Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26369 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26369 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di GLYPH t Candela NOME NOMECOGNOME nato a Torino il 4/6/1952 ‘ n avverso l’ordinanza del 26/3/2025 emessa dal Tribunale di Torino visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento de . l,tricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME il quale si riporta alla memoria difensiva e chied che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico ministero ricorre avverso l’olinanza con la quale il Tribuna
del riesame di Torino annullava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, disposto in relazione ai reati di peculato e autoriciclaggio contestati all’indagato.
Secondo l’imputazione provvisoria, l’indagato, nella qualità di presidente e poi di amministratore di fatto dell’associazione di pubplica assistenza “Croce reale Venaria” si sarebbe appropriato delle somme ricevute dalle ASL a fronte dello svolgimento del pubblico servizio (trasporti ganitari, anche di emergenza), riversandole in parte sui propri conti e impiegardole per acquisti finalizzati a soddisfare interessi personali e svincolati dall’attività istituzionale dell’ente.
Il Tribunale del riesame escludeva la configurabilità del reato di peculato, evidenziando come le somme percepite dalle ASL erano il corrispettivo dei servizi svolti e, quindi, una volta pervenuti nel patrimonio dell’associazione avevano una natura esclusivamente privata, con la conseguenza che si sarebbe potuto ipotizzare solo il reato di appropriazione indebitr (non procedibile per difetto di querela) o, al più, il reato di truffa ai danni dello Stato.
Venendo meno il peculato quale reato presupposto, il Tribunale annullava il sequestro anche in relazione al reato di autoriciclaggio.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violaziOne dell’art. 314 cod. pen., ritenendo corretta la qualificazione della condotta di appropriazione in termini di peculato, richiamando il consolidato principio s4ondo cui la qualifica soggettiva dell’indagato deve essere accertata applicando criterio oggettivo, in virtù del quale rileva la natura della funzione svolta.
Nel caso di specie, è innegabile che l’associazione gestita dall’indagato svolgeva un pubblico servizio, direttamente collegato alle prestazioni assistenziali fornite dalla ASL.
Da tale affermazione si vuol far discendere che il denaro ricevuto dalla ASL a titolo di corrispettivo per il pubblico servizig svolto, ha anch’esso natura pubblicistica e, quindi, la sua appropriazione integterebbe il reato di peculato.
2..2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen., evidenziando come l’ottavo comma della suddetta norma richiama espressamente l’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., in base al quale il reato è configurabile anche nel caso in cui manchi una condizione di proT.edibilità in relazione al reato presupposto.
Quanto detto comporta che, ove pure il Tribupale avesse ritenuto di qualificare la condotta di peculato nel diverso reato di alppropriazione indebita, ciò non avrebbe fatto venir meno la configurabilità del reato di autoriciclaggio, in relazione al quale non sono stati esaminati i presupposti per la conferma del sequestro
preventivo.
CONSIDERATO IN IRITTO
1:11 ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo il Tribunale di Torino correttamente escluso la configurabilità del reato di peculato, evidenziando come le somme incassate dall’ente erano il corrispettivo del servizio svolto e, una vo uscite dalla disponibilità delle ASL, non erano , più soggette ad un vincolo di destinazione pubblicistico.
. Le argomentazioni svolte sul punto dal ricorrente, pur corrette in line generale, non sono rilevanti ai fini della qualificazione del reato.
Occorre distinguere, infatti, la qualifica soggettiva del soggetto privato c svolge un pubblico servizio, rispetto a quelli che sono i presupposti costitutivi reato di peculato.
Sul piano della qualifica soggettiva, è incontroverso il principio secondo cui a fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt`ii 357 e 358 c.p., è ne verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale c sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell’ambi dell’attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo – la pubbl funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altr dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 predetto (Sez.U, n. 10086 del 13/71,1998, Citaristi, Rv. 211190).
In applicazione di tale principio, si è a più !riprese affermato che ai fini riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio, si deve valuta l’attività effettivamente espletata dall’agente ed il suo regime giuridico conformità al criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. p (Sez.6, n. 18837 dell’8/2/2023, Orlando, Rv. 284620; Sez.6, n. 24598 dell’8/2/2023, COGNOME, Rv. 284914).
Quanto detto consente di affermare che l’indagato rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio limitatamente allo lolgimento della funzione avente rilievo.pubblicistico e, quindi, nell’espletamento dAattività di trasporto e socco sanitario.
Viceversa, al di fuori di tale specifico compito e nell’ordinaria gestio dell’ente, di natura privatistica, l’indagato non svolgeva alcun servizio di rilev pubblica, il che esclude a priori la possibilità di configurare il delitto di pe
difettando la qualifica soggettiva richiesta.
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2.1. Ad ulteriore conferma di quanto sopra osservato, va anche precisato che il peculato non sarebbe configurabile anche per l’assenza dell’ulteriore elemento costitutivo del reato, posto che l’appropriazione deve riguardare denaro o altri beni di cui l’agente ha la disponibilità «per ragioni del suo ufficio o servizio».
Tale specificazione presuppone che i beni oggetto di appropriazione siano funzionalmente collegati al servizio pubblico, dal che deriva anche un intrinseco vincolo di destinazione.
Quest’ultimo elemento non è ravvisabile nel i i .aso di specie, in cui il denaro percepito dall’ente assolve ad una finalità pubblicistica fin tanto che è nella disponibilità della ASL, che lo impiega per remunerare il servizio sanitario di cui è beneficiaria.
Una volta che il denaro è confluito nelle casse dell’associazione che presta il servizio sanitario, viene meno la destinazione pubblicistica e la disponibilità del denaro in capo al soggetto che agisce per l’ente ‘non è collegata allo svolgimento del pubblico servizio, bensì trova fondamento esel f tiNvo nella normativa privatistica che disciplina la vita dell’ente.
In tal senso, si è già affermato che non integra il delitto di peculato la condotta di un privato che utilizzi buoni di acquisto emessi da un ente pubblico e ricevuti a titolo di remunerazione di una prestazione professionale effettivamente svolta, atteso che l’agente non ha conseguito la disponibilità del bene pubblico per ragioni di servizio ovvero per la qualifica soggettiva rirestita (Sez.6, n. 9136 del 31/1/2019, COGNOME, Rv. 275532).
Analogamente si è affermato che non integra il delitto di peculato l’appropriazione di beni di una società privata che, senza essere partecipata da un ente pubblico e priva dei poteri pubblicistici derivanti da una concessione traslativa, svolga un servizio pubblico in forza .di un contratto di appalto, quest’ultimo non imprimendo un vincolo di destinazione pubblicistica sui beni destinati all’espletamento del servizio e, di conseguenza, non comportando l’attribuzione della qualifica di pubblico agente r in capo al dipendente che ne . GLYPH , disponga (Sez.6, n. 27090 del 17/4/2024, Camporeale, Rv. 286768).
Sia pur con riferimento ad una diversa fattispecie, si è anche precisato che il personale infermieristico non riveste la qualifica soggettiva di pubblico agente nel rapporto di lavoro “interno” prestato alle dipendenze di una struttura sanitaria privata, ancorché accreditata con il SSN, sicché, ove si appropri di beni posseduti in ragione di tale rapporto (nella specie, medicinali), è configurabile il delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’4rt. 61, n. 11), cod. pen. e non quello di peculato (Sez.6, n. 42978 del 17/9/2024y,i COGNOME, Rv. 287123).
2.2. Per mera completezza, deve sottolinearsi che il Tribunale, pur avendo in astratto ipotizzato la configurabilità del reato di truffa ai danni dello Stato, essendosi prospettato che le somme percepite dall’associazione – e poi oggetto di appropriazione – derivavano almeno in parte dp una richiesta di rimborso per prestazioni non eseguite, ha correttamente ome3sso di procedere alla diversa qualifièazione del fatto.
L’imputazione provvisoria posta a fondamento del sequestro preventivo, infatti, descrive unicamente la condotta appropriativa, il che impediva al Tribunale di dare al fatto – in mancanza di una espressa . contestazione – una diversa qualificazione giuridica, salva restando la possibilità per il Pubblico ministero di procedere autonomamente a rimodulare la contertazione.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha annullato il sequestro preventivo, anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, ritenendo che l’insussistenza del fumus del delitto di peculato farebbe venir meno anche l’ulteriore contestazione.
La tesi non è condivisibile, posto che il Tribunale ha espressamente dato atto che la condotta contestata, pur non integrando il peculato, andrebbe riqualificata nell’ipotesi di appropriazione indebita.
Se da un lato è vero che per l’appropriazioni indebita difetta la querela e, quindi, il sequestro preventivo non può essere autonomamente disposto relativamente a tale ipotesi di reato, è altrettanto innegabile che l’astratta configurabilità del reato presupposto, anche se improcedibile, consente ugualmente di ritenere configurato il reato di autork . iclaggio.
Premesso che l’art. 648-ter.1, comma ottavo, cod. pen. richiama espressamente il disposto dell’art. 648, comnnq sesto, cod. pen., ne consegue l’applicabilità anche all’autoriciclaggio del princiPicy secondo cui il delitto sussiste anche quando il reato presupposto non sia punibile per difetto di querela (così, in relazione all’art.648 cod. pen., Sez.2, n. 29449 del 18/6/2019, Rv.276668).
Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendo il Tribunale del riesame rivalutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro stilla base del principio affermato al paragrafo che precede.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nyovo giudizio al Tribunale di
5
Torino competente ai sensi dell’art.324, co.5, c.p.p.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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