Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6526 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6526 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l ‘ ordinanza del 26 giugno 2025 con cui il Tribunale di Bari ha rigettato l’ appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ ordinanza emessa il 18 aprile 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto nei suoi confronti la misura interdittiva di cui all’art. 290 c od. proc. pen. sulla base di quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 125, 546, 310, 321, 324 273, 274, 290, 292 cod. proc. pen. e 640bis , 648ter. 1 cod. pen. nonché violazione del principio di autonoma valutazione.
Il Tribunale si sarebbe limitato, mediante la tecnica del copia-incolla, ad incorporare nell’ordinanza impugnata il provvedimento impositivo della misura cautelare nonché il provvedimento di sequestro preventivo delle somme asseritamente lucrate dal ricorrente, omettendo la necessaria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari, senza peraltro confrontarsi criticamente con le specifiche censure articolate nei motivi di gravame, censure che legittimavano una totale rivisitazione della decisione del giudice per le indagini preliminari.
Tale metodologia, inoltre, avrebbe comportato un’arbitraria ed impropria sovrapposizione e confusione tra due diversi piani di giudizio: quello relativo ai presupposti per l’adozione del sequestro preventivo e quello relativo all’applicazione della misura interdittiva, a cui corrispondono statuti normativi e probatori non omologabili e coincidenti tra loro.
Con il secondo motivo, NOME COGNOME deduce violazione degli artt. 125, 546, 290, 292 cod. proc. pen. e 640bis , 648ter. 1 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo con riferimento ai reati di cui truffa in danno dello Stato ed autoriciclaggio.
3.1. Sostiene la difesa che il compendio indiziario valorizzato dal Tribunale non sarebbe idoneo a sorreggere, sul piano indiziario, l’applicazione della misura cautelare.
3.1.1. In particolare, dagli atti non emergerebbe la predisposizione di un apparato documentale e contabile artificioso o ideologicamente mendace tale da indurre l’ente erogatore in errore circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del finanziamento disposto in data 22 maggio 2017; difetterebbe, pertanto, l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 640 -bis cod. pen.
La liquidazione della prima -ed unica -tranche del contributo, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe causalmente collegata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nel 2016, e quindi un anno prima dell’accredito, con la conseguenza che l’erogazione non sarebbe stata inquinata, nelle sue determinazioni prodromiche, da alcuna condotta fraudolenta ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE e al suo amministratore. La dichiarazione sostitutiva in questione avrebbe, infatti, mera valenza rappresentativa del ritardo nella predisposizione del programma e non avrebbe inciso sullo stanziamento delle somme.
3.1.2. La difesa evidenzia, inoltre, che al momento dell’ammissione al finanziamento, la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata in possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso al programma di aiuti alle medie imprese, risultando società in bonis , dotata di consolidata esperienza nel settore edilizio e avendo adempiuto all’unico obbligo normativamente richiesto ai fini dell’erogazione della prima tranche (stipula di polizza assicurativa a garanzia del credito regionale).
Il ricorrente deduce, conseguentemente, che le condotte ritenute fraudolente dai giudici di merito si sarebbero collocate temporalmente in epoca successiva all’erogazione del 22 maggio 2017 e, pertanto, non avrebbero inciso sul processo di formazione della volontà dell’amministrazione erogante.
3.1.3. Viene, altresì, valorizzata la stima effettuata, nell’ambito della procedura di concordato di gruppo, dal perito nominato dai commissari giudiziali, che avrebbe quantificato il valore della masseria in euro 4.418.590,00, a fronte della valutazione iniziale di euro 2.500.000,00. Tale incremento patrimoniale -superiore a due milioni di euro -dimostrerebbe, ad avviso del ricorrente, l’effettiva e pressoché integrale realizzazione dei lavori di ristrutturazione (residuando solo una frazione pari al 5% del progetto), mediante impiego non soltanto del contributo regionale di euro 1.131.305,04, ma anche di risorse e mezzi propri della RAGIONE_SOCIALE.
3.1.4. Si censura, quindi, l’iter argomentativo del giudice di merito, il quale, invece di valorizzare la corrispondenza tra la situazione fattuale e quanto previsto nella convenzione e nel progetto depositato, si sarebbe soffermato, con argomentazioni congetturali, su asserite discrasie nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ritenute dalla difesa inidonee a superare l’oggettività dei dati documentali acquisiti.
3.2. Quanto alla ricostruzione dei flussi finanziari, il ricorrente contesta l’affermazione dei giudici dell’appello circa l’esistenza di un circuito fittizio di bonifici tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con apparente rifrazione di movimenti finanziari originati da un’unica provvista. Tale ricostruzione sarebbe smentita dalla documentazione attestante i bonifici disposti in favore della RAGIONE_SOCIALE a fronte degli interventi di riqualificazione e risulterebbe viziata da illogicità manifesta, posto che una mera movimentazione cartolare di risorse non avrebbe consentito la concreta esecuzione delle opere.
Secondo la prospettazione difensiva, il flusso in entrata per la RAGIONE_SOCIALE proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE troverebbe giustificazione economicopatrimoniale negli acconti riscossi per la vendita dei suoli oggetto del contratto preliminare dell’8 gennaio 2019, mentre il flusso in uscita dalla RAGIONE_SOCIALE
verso la RAGIONE_SOCIALE sarebbe correlato al pagamento dei lavori eseguiti da quest’ultima quale commissionaria.
3.3. Il ricorrente lamenta, inoltre , l’omesso confronto del Tribunale con le deduzioni difensive concernenti: la buona fede dell’indagato e della società RAGIONE_SOCIALE ; l’assenza di ingiusto profitto con altrui danno, atteso che la masseria risulta inserita nel patrimonio concordatario e sottratta alla disponibilità della società; la natura privilegiata del credito vantato dalla Regione Puglia, oggettivamente garantito in ragione dell’attivo previsto nel piano di risanamento; la legittimità appostazione quale posta attiva del patrimonio della COGNOME della caparra versata dalla società RAGIONE_SOCIALE concorrendo detta caparra a formare un bacino di liquidità spendibile; la regolarità, sotto il profilo fattuale e giuridico, del contratto preliminare stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE nonché la consapevolezza della vicenda penale da parte del Tribunale fallimentare, stante la partecipazione del pubblico ministero alle udienze del giudizio civile con conseguente pieno sviluppo, in quella sede, delle argomentazioni accusatorie.
3.4. Con specifico riferimento al delitto di autoriciclaggio, si deduce la totale carenza motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, essendosi il Tribunale limitato a recepire le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari senza un autonomo e puntuale vaglio delle deduzioni difensive concernenti la liceità e trasparenza dei flussi finanziari in entrata e in uscita dalla RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, i rilievi relativi all’insussistenza del reato di truffa in danno dello Stato, ad avviso della difesa, assumerebbero valenza assorbente anche rispetto alla contestazione di autoriciclaggio, ciò in quanto ove le somme accreditate sul conto corrente del ricorrente non fossero provento del delitto di cui all’art. 640 -bis cod. pen., verrebbe meno il reato presupposto necessario per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 648 -ter. 1 cod. pen.
Si sottolinea, infine, che la tracciabilità delle operazioni e l’immediato reintegro della provvista costituirebbero elementi incompatibili con la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di autoriciclaggio, non essendo stato frapposto alcun ostacolo concreto all’identificazione della provenienza e del percorso delle somme.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, 129, 273, 533, 546 cod. proc. pen. e 157, 640bis cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di truffa ascritto al capo A).
La doglianza si fonda sul richiamo al principio di diritto secondo cui il delitto di cui all’art. 640 -bis cod. pen. si perfeziona e si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno per l’ente pubblico , atteso che solo in tale frangente si realizza la lesione del bene giuridico tutelato.
Muovendo da tale premessa, la difesa individua il tempus commissi delicti nel 22 maggio 2017, data in cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe incassato l’unica erogazione del contributo regionale, ritenuta costituire il momento di effettiva acquisizione del profitto indebito.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, si sostiene che, essendo decorso un periodo superiore a sei anni dalla data di consumazione così individuata, applicando la disciplina anteriore all’innalzamento della cornice edittale del reato (avvenuto con legge del 17 ottobre 2017, successiva alla condotta incriminata), il reato di cui all’art. 640 -bis cod. pen. avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione in data 22 maggio 2024, non risultando il compimento di atti interruttivi idonei a sospendere o interrompere il corso del termine prescrizionale.
Da ciò la prospettata illegittimità della misura interdittiva applicata all’COGNOME, che, secondo l’assunto difensivo, non potrebbe essere mantenut a in relazione a un fatto-reato ormai estinto, estinzione dalla quale deriverebbe, in via consequenziale, l’illegittimità del provvedimento cautelare adottato anche con riferimento al reato di autoriciclaggio contestato al capo B).
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 125, 546, 274, 290, 292 cod. proc. pen. e 11, 40, 84, 100 CCIL nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione di reati della medesima indole.
La difesa deduce, in particolare, la carenza della motivazione con riferimento al requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione, che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, postula la prognosi circa la concreta e prossima possibilità che all’indagato si presenti un’occasione effettiva per la commissione di ulteriori delitti della stessa specie.
Il giudice dell’appello avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi prospettati dalla difesa, ritenuti idonei ad escludere i requisiti di concretezza e attualità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente: la totale incensuratezza dell’indagato; l’intervenuta omologazione del concordato di gruppo e l’effetto preclusivo che ne deriverebbe rispetto alla possibilità per l’COGNOME di reiterare condotte fraudolente idonee a compromettere l’integrità del pat rimonio societario; le sopravvenute dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE; la mancata
assunzione di ruoli ulteriori nelle società ricomprese nella procedura concordataria.
Il Tribunale avrebbe, invece, affermato in termini assertivi che il controllo delle società ammesse al concordato sarebbe rimasto in capo ai componenti della famiglia COGNOME, i quali potrebbero nominare nuovi amministratori e condizionarne l’operato, senza tuttavia esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche di tale assunto.
Secondo la prospettazione del ricorrente, tale affermazione non terrebbe conto della struttura e degli effetti del concordato di gruppo, dal quale discenderebbero stringenti vincoli e penetranti controlli, idonei a comprimere significativamente l’autonomia gestionale degli amministratori, in particolare mediante l’inibizione di atti dispositivi suscettibili di incidere negativamente sulla consistenza patrimoniale delle società assoggettate alla procedura.
Parimenti erroneo sarebbe l’assunto secondo cui il concordato preventivo non priverebbe l’impresa del potere di disporre dei propri beni. La difesa evidenzia sul punto che, una volta inserito il bene nell’attivo concordatario e, dunque, sottratto alla libera disponibilità della società, ogni attività dispositiva sarebbe sottoposta a costante vigilanza e alla preventiva autorizzazione dei commissari nominati dal Tribunale, con conseguente esclusione di un concreto e attuale pericolo di reiterazione ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
La motivazione impugnata, nel ritenere sussistente il periculum in mora , si porrebbe altresì in contrasto con il giudizio prognostico positivo espresso dal Tribunale fallimentare, all’esito di una puntuale verifica della consistenza patrimoniale dell’impresa, della possibilità di conseguire i titoli abilitativi relativi ai suoli siti in Ugento, dei flussi finanziari prospettici idonei a garantire l’integrale soddisfacimento del ceto creditorio nonché alla luce del voto favorevole delle classi dei creditori e della relazione positiva dei commissari.
Secondo la difesa, verrebbe così a determinarsi una frattura nel principio di coerenza e unitarietà dell’ordinamento, poiché si troverebbero a convivere statuizioni antitetiche e recanti prescrizioni incompatibili: da un lato, la decisione del giudice civile che presuppone e legittima la continuità della gestione d’impresa e, dall’altro, il provvedimento cautelare personale e reale che, di fatto, paralizzerebbe l’operatività del piano concordatario e il percorso di risoluzione della crisi, incidendo negativamente sugli interessi del ceto creditorio.
Da ciò deriverebbe, ad avviso del ricorrente, la necessità di annullare il provvedimento impugnato, il quale si fonderebbe su una indebita rivalutazione, da parte del giudice della cautela, della convenienza e della fattibilità del piano concordatario -già scrutinato e ritenuto ammissibile con sentenza del 22
maggio 2025 -mediante la riproposizione di argomentazioni del pubblico ministero già disattese in sede civile, senza un effettivo confronto con la struttura e le modalità esecutive del piano, che assicurerebbe la copertura e il soddisfacimento delle ragioni creditorie in misura significativamente superiore rispetto a una eventuale procedura concorsuale alternativa, con conseguente insussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della medesima indole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato non ravvisandosi la dedotta nullità per violazione del principio dell’autonoma valutazione .
Il ricorrente afferma che i giudici dell’appello sarebbero venuti meno al proprio dovere di autonoma valutazione delle doglianze difensive, limitandosi a riproporre pedissequamente il percorso motivazionale del giudice della cautela.
Deve essere, in proposito, affermato che il provvedimento impugnato, a differenza di quanto affermato in modo apodittico nel ricorso, contiene un’autonoma e sufficientemente articolata valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora che non espone il provvedimento impugnato alla dedotta nullità.
Il Tribunale ha trattato e disatteso, con specifica e adeguata motivazione, le censure proposte dal ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell ‘ordinanza impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione stessa (vedi pagg. da 70 a 91 dell’ordinanza oggetto di ricorso).
Deve esser ricordato che sul giudice grava l’obbligo di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione, ma non invece quello di una riscrittura “originale” degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della decisione (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 257056 -01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, COGNOME, Rv. 278611 -01; Sez. 2, n. 24276 del 12/04/2022, COGNOME, non massimata).
Peraltro, l’autonoma valutazione del compendio indiziario posto a fondamento di una misura cautelare è compatibile con la tecnica di redazione «per incorporazione» o «per relationem» ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti
all’esame giurisdizionale che abbia indotto il giudice del gravame ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal giudice della misura, con percorso argomentativo atto a contrastare -anche per implicito -le deduzioni difensive (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, COGNOME, Rv. 268800 -01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252 -01; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 280581 -01; Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, COGNOME, Rv. 282506 -02; Sez. 1, n. 12452 del 21/01/2025, COGNOME, non massimata).
L’ obbligo motivazionale che grava il giudice dell’appello risponde, infatti, all’esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudicante ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo.
Quanto alla lamentata omessa confutazione delle argomentazioni difensive, questo Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice d ell’ appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese -come avvenuto nella fattispecie -le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Invero, in sede di legittimità non è censurabile l’ordinanza , per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il provvedimento evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
In conclusione, la carenza motivazionale affermata dal ricorso non è ravvisabile in quanto l’ordinanza impugnata fornisce la dimostrazione che i giudici del l’appello hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del l’ordinanza cautelare e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze indiziarie senza ricorrere a formule stereotipate, con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai
poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione cautelare o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Ciò premesso deve essere evidenziato che i giudici dell’appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze indiziarie, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento dell’indagato nella commissione dei reati rubricati, a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento della gravità indiziaria (vedi pagg. da 70 a 91 dell’ordinanza oggetto di ricorso).
3.1. In particolare, c on specifico riferimento al delitto di cui all’art. 640 -bis cod. pen., il Tribunale ha fornito risposta puntuale e logicamente strutturata alle doglianze difensive, illustrando un articolato compendio indiziario ritenuto idoneo a sostenere, nella fase cautelare, la configurabilità degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice e, dunque, la legittimità della misura applicata.
In primo luogo, il Tribunale ha ricostruito in modo analitico il meccanismo negoziale e contabile attraverso il quale la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe simulato l’apporto di mezzi propri richiesto quale condizione per l’accesso alla sovvenzione regionale. In particolare, è stato evidenziato che, nel bilancio relativo all’anno 2019 , veniva iscritta una riserva indisponibile di patrimonio netto formalmente riconducibile all’autofinanziamento o a conferimenti dei soci -come previsto dal Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia -ma, in realtà, derivante da un’operazione di giroconto di risorse finanziarie effettuata in accordo con la RAGIONE_SOCIALE: tale operazione è stata ritenuta, con motivazione non manifestamente illogica, idonea a rappresentare all’Ente erogatore una situazione patrimoniale non corrispondente al vero, così inducendolo in errore circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo in favore della RAGIONE_SOCIALE.
In secondo luogo, il Tribunale ha disatteso, con argomentazioni coerenti con le risultanze investigative ed esenti da illogicità manifesta, il rilievo difensivo fondato sulla validità del contratto preliminare stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il trasferimento dei suoli confinanti con la masseria. I giudici dell’appello non hanno, infatti, desunto la natura fraudolenta dell’operazione dalla sola mancata stipula del definitivo come sostenuto dalla difesa, ma hanno proceduto a un esame puntuale dei flussi finanziari intercorsi tra le due società, soffermandosi sui singoli bonifici ‘incrociati’, ritenuti funzionali a una duplice, non veritiera rendicontazione alla Regione: da un lato, delle spese asseritamente sostenute per l’intervento di riqualificazione;
dall’altro, della effettiva costituzione della riserva di patrimonio netto. In tale prospettiva, è stato ritenuto, con argomentazioni ineccepibili in punto di logica, che la decisione di concedere il finanziamento sia risultata eziologicamente condizionata dalla rappresentazione alterata della situazione contabile della RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento impugnato ha, inoltre, valorizzato ulteriori elementi indiziari convergenti: la trasmissione alla Regione Puglia di documentazione bancaria ritenuta non genuina, diretta a far apparire pagamenti in realtà mai eseguiti; il contenuto mendace delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti stati di avanzamento dei lavori non rispondenti alle effettive condizioni dell’immobile; le risultanze fotografiche acquisite agli atti, indicative di una sostanziale mancata alterazione dello stato dei luoghi sino al 2023; l’assenza di significative movimentazioni finanziarie in uscita dai conti della RAGIONE_SOCIALE nel periodo in cui sarebbero dovuti essere corrisposti i pagamenti per i lavori di ristrutturazione, circostanze ritenute incompatibili con l’avanzamento delle opere così come dichiarato.
Peraltro, proprio gli stessi commissari giudiziali, nel parere espresso ai sensi dell’art. 48, comma 2, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, hann o dato atto dell’assenza di concreti e apprezzabili progressi nell’esecuzione dei lavori edilizi, nonostante il decorso di un biennio dall’accesso della M RAGIONE_SOCIALE alla procedura di concordato. Tale elemento fattuale è stato puntualmente valorizzato dal Tribunale quale indice sintomatico della perdurante realizzazione di un ingiusto profitto con correlativo pregiudizio per i terzi, in coerenza con il compendio indiziario complessivamente considerato.
Alla luce di tale complessivo quadro fattuale, apprezzato in modo unitario e non atomistico, il Tribunale ha correttamente ritenuto integrati, allo stato degli atti, gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 640 -bis cod. pen., evidenziando come le condotte descritte fossero idonee ad alterare il procedimento di formazione della volontà dell’Ente erogatore e a procurare alla società un profitto ingiusto con correlativo danno per l’amministrazione concedente.
3.2. Le considerazioni che precedono si riverberano anche sulle censure formulate con riguardo al delitto di autoriciclaggio.
In via preliminare, va ribadito il principio secondo cui «ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648bis , 648ter , 648ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi
storico-fattuali, e, cioè, la sua esatta tipologia ed i suoi autori, e che il giudice può affermare l’esistenza del reato presupposto attraverso prove logiche» (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 -01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 -01).
Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei princìpi che governano la verifica della gravità indiziaria in materia di misure cautelari personali, ritenendo che le condotte descritte nel capo di incolpazione fossero idonee a integrare gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 648 -ter. 1 cod. pen.
In particolare, i giudic i dell’appello hanno valorizzato la natura dissimulatoria delle operazioni realizzate dall’COGNOME , evidenziando come le somme di provenienza delittuosa siano state oggetto di trasferimento mediante accredito sul conto corrente personale del ricorrente e, successivamente, reimpiegate nell’acquisto di prodotti finanziari. Tale sequenza operativa è stata correttamente apprezzata quale condotta di impiego e sostituzione del profitto illecito idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, secondo lo schema tipico delineato dall’art. 648 -ter. 1 cod. pen. (cfr. pag. 91 dell’ordinanza impugnata) con argomentazioni sintetiche ma coerenti con le risultanze investigative ed esenti da vizi logici e giuridici.
3.2.1. L’affermazione difensiva secondo cui la tracciabilità delle operazioni escluderebbe l’idoneità delle condotte rubricate a rendere maggiormente difficoltà l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro nella disponibilità dell’NOME, è destituita di fondamento.
Deve essere, in proposito, ribadito che, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 276974 -01).
Deve conseguentemente escludersi che l’avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro da parte degli inquirenti escluda la punibilità della condotta perché priva di “concreta” capacità decettiva; una tale interpretazione finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non
applicabilità della norma penale di cui all’art. 648ter. 1 cod. pen. a qualsiasi fatto accertato.
3.2.2. Il dedotto vizio motivazionale, peraltro, si rivela privo di specificità, poiché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato. Quest’ultimo, infatti , ha proceduto a ricostruire le movimentazioni finanziarie attraverso le quali le somme indebitamente percepite sono state reinvestite in attività economiche, delineando in tal modo anche gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 648 -ter. 1 cod. pen.
Ne discende che le censure articolate sul punto, lungi dal denunciare un effettivo vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, si risolvono in una critica meramente assertiva e non confrontata con l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato, con conseguente aspecificità della doglianza.
3.3. Tutto ciò premesso deve essere affermato che le censure articolate nel primo motivo di ricorso, lungi dall’evidenziare vizi riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, si risolvono, in larga parte, in una diversa lettura del materiale indiziario e in una sollecitazione ed una rivalutazione nel merito delle emergenze investigative, preclusa a questa Corte.
Il provvedimento impugnato, infatti, dà conto in modo puntuale delle ragioni per le quali le deduzioni difensive sono state ritenute non decisive, esplicitando il percorso logicogiuridico seguito per pervenire all’affermazione della gravità indiziaria a carico dell’COGNOME, senza incorrere in manifeste illogicità o in carenze motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ne consegue che il motivo non risulta scrutinabile in sede di legittimità in quanto volto a sollecitare un riesame del merito non consentito e comunque in idoneo a scalfire la coerenza e la completezza dell’apparato argomentativo della decisione impugnata.
Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza relativa all’invocata prescrizione del reato di truffa non dedotta in sede di riesame.
Nel delineare lo statuto del ricorso per cassazione e l’ambito del sindacato esercitabile in materia di misure cautelari reali, questa Corte ha affermato un principio che trova applicazione anche nel caso in esame e che va qui ribadito.
È stato, infatti, chiarito che la richiesta di riesame, in quanto mezzo di impugnazione, deve essere sorretta da motivi specifici; ne consegue che la parte che, successivamente, proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale è tenuta a dedurre censure corrispondenti a quelle già formulate in sede di riesame. In difetto, le doglianze non previamente devolute
al giudice del riesame devono ritenersi nuove e, pertanto, inammissibili (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752 -01). Tale princìpio si fonda sulla natura devolutiva del riesame e sulla conseguente preclusione alla prospettazione, in sede di legittimità, di questioni non sottoposte al previo scrutinio del giudice cautelare.
Il Collegio intende, quindi, dare seguito al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il c.d. effetto devolutivo del riesame deve essere inteso nel senso che il Tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ma non anche a procedere all’analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali dai quali possa desumersi la prescrizione del reato, qualora non espressamente dedotti (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508 -01; Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, COGNOME, Rv. 282023 -01; Sez. 2, n. 485 del 23/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata).
5. Il quarto motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.
I giudic i dell’appello hanno ritenuto pienamente condivisibile il percorso argomentativo -coerente con le risultanze investigative e privo di vizi logici- a sèguito del quale il giudice per le indagini preliminari ha desunto l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dalla gravità delle condotte illecite poste in essere nonché dall’intensità del dolo desumibile dalla reiterazione nel tempo delle condotte fraudolente realizzate dall’COGNOME, dai carichi pendenti per reati della medesima indole, dall’intraneità del ricorrente a plurime compagini societarie e dall’assenza di manifestazioni di resipiscenza (vedi pagine 65 e 66 nonché 91 e 92 dell’ordinanza impugnata) : elementi ritenuti decisivi a dimostrare l ‘attuale pericolosità sociale del ricorrente ed infausta la prognosi di reiterazione di condotte della medesima indole.
La complessiva ricostruzione dei giudici dell’appello, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il Tribunale, in particolare , non si è limitato a richiamare l’ordinanza genetica, ma ha risposto alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate ed ineccepibili in punto di logica, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell’ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo,
esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del giudice per le indagini preliminari, in tal modo concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa.
L ‘ordinanza impugnata, in particolare, ha rimarcato come l’inserimento della masseria nella procedura concorsuale non fosse di per sé sufficiente ad eliminarne il pericolo di reiterazione delittuosa, proprio in ragione della permanenza, in capo alla società debitrice, del potere di amministrare e disporre del bene. Al contempo, è stato correttamente ritenuto che le dimissioni dell’COGNOME dalla carica di amministratore della M RAGIONE_SOCIALE siano irrilevanti rispetto al persistente potere di nominare un nuovo amministratore e condizionarne l’operato per proseguire nelle condotte delittuose fraudolente.
Inoltre, con argomentazioni che si sottraggono ai denunciati rilievi di legittimità, il Tribunale ha sottolineato il carattere non dirimente sia dell’avvenuta omologazione del concordato – che non garantisce che, in sede di esecuzione dello stesso, le previsioni contenute nel piano effettivamente si verifichino -sia del giudizio di fattibilità e del voto favorevole espressi, rispettivamente, dai commissari giudiziali e dall’ente regionale, trattandosi di valutazioni intervenute, in entrambi i casi, prima del l’applicazion e delle misure cautelari personali e reali e dunque senza una piena cognizione dell’intera vicenda.
Il Collegio intende, peraltro, ribadire che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, essendo necessaria e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 -01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 -01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, COGNOME, Rv. 288197 -01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, COGNOME, Rv. 288476 -01).
In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio in tema di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva; non risultano esservi errori nell’applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, risultando pertanto del tutto corretta l’attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell’ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame.
6 . All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 25 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME