Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40389 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40389 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
udito il difensore, l’avvocato COGNOME NOME del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 2/12/2021 ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con la quale il Giudice le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza di dissequestro complesso aziendale della società RAGIONE_SOCIALE.
La prospettazione dell’appellante, secondo cui sussistevano i presupposti di un proscioglimento per essere estinto per prescrizione il reato di autoricic:laggio che legittimav misura cautelare reale, è stata disattesa dal Tribunale del riesame sul rilievo ch contrariamente all’assunto difensivo, la fattispecie di cui all’art. 648 ter 1 comma 2 cod. p nella formulazione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, non integrava una figu autonoma di reato (con pena fino a quattro anni di reclusione) bensì una fattispeci circostanziata dell’unico reato previsto dalla norma in questione.
La conclusione a cui è giunto il Tribunale si è fondata su una serie di elementi sintomati della configurazione di un reato circostanziato: 1) l’assenza di un articolo autonomo, di per sintomatico della volontà del legislatore di attribuire alla fattispecie la valenza di un autonomo; 2) l’assenza di un autonomo nomen iuris; 3) l’identità di bene giuridico tutelato; l’assenza di clausole di sussidiarietà del tipo “salvo che il fatto costituisca più grave re simili, di per sé espressive di una fattispecie autonoma di reato; 5) soprattutto, il rappor specialità tra la fattispecie circostanziale, che include tutti i requisiti propri di una det fattispecie, con uno o più requisiti specializzanti (in questo caso la pena edittale del presupposto): il Tribunale ha riconosciuto che il rapporto di specialità è condizione necessari ma non sufficiente per fondare la natura circostanziale di una fattispecie, ma ha evidenziat che nel caso in esame – nel difetto di formule quali “la pena è aumentata” o “diminuita” rileva anche la mancata rinnovazione della descrizione del reato-tipo ed il rilievo che, qualora eliminasse il comma 2 dell’art. 648 ter.1 cod. pen. nell’originaria formulazione, anche condotta ivi descritta non perderebbe rilevanza sul piano penale ma si determinerebbe soltanto un’espansione della portata del primo comma, né più né meno di quanto accade con riguardo al comma 2 dell’art. 648 cod. pen.
Conseguentemente, ad avviso del Tribunale, il tempo di prescrizione del reato deve essere commisurato alla pena massima di cui al primo comma (otto anni) e non calcolato con riferimento alla pena di cui al secondo comma (quattro anni, con conseguente termine ordinario di prescrizione di sei anni)
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione con riferimento al’art. 321 cod. p pen., in relazione agli artt. 648 ter 1 cod. peri. e 157 cod. pen., così reiteran considerazioni formulate con l’appello cautelare:
Il secondo comma dell’art. 648.ter.1 cod. pen. vigente all’epoca dei fatti conteneva una disposizione sanzionatoria obbligatoria che non lasciava al giudicante alcun ambito discrezionale, relativamente alla sanzione massima applicabile, in quanto in presenza del requisito ivi indicato il giudice non avrebbe mai potuto applicare una pena superiore a quattr anni di reclusione;
L’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. cit. non potrebbe mai essere oggetto di comparazione, per l’impossibilità di individuare un’aggravante idonea a ricondurre l’ipotesi d secondo comma alla pena di otto anni prevista dal primo comma;
Avendo il legislatore collocato le circostanze aggravanti ed attenuanti ai commi quinto e sesto sarebbe anomalo l’inserimento di un’attenuante al secondo comrna, prima della causa di esclusione della punibilità di cui al comma quarto;
Il secondo comma dell’articolo in questione prevedeva anche l’elemento specializzante costituito dal requisito strutturale del reato presupposto, che doveva essere un delitto “n colposo”, specificazione che si assume non sarebbe stata necessaria se si fosse trattato di mera circostanza che condivideva con il delitto base tutti gli elementi strutturali.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nello stesso viene dato atto del difetto di precedenti giurisprudenziali idonei ad orienta l’interprete in relazione alla natura della fattispecie prevista dall’originaria formulazio secondo comma dell’art. 648 ter.1 cod. pen., vigente all’epoca dei fatti (o, quantomeno, all’epoca delle condotte di autoriciclaggio punibili in virtù dell’introduzione della nor questione, perché commesse tra il gennaio ed il dicembre 2015), sicché la prospettazione difensiva secondo cui tale norma avrebbe previsto una fattispecie autonoma di reato rispetto a quella di cui al primo comma dello stesso articolo viene sostenuta, nel ricorso, invocando anche quella parte della dottrina che, sia pure con scarne argomentazioni, è apparsa aderire a tale tesi.
Molteplici e determinanti elementi inducono, invece, a riconoscere alla fattispecie di cui secondo comma dell’art. 648 ter.1 cod. pen. anche allora vigente la natura di circostanza attenuante del reato.
Tra questi, alcuni degli elementi indicati nel provvedimento impugnato, seppur non certo irrilevanti, appaiono meramente indicativi: l’assenza di un autonomo nomen iuris, così come di un articolo autonomo, l’identità di bene giuridico tutelato dai diversi commi dell’art. 648 t cod. pen. e l’assenza di clausole di sussidiarietà del tipo “salvo che il fatto costituisca più
reato” o simili, appaiono elementi non privi di rillievo, ma di certo non determinanti l’individuazione della natura della fattispecie di cui si tratta.
Più significativi, invece, gli argomenti tratti dalla stessa struttura del reato, pur i ad altri fini dal ricorrente, atteso che – come rilevato dalla più attenta dottrina – la no un lato non contiene alcun elemento differenziale sul piano della condotta e del dolo rispetto comma primo, dall’altro utilizza variazioni lessicali rispetto all’omologa circostanza stab dall’art. 648 bis comma 3 cod. pen nella sua originaria formulazione (pacificamente ritenut circostanza attenuante) che derivano solo dall’intento del legislatore di definire la cor edittale in modo da rendere l’attenuante ad effetto speciale.
Così come era previsto anche dal terzo comma del testo originario dell’art. 648 bis cod. pen., infatti, anche la norma in parola dispone che se i reati presupposti sono meno gravi ( questo caso puniti con reclusione nel massimo inferiore a cinque anni) le pene per l’autoriciclaggio sono più contenute. Si tratta, pertanto, di norma speculare a quella previ per il riciclaggio di beni provenienti da reati meno gravi, alla quale è assimilabile anche p logica sottostante, sicché non è in alcun modo ipotizzabile attribuire alle due norme, specula tra loro, natura diversa.
Anche in questo caso, infatti, la struttura delle fattispecie previste dai primi due co dell’art. 648 ter.1 cod. pen. è unica e non muta la condotta dell’agente, ma soltanto la pen del reato presupposto – estraneo alla condotta – ed il trattamento sanzionatorio.
Altrettanto evidente, infine, è l’analogia, anche nella struttura, con la norma di c secondo comma dell’art. 648 cod. pen., così come novellato dal D.L.vo 8/11/2021 n. 195, che prevede pene più contenute nel caso di ricettazione di beni provenienti da reato meno grave.
Si tratta di elementi concernenti la struttura e la ratio della norma che convergono nel rafforzare l’elemento più significativo, che pure è stato ben evidenziato dall’ordina impugnata, costituito dal rapporto di specialità, in virtù del quale la fattispecie circosta include tutti i requisiti propri del reato base, con uno o più requisiti specializzanti, in caso costituiti dalla pena edittale del delitto presupposto.
Come correttamente riconosciuto dal Tribunale, il rapporto di specialità di per sé non sufficiente per fondare la natura circostanziale di una fattispecie, ma è comunque un elemento dalla forte valenza sintomatica in tal senso, che nel caso in esame non è smentito da alcun elemento certo di senso contrario ed è, invece, confortato e rafforzato dalla mancata rinnovazione della descrizione del reato-tipo e dal rilievo che, qualora si eliminasse il comma dell’art. 648 ter 1 nell’originaria formulazione, anche la condotta ivi descritta non perdere rilevanza sul piano penale ma si determinerebbe soltanto un’espansione della portata del primo comma.
La struttura del secondo comma dell’art. 648 ter.1 cod. peli., nell’originaria formulazio di cui alla legge 15/12/2014 n. 186, pertanto, configura una circostanza attenuante ad effett speciale, potendosi spiegare soltanto con l’intento del legislatore di introdurre, per i ca
autoriciclaggio con reati presupposto meno gravi, una figura attenuata con una cornice edittale di particolare favore.
2.11 ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023