualificata dalla Corte di appello in sentenza come ricorso per cassazione).
In esecuzione dell’ordinanza emessa da questa Corte all’udienza del 6 marzo 2024, la Corte di appello di Milano ha poi trasmesso gli atti relativi alla impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del provvedimento di confisca emesso dallo stesso G.u.p., depositato il 12 giugno 2023, proposta anch’essa con motivi aggiunti di appello, riqualificata dalla Corte territoriale come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono solo parzialmente fondati per le ragioni di seguito esposte.
2. Ricorso COGNOME.
2.1. È privo del benché minimo fondamento il motivo inerente all’assenza dell’elemento psicologico per il reato di truffa, reiterativo di quello proposto con l’appello, disatteso nella sentenza impugnata con adeguata e logica motivazione.
È pacifico che il ricorrente non avesse alcun ruolo all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui logo fu illecitamente riprodotto nei bollettini postali inviati all imprese per accreditare l’autenticità RAGIONE_SOCIALE fonte e trarre in inganno i destinatari, convinti che l’iscrizione nella banca dati del sito fosse un obbligo di legge.
La circostanza che la condotta di un conoscente di COGNOME sarebbe rimasta impunita – ha correttamente osservato la Corte di appello – è ovviamente irrilevante al fine di escludere la palese mala fede dell’imputato, riuscito a ottenere, grazie al suddetto artificio, il versamento di una rilevantissima somma di denaro in assenza di alcuna causale.
2.2. È manifestamente infondato anche il motivo in rito.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la precisazione RAGIONE_SOCIALE data di commissione del reato non costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale dell’addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276547; Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, COGNOME, Rv. 261229; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, dep. 2015, Califano, Rv. 262844).
Il principio è stato affermato anche con riferimento al giudizio abbreviato “secco”, essendosi esclusa, in presenza di dette condizioni, la violazione dell’art. 441, comma 1, cod. proc. pen., là dove prevede la non applicazione dell’art. 423 dello stesso codice (Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 276635; Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506).
Nel caso di specie l’imputato aveva ben presente la data di commissione delle varie truffe, risultante dalle querele delle persone offese indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, in ordine alle quali la difesa aveva predisposto e depositato in primo grado un “prospetto delle criticità” delle stesse istanze punitive. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che via sia stata alcuna lesione del diritto di difesa a seguito RAGIONE_SOCIALE sostituzione RAGIONE_SOCIALE data del 20 giugno 2017 con quella del 31 luglio 2017.
2.3. È parzialmente fondato, invece, il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato l’omessa risposta alle eccezioni difensive svolte anche in appello con riferimento alla irritualità di sedici querele.
La doglianza relativa alla querela di NOME COGNOME è infondata perché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, già il primo giudice ha qualificato la fattispecie come truffa tentata; per le querele di NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME nel ricorso si fa questione del tempus commissi delicti in relazione alla originaria imputazione, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE successiva precisazione di cui si è detto nel paragrafo precedente e, pertanto, anche questa deduzione è priva di fondamento.
Diversamente, per le querele proposte da COGNOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME, COGNOME, NOME, COGNOME, la cui invalidità è stata eccepita sotto vari profili (legittimazione, tardività, mancanza di istanza punitiva), la Corte territoriale ha omesso del tutto di rispondere alle eccezioni difensive proposte con l’atto di appello, nel quale pure era richiamato l’analitico prospetto prodotto in primo grado.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio sul punto affinché sia valutata la ritualità delle otto querele.
2.4. È fondato anche il motivo con il quale il ricorrente ha censurato la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., affermata dai giudici di merito sulla base di una supposta contestazione in fatto.
L’imputazione, però, non fa riferimento né alla citata norma né a «un danno patrimoniale di rilevante gravità». La contestazione in fatto non può neppure essere desunta dalla indicazione RAGIONE_SOCIALE ingente somma complessivamente incassata dall’imputato, versata da tutte le persone offese, occorrendo avere riguardo al danno patito da ciascuna di esse (398 euro), in conformità al principio affermato in una ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo il quale «i reati uniti dal vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Ne consegue che rispetto all’aggravante RAGIONE_SOCIALE rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, cod. pen.) ed alle attenuanti RAGIONE_SOCIALE speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, cod. pen.) l’entità del danno e l’efficacia dell condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755). f
La suddetta circostanza aggravante, dunque, va esclusa, dovendo sul punto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata; la decisione ha riflessi in
ordine all’aumento di pena per i reati satellite di truffa (non più aggravati), non quantificabile in questa sede, considerato che la Corte di appello, non distinguendo – al pari del primo giudice – fra continuazione interna ed esterna, ha ridotto la pena per la improcedibilità di alcune truffe, determinando in quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa, prima RAGIONE_SOCIALE riduzione per il rito, la pena inflitta a titolo di aumento complessivo per la continuazione.
Per contro, diversamente da quanto opinato dalla difesa, l’esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanza non ha alcuna incidenza sulla “perimetrazione” dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, perché anche l’originaria improcedibilità per le truffe senza querela risulta irrilevante ai sensi dell’art. 648, ultimo comma, cod. pen. («Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto») richiamato negli ultimi commi dei successivi articoli 648-bis e 648-ter.1.
2.5. È manifestamente infondato il motivo con il quale si è contestata la sussistenza del reato di autoriciclaggio per mancanza di qualsiasi attività dissimulatoria o decettiva.
In tema di autoriciclaggio, infatti, il criterio da seguire è quello dell «idoneità ex ante RAGIONE_SOCIALE condotta posta in essere a costituire ostacolo all’identificazione RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l’interprete, postosi al momento di effettuazione RAGIONE_SOCIALE condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l’attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento RAGIONE_SOCIALE condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità RAGIONE_SOCIALE azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279407; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 276974 nonché Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276419).
In particolare, il passaggio del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, intestato ad un terzo, costituisce una tipica modalità di ostacolo (v. Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276114; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270302; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, COGNOME, Rv. 249446).
2.6. Quanto al diniego dei “benefici di legge”, il ricorrente, nel corpo del motivo, ha fatto riferimento solo alla sospensione condizionale, beneficio negato con specifica motivazione (nella quale il precedente penale ha un rilievo marginale) a sostegno del giudizio prognostico negativo. La difesa non si è
confrontata con la motivazione complessiva e, pertanto, il motivo è generico oltre che infondato.
2.7. Anche se non espressamente previsto in sentenza, può ritenersi implicitamente estensibile alla impugnazione di COGNOME la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di riqualificare in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., analoga impugnazione proposta dalla coimputata nei motivi aggiunti avverso il medesimo provvedimento di confisca, cosicché in questa sede può essere decisa anche la impugnazione di COGNOME sul punto nei termini di seguito esposti.
3. Ricorso COGNOME.
3.1. È manifestamente infondato il motivo con il quale si deduce che il primo giudice ha implicitamente riconosciuto l’imputata come concorrente nelle truffe, reati presupposto del riciclaggio, del quale, pertanto, ella non potrebbe rispondere.
Il Tribunale ha osservato che la ricorrente “era edotta dell’attività da lui svolta attraverso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE“, ma ciò non significa – come osservato nella sentenza impugnata – che la stessa, oltre ad essere consapevole RAGIONE_SOCIALE provenienza delittuosa del denaro, avesse fornito anche un contributo nella commissione delle truffe, ideate e realizzate da COGNOME, formalmente dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE quale NOME COGNOME era amministratrice.
Peraltro, la stessa difesa non indica alcuna specifica attività concorsuale RAGIONE_SOCIALE ricorrente risultante dagli atti.
3.2. Privo di ogni fondamento è il motivo relativo alla dedotta insussistenza del reato di riciclaggio, per mancanza di idoneità dissinnulatoria e decettiva RAGIONE_SOCIALE condotta dell’imputata.
Sul punto si richiamano i principi esposti trattando del ricorso di COGNOME (sub § 2.5), pertinenti anche rispetto al reato di riciclaggio.
3.3. Analogo richiamo a quanto osservato nel § 2.4. va fatto in ordine alla totale irrilevanza sul reato di riciclaggio RAGIONE_SOCIALE rideterminazione RAGIONE_SOCIALE somma conseguita con le truffe contestate al capo A).
I motivi in ordine alle confische sono fondati nei termini che seguono.
Va rilevata la carenza di interesse in capo a COGNOME in ordine alla impugnazione proposta contro il provvedimento di confisca emesso dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 17 gennaio 2023, in quanto relativo alla confisca RAGIONE_SOCIALE somma giacente su un conto corrente intestato al coimputato poi deceduto, la restituzione RAGIONE_SOCIALE quale il ricorrente mai potrebbe ottenere.
La medesima conclusione va tratta per la seconda ordinanza di confisca, depositata il 12 giugno 2023, sempre a “integrazione” RAGIONE_SOCIALE sentenza del 19 ottobre 2021, quanto ai beni dell’originario coimputato, che invece va annullata senza rinvio nella parte riguardante la confisca dei beni di COGNOME e anche RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che risultano compresi fra quelli in sequestro, in quanto abnorme: infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con cui il giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’ art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279572; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, COGNOME, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, COGNOME, Rv. 258359).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., che esclude, e l’ordinanza depositata il 12/6/2023 dal Gup del Tribunale di Busto Arsizio limitatamente alla disposta confisca in danno di COGNOME e di COGNOME.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) consumato in danno di NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME e sulla determinazione dell’aumento per la continuazione per le residue truffe e rinvia per nuovo giudizio sui capi e punti ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e definitivo l’accertamento di responsabilità per le residue imputazioni di cui ai capi A), B) e C).
Così deciso il 24/04/2024.