Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45285 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45285 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. LIBERTA di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso come da requisitoria già depositata.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso riportandosi e insistendo anche nella memoria di replica inviata a mezzo EMAIL il 27.09.2023.
Ritenuto in fatto
E’ stata impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ragusa del 22 dicembre 2022, che ha rigettato i ricorsi di COGNOME NOME, persona sottoposta alle indagini, e COGNOME NOME, terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo – diretto e equivalente – emesso nei loro confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunal Ragusa fino alla concorrenza di euro 853.932,94 su richiesta del pubblico ministero.
Per quanto di interesse per il presente procedimento e dalla lettura del provvedimento impugnato, il COGNOME, in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiara fallita, avrebbe sottratto o distrutto l’impianto contabile ed avrebbe distratto tutt dell’impresa – capi di abbigliamento e risorse liquide, contabilmente rilevate dal curat fallimentare – per un ammontare complessivo pari alla somma in relazione alla quale è stato poi disposto il sequestro; il COGNOME, in tale qualità, avrebbe illecitamente trasferi disponibilità ad altre società a lui collegate, amministrate formalmente dalla consorte NOME, tra il 2016 e il novembre 2018; il pubblico ministero ha ipotizzato – a ca dell’indagato – il delitto di auto-riciclaggio, potendo ragionevolmente ritenersi che, attr tali operazioni di trasferimento dei beni, egli avesse operato per ostacolare la identifica della provenienza delittuosa – appunto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazion dei beni e del denaro trasferiti ad altre imprese e società a lui di fatto, anche tra coniuge, riconducibili.
1.11 ricorso è articolato in tre motivi.
1.1. Il primo motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen., quanto l’ipotizzato delitto di autoriciclaggio sarebbe stato commesso “a partire da un’epoc precedente alla dichiarazione” di fallimento, intervenuta il 22 gennaio 2018 e tale ril impedirebbe di configurarlo, perché la sua consumazione, nella prospettazione accusatoria, si sarebbe realizzata in assenza del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale che potrebbe venire ad esistenza soltanto con la declaratoria di fallimento.
1.2.11 secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio.
Il tribunale di Ragusa si sarebbe “appiattito” sull’ipotesi accusatoria, limitandosi a regis dirottamento delle disponibilità asseritamente distratte sulla società amministrata dalla mog dell’indagato, COGNOME NOME NOMENOME NOME quanto “terzo” interposto, varrebbe a ritene soddisfatto il necessario requisito della c.d. clausola modale; la difesa aveva invece confut tale assunto, sulla scorta del rilievo secondo cui la condotta attribuita come “distrazi fallimentare coinciderebbe con quella oggetto dell’accusa di autoriciclaggio – che, di con esigerebbe un quid pluris consistente nell’idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazion della provenienza delittuosa dei beni – e, sullo specifico profilo, il tribunale avrebbe omes prendere posizione.
1.3.11 terzo motivo ha lamentato violazione di legge con riferimento all’esecuzione de sequestro del profitto del delitto, inteso come “diretto”, avente per oggetto le quot partecipazione (pari al valore di euro 72.000) di COGNOME NOME nella RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME è a sua volta socio ed amministratore; sarebbe stata necessaria la prova, sulla quale il tribunale non si sarebbe pronuncíato, che la NOME sia un soggetto fittiziamen interposto e che le quote, in realtà, appartengano al marito.
Ancora, la difesa avrebbe dimostrato che la somma di euro 120.000, sequestrata sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE, proviene da un risarcimento assicurativo conseguente al decesso del padre della COGNOME in un sinistro stradale, originariamente accreditato sul cont corrente personale della stessa e successivamente fatto confluire tra le disponibilità della ci società; il tribunale, con motivazione apparente, si sarebbe limitato a replicare che il c corrente destinatario del sequestro sarebbe cointestato all’indagato.
Il difensore, in data 27 settembre 2023, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusi scritte del Procuratore Generale.
Considerato in diritto
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
1.Quanto al primo motivo, il collegio reputa di dare continuità al principio di dirit affermato da questa Corte, secondo il quale “il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condo distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali siano “ah origine” qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen. effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che compo l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando ven dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l’agente ha realizzato la condotta appropri (Cass. Sez. 5, n, 1203 del 2019, Hu, Rv. 277854, che ha richiamato sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, Dessi, Rv. 267497 e sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, Rv. 268600).
In tale prospettiva interpretativa, l’inquadramento giuridico della sentenza dichiarativ fallimento quale elemento essenziale o condizione obbiettiva di punibilità – sul quale s profusa la doglianza di ricorso – non appare risolutivo, dal momento che il drenaggio di mer e risorse liquide da parte dell’amministratore della società – integrativo del deli bancarotta per distrazione una volta dichiarato il fallimento della società – si sa comunque sostanziato, in assenza della declaratoria di fallimento, nel reato di appropriazion indebita, che rappresenta pertanto segmento di un fenomeno di consunzione ed elemento
costitutivo di un reato complesso in senso lato (art. 84 cod. pen.), a sua volta de presupposto di quello di autoriciclaggio.
2.Anche il secondo motivo è infondato.
Va premesso che “in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legitti della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non pu tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità d persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli st (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).
Il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valut “fumus commissi delicti”, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito di natura anticipatoria sulla fondatezza dell’accusa, ma riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non al esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponi dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015,Rv. 263053).
La condotta contestata al COGNOME nell’incolpazione provvisoria di autoriciclaggio sub C) virtù della quale è stato ordinato il sequestro preventivo oggetto dell’impugnazione – n consiste nell’operazione di mero dirottamento delle risorse patrimoniali della fallita addebitata al capo B) come bancarotta fraudolenta patrimoniale – ma nel reimpiego delle disponibilità, anche attraverso il loro trasferimento, in altre attività imprenditor riconducibili, caratterizzate da diverse denominazioni e, sia pure in parte, attri formalmente alla gestione di terzi, tra cui la moglie COGNOME NOME.
Il procedimento di “occultamento” della loro sorte, anche a riguardo della fase del “confusione” nel patrimonio e nel dinamismo operativo delle imprese di destinazione, è stato senza dubbio agevolato dalla sottrazione dell’intero impianto contabile della fallita, che n ostacolato, se non del tutto impedito, il tracciamento.
Tali modalità comportamentali integrano il distinto delitto di autoriciclaggio ex art. 648 cod. pen., come del resto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il colle ritiene di conformarsi, secondo cui “sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro fa seguito un’autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziari tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimonia creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell’ordine giuridico economico, mediant l’inquinamento delle attività legali” ; e “in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, i reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia
attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica del formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l’indivi dell’origine illecita e il successivo trasferimento” (Cass. sez.2, n. 13352 del 14/03/2023, PMT c. Carabetta, Rv.284477; conf. sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407).
L’ordinanza genetica prima (pag. 3) e il Tribunale del riesame poi (pag.7), con motivazione piana, razionale e non illogica, hanno dato conto del “fumus” dei profili decettivi dell’investimento delle risorse, oggetto di distrazione fallimentare, in autonome re imprenditoriali, anche per tramite dell’interposizione di soggetto terzo, con la ragione finalità di proseguire l’attività commerciale precedentemente svolta dalla società fallita.
Né vale ipotizzare, in tale scenario, l’operatività della causa di non punibilità di cui all ter.1 comma 5 cod. pen., perché i meccanismi manipolativi e di “schermatura” adottati e così illustrati nulla hanno a che vedere con i connotati “statici” dell’utilizzo o del god personale del bene proveniente dal delitto presupposto.
3.11 terzo motivo è invece fondato a riguardo della ritenuta fittizietà della intestazione quota della RAGIONE_SOCIALE in capo al soggetto terzo interessato, perché la motivazione del provvedimento, sullo specifico punto, tradisce profili di mera apparenza.
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, 13/10/2009, n. 4306 Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008).
Il collegio osserva che il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. – a pagg. 4 e 5 puntualizzato che “le acquisizioni investigative hanno così permesso di accertare che il COGNOME ha avuto la piena ed effettiva gestione non solo della “RAGIONE_SOCIALE“, ma anche evidentemente – della ditta individuale intestata al coniuge COGNOME NOME, nella quale sono confluiti i beni sottratti alla società poi fallita e tramite la quale sarebbero state i le somme di denaro ottenute grazie alla vendita non tracciabile delle merci, nonché dell “RAGIONE_SOCIALE” che avrebbe costituito, al pari della ditta individuale, ulteriore c distribuzione dei beni sottratti”.
La RAGIONE_SOCIALE, in base alle informazioni testimoniali riportate nel decreto (dichiarazioni di NOME COGNOME, pag.4), era la denominazione di un negozio gestito dal COGNOME, che vendeva la medesima tipologia di merce.
Il provvedimento impugnato, confermativo del decreto del primo giudice, ne ha condiviso il percorso espositivo e ha rimarcato il ruolo di mera interposizione della consorte con le seguen proposizioni (pag.4). “…il p.m. ipotizzava a carico del COGNOME NOME il delitto di auto riciclaggio, potendo ragionevolmente ipotizzarsi che, tramite le plurime operazioni
trasferimento dei beni, l’indagato avesse operato per ostacolare l’identificazione de provenienza delittuosa – appunto dal delitto di bancarotta di cui al capo precedente – dei b e del denaro trasferiti ad altre società a lui di fatto, tramite la coniuge, riconducibili”).
Il sequestro delle quote della RAGIONE_SOCIALE, formalmente intestate alla COGNOME, ed il sequestro delle somme di denaro depositate sul conto corrente della società sono pertanto stati operati in quanto tali entità sono state ritenute disponibilità “di fatto” attr titolarità del COGNOME ed a lui evidentemente pervenute come effetto “profittevole” del condotta di autoriciclaggio.
Tuttavia, mentre con riferimento al vincolo apposto agli apporti in denaro – in disparte i significativo rilievo che la documentazione processuale e bancaria menzionata nel ricorso non sia stata ad esso allegata – non si ritiene rilevante che una parte delle risorse abbia a l’origine lecita esplicitata dai ricorrenti – perché, per un verso, le disponibilità s veicolate sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE, amministrata e comunque di fat “gestita” dall’indagato, che ne è controllore, sia pure in minima parte, del capitale di ri con piena abilitazione ad operarvi (come esplicitato dall’ordinanza del Tribunale del riesame pag. 8) e perché, per altro verso, è principio ermeneutico affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso che “la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresent l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecit della specifica somma di denaro oggetto di apprensione” (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.,Rv. 282037; cfr. anche nello stesso senso Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437) – coglie nel segno la ragione di ricorso che lamenta una determinante carenza di motivazione a riguardo dell’assunta veste di soggetto fittiziamente interposto assegnato all consorte COGNOME NOME, con riferimento alla quota di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE sia perché il provvedimento impugnato non ha, su detto profilo, preso un’appagante posizione, limitandosi a “glissare” che si tratterebbe di “accertamento di merito, precluso al collegio”, sia perché la qualifica di amministratore “di fatto” e di protagonista del predominio “gestor plausibilmente riservata al di lei coniuge, non ne comporta un’ineluttabile estensione al titolarità dell’intero patrimonio dell’impresa; anzi, deve aggiungersi che il decreto di sequ preventivo (pag.3) ha espressamente ricondotto “ad entrambi i coniugi” la proprietà de complesso aziendale della suddetta società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa che rivaluterà l’istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. limitatamente all’apposizione vincolo del sequestro sulla quota della società RAGIONE_SOCIALE, formalmente di pertinenza di COGNOME NOME, alla luce delle indicazioni ermeneutiche evidenziate dal Collegio.
annulla il provvedimento impugnato limitatamente “alla partecipazione per la quota di eur 72.000,00 nella società RAGIONE_SOCIALE intestata a NOME NOME“, con rinvio al Tribunale di Ragusa. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 03/10/2023
Il Presidente