Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11704 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11704 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Napoli il 04/05/1992
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 17/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di misura cautelare personale avanzata nei confronti di NOME COGNOME in quanto indiziato del delitto di autoriciclaggio, ( capo C) della rubrica, ha riconosciuto la gravità indiziaria in relazione a questo reato e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimorare nel comune di Caserta.
Si contesta al COGNOME di avere utilizzato la somma di 300.000 euro, provento di due truffe da lui consumate in danno di due distinte persone offese cui aveva promesso l’acquisto di due autovetture di lusso, per comprare una Porsche GT3 RS.
Il Gip aveva respinto la richiesta di misura cautelare per il reato di autoriciclaggio, ritenendo che la condotta posta in essere dall’indagato rientrasse nell’ambito di operatività della clausola di esclusione prevista dall’art. 648 ter.1 cod.pen. in quanto
l’acquisto di un’autovettura seppure di lusso non rientra nell’ambito delle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative indicate nella disposizione in oggetto.
Il Tribunale, dopo avere ricostruito l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, ha, di contro, ritenuto che l’acquisto dell’autovettura , che verosimilmente è stata già ceduta all’estero, si inserisce nell’ambito dell’attività svolta professionalmente dall’indagato e anche in ragione dell’entità della somma spesa integra il fumus della condotta contestata.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato deducendo:
2.1Violazione degli articoli 125 e 310 cod.proc.pen. in relazione all’art. 648 ter.1 commi 3 e 5 cod.pen. per insanabile contraddittorietà e travisamento della prova in ordine agli estremi costitutivi dell’ipotesi delittuosa di autoriciclaggio, rispetto alla piattaforma probatoria scrutinata nell’ordinanza gravata, e in ragione dell’omessa risposta ai rilievi difensivi in merito alla insussistenza della fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio e alla operatività della speciale causa di non punibilità prevista dall’articolo in questione.
Osserva il ricorrente che non vi è prova che l’autovettura acquistata dal Derrotti sia stata posta in vendita, ed è un bene mobile immatricolato e iscritto nel registro tedesco e pertanto tracciabile, sicchè nella condotta realizzata non ricorre l’elemento dell’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa della somma provento di truffa, che resta frutto di una congettura.
La ratio della clausola di non punibilità prevista dal comma 5 dell’articolo 648 ter.1 cod.pen. riposa sul divieto del bis in idem sostanziale avendo il legislatore voluto evitare che una persona possa essere punita due volte per lo stesso fatto, sicché nell’ipotesi in cui l’agente si sia limitato al mero utilizzo godimento del bene provento del delitto presupposto e qualora utilizzi detto bene in modo diretto, la sua condotta non è punibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato.
La condotta di autoriciclaggio ricorre quando l’autore, anche in concorso, di un delitto impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative i proventi del delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Come esposto dal Tribunale, l’esimente di cui al quarto comma dell’art.648 ter.1 cod.pen. esclude la punibilità di coloro che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti” destinino il denaro, i beni o le altre utilità, derivanti dal reato presupposto, “alla mera utilizzazione o al godimento personale” e trova fondamento nel dibattito antecedente l’introduzione della fattispecie penale dell’autoriciclaggio nel sistema penale italiano, incentrato sul divieto di bis in idem sostanziale e sulla necessità di evitare di punire due volte il medesimo soggetto, per un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo.
Tale posizione è stata superata per la necessità di rafforzare i presidi contro la circolazione di capitali illeciti e con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è stato introdotto l’art. 648 ter.1 cod.pen., che prevede la punibilità dell’autoriciclaggio a tutela dell’ordine pubblico economico, al fine di impedire che il mercato possa essere inquinato dalla libera circolazione di capitali di provenienza illecita.
Appare pertanto chiaro che, per valutare lo spazio operativo della clausola del godimento personale di cui al quarto comma dell’art. 648 ter I cod.pen., occorre verificare se la condotta accertata integra un’aggressione del bene giuridico protetto dall’art. 648 ter.1 cod.pen., costituito dall’ordine economico, e ciò soprattutto con riferimento al reinvestimento di profitti illeciti costituiti da somme di denaro.
La non punibilità si spiega, infatti, GLYPH ponendo l’attenzione sull’interesse tutelato: al contrario di quanto accade per le condotte contemplate nel primo comma, in caso di mera utilizzazione o godimento personale dei beni di provenienza delittuosa, non si verifica quella contaminazione dell’ordine economico legale, che costituisce il bene giuridico tutelato dalla disposizione.
Giova ribadire in questa sede che dal tenore letterale della norma – ” Fuori dei casi di cui ai commi precedenti ..”- si desume che l’operatività dell’esimente va circoscritta alle sole situazioni in cui il denaro o gli altri beni, che derivano da un delitto non colposo presupposto, non siano dallo stesso autore in qualche modo impiegati “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, ma vengano da questo direttamente utilizzati, senza il compimento di un’attività concretamente di ostacolo dell’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il suddetto principio risulta già affermato da diverse precedenti pronunce di questa Sezione Seconda in forza della quale in tema di autoriciclaggio, l’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. è integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2 – , n. 13795 del 07/03/2019, Rv. 275528 – 02); su questa scia è stato affermato che “lo spostamento ovvero l’impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità di cui al quarto comma dell’art. 648 ter.1 cod.pen., anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso o a far fronte a spese personali dell’autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che naturalmente incidono in maniera decisiva sull’economia legale, compromettendola, sì da risolversi in una delle condotte sanzionate dal primo comma. (….)La non punibilità per godimento personale va pertanto limitata all’utilizzo del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti ed esclusa quando per la pluralità degli acquisti effettuati e dei trasferimenti verso altri conti correnti si manifesti una evidente attività di trasformazione del denaro in altri impieghi e beni con chiaro intento speculativo ed effetto decettivo.(…) Sarebbe paradossale non punire per autoriciclaggio operazioni coinvolgenti ingenti importi di denaro, solo perché
realizzate dall’agente per finalità lato sensu personali, in quanto una tale conclusione allargherebbe la ristretta area di “privilegio” indicata al quarto comma e riferita essenzialmente ad operazioni contingenti, ponendosi così in aperto contrasto con la ratio dell’introduzione normativa, che, si ribadisce, ha inteso limitare la non punibilità ai soli casi in cui i beni provento di delitto restino cristallizzati nella disponibilità dell’agen senza rientrare nel circuito economico legale. “
Nel caso in esame è pacifico e incontestato che l’indagato ha utilizzato gli ingenti proventi di due truffe consumate in danno due diverse persone offese, che gli avevano commissionato l’acquisto di auto di lusso, per comprare un’autovettura di lusso al costo di oltre 300.000,00.
Il Tribunale ha osservato che l’indagato esercita stabilmente l’attività di acquisto all’estero e rivendita di autovetture di lusso, con un rilevante giro di affari; che aveva la disponibilità temporanea di plurime autovetture di lusso; che al veicolo Porsche acquistato all’estero per un prezzo molto elevato, era stata applicata una targa provvisoria tedesca, ma non era mai stata richiesta la targa italiana; che l’auto oggetto di sequestro preventivo non era stata rinvenuta; e ne ha desunto logicamente la conclusione che l’auto sia stata rivenduta all’estero nell’ambito dell’attività imprenditoriale e speculativa dell’imputato.
Ma a prescindere dalla eventuale rivendita, deve convenirsi con il Tribunale che l’acquisto di un’auto di lusso, di costo ingente, che si inserisce nell’ambito di un’attività economica svolta dal prevenuto, integra certamente l’autoriciclaggio poiché inquina il circuito economico legale e ostacola l’individuazione della provenienza delittuosa della provvista; nè rientra nell’ambito di non punibilità, limitato all’acquisto di beni destinati all’utili diretto.
2.In forza di questa considerazioni si impone il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen.
Roma 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME