Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40419 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40419 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nato a Recanati il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Macerata il 23 dicembre 2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO che in difesa di COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Macerata, sezione del riesame, ha respinto l’appello proposto ex art. 322 bis cod. proc.pen. da NOME COGNOME, indagato per i reati di autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni commessi in Recanati e in Pakistan, avverso il provvedimento con cui il gip del medesimo tribunale in data 24 novembre 2022 ha respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo inoltrata il precedente 21 novembre.
L’istanza riguardava il sequestro operato sui beni immobili nonché di denaro e titoli azionari e di vari terreni per un valore complessivo pari a oltre 500.000 C, pervenuti all’indagato in seguito alla successione mortis causa di entrambi i genitori, deceduti nel mese di Febbraio 2021,
Il tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dei reati contestati e ha osservato che il sequestro riguardava beni acquisiti in via successoria mai usciti dal patrimonio dell’indagato e quindi sequestrabili.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, tramite difensore di fiducia, deducendo:
2.1 violazione degli articoli 125, 335, 405, 406 e 407 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in quanto dalle iscrizioni sul registro degli indagati ex art. 335 cod. proc.pen. della Procura della Repubblica di Macerata risulta confermata la fondatezza dell’eccezione di inutilizzabilità degli atti e la conseguente illegittimità dell’ordinanz impugnata; il ricorrente osserva che dal combinato disposto delle norme di cui all’art. 335 cod. proc.pen. discende che l’inquirente deve procedere immediatamente alla nuova iscrizione nel Registro delle notizie di reato previsto dall’articolo citato, ogni qualvolta nei confronti della medesima persona acquisisca elementi in ordine ad un fatto costituente reato ulteriore e diverso da quello già iscritto. Nel caso di iscrizione di nuovi fatti di reato è pacifico che il termine per le indagini preliminari decorra in modo autonomo per ciascuna iscrizione; nel caso in cui si tratti di un aggiornamento della precedente notizia criminis il termine decorre dalla prima unica iscrizione. Se pertanto dalle nuove acquisizioni investigative il fatto risulti dover essere diversamente qualificato o circostanziato, l’inquirente deve limitarsi ad aggiornare la precedente iscrizione. Ai fini della determinazione del termine delle indagini la nuova iscrizione di uno stesso fatto già registrato deve considerarsi tamquam non esset, con la conseguente inutilizzabilità derivante dall’assunzione di atti oltre la scadenza del termine delle indagini decorrente dalla prima iscrizione.
Nel caso di specie NOME veniva iscritto quale indagato nel gennaio 2017 nel procedimento n. 4976/2017 per concorso in reati fiscali, tra cui anche il delitto ex art. 648 ter cod.pen.; successivamente, nel maggio 2017, veniva iscritto nuovo procedimento, il n. 836/2021, per i medesimi reati di riciclaggio.
Qualora l’eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle indagini disposte oltre al termine consentito si rivelasse fondata, il ricorrente afferma che la prova di resistenza dovrebbe essere demandata al giudice del merito cautelare, il che impone di rimettere la valutazione al tribunale del riesame, previo annullamento della ordinanza in decisione.
Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 e 322 ter cod.pen. e 321 cod. proc.pen. per avere il GIP omesso ogni motivazione in ordine all’eccezione di sussidiarietà del sequestro per equivalente rispetto a quello eseguito nei confronti degli enti.
Osserva il ricorrente che il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi dell’art. 321 comma due cod. proc.pen. in funzione della successiva confisca obbligatoria prevista per i reati di riciclaggio. La confisca per equivalente o di valore è azionabile in via
subordinata, ove la confisca diretta non sia attuabile ed attinga beni non intrinsecamente pericolosi, né in rapporto di diretta pertinenzialità con il reato per cui si procede; stessa ha una natura eminentemente sanzionatoria, avendo una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificatasi a seguito della commissione dell’illecito.
Il giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza del 9 ottobre 2021 ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di NOME, soggetto estraneo al delitto di riciclaggio, mentre avrebbe dovuto prima procedere al sequestro in via diretta nei confronti delle società che hanno posto in essere le condotte illecite.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di reati commessi da persone giuridiche sussiste l’obbligo di disporre il sequestro nei confronti dell’ente e p eventualmente per equivalente nei confronti dei soggetti che lo rappresentano ( v. S.u. Gubert n. 10561 del 30 gennaio 2014).
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato non si confrontava con il tenore dell’istanza di revoca , con la quale si confutava la prospettazione accusatoria.
Violazione di legge processuale e vizio di motivazione perché il sequestro preventivo è illegittimo in quanto effettuato nei confronti di un soggetto erroneamente qualificato come amministratore di fatto, senza averne i requisiti di legge. Secondo il tribunale del riesame, NOME sarebbe stato amministratore di fatto di alcune società, quando in realtà ne era stato soltanto consulente legale; attraverso le indagini difensive tale assunto veniva ulteriormente smentito. Il ricorrente osserva che NOME nel corso dell’interrogatorio ha protestato la propria estraneità ai fatti contestati e, dopo aver ricordato il tenore delle norme che delineano la nozione di amministratore di fatto e la giurisprudenza di legittimità sul punto, evidenzia che per l’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto è necessaria una significativa e continuativa attività gestoria, svolta in modo non episodico e occasionale. Nei confronti dell’indagato non sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, ma le deduzioni difensive non sono state oggetto di valutazione né da parte del gip né da parte del tribunale in sede di gravame.
Violazione di legge e vizio di motivazione per difetto assoluto di motivazione in ordine al periculum in mora in quanto l’art. 321 cod. proc.pen. autorizza il ricorso al vincolo cautelare reale in presenza del pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze o agevolare la commissione di altri reati. Il decreto di sequestro in esame contiene solo l’apodittica affermazione che se i beni rimanessero privi di vincoli potrebbero agevolmente essere sottratti in via definitiva. Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il giudice deve indicare le ragioni che rendono necessario l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, il tribunale non ha neppure motivato la
perdurante sussistenza del periculum, mentre dinanzi ad una istanza di revoca avrebbe dovuto verificare se lo stesso permane.
Violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla mancata osservanza del divieto di ne bis in idem in quanto va considerato che NOME non soltanto è sottoposto ad ulteriore procedimento amministrativo oltre quello penale, ma è sottoposto anche al primo procedimento penale iscritto al n. 4976/2017, per reati fiscali, nell’ambito del quale tutti i suoi beni personali erano già stati sottoposti a sequestro preventivo per un importo comprensivo anche quello derivante dal reato di riciclaggio.
Violazione di legge sovranazionale e vizio di motivazione in relazione all’art. 125 comma tre cod. proc.pen. , art. 1 prot. 1 Cedu, art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea poiché i beni provenienti dall’eredità dei genitori dell’indagato venivano conferiti ad una società di diritto inglese appositamente costituita con atto stipulato il 15 Marzo 22 e quindi, in base alla normativa sovranazionale, si intendevano a tutti gli effetti conferiti. Quanto deciso dal tribunale del riesame circa la irrilevanz giuridica delle dichiarazioni inidonee a trasferire la proprietà, in mancanza della stipula degli atti notarili richiesti, viola la norma sovranazionale, cui lo Stato italiano dev assolutamente adeguarsi.
Con nota del 28 giugno l’AVV_NOTAIO insiste nei motivi di ricorso e allega documentazione a sostegno del primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’eccezione di inutilizzabilità degli atti da cui desumere il fumus commissi delicti in ordine al reato di riciclaggio è stata respinta dal tribunale a pagina due dell’ordinanza impugnata, sottolineando che la questione è infondata e che l’eventuale inutilizzabilità non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma su eccezione di parte.
La censura formulata con il ricorso è generica e non consente a questa Corte di valutare la sua fondatezza. Il ricorrente sostiene che, a fronte di un’eccezione generica di inutilizzabilità per doppia iscrizione nel registro degli indagati, è onere del giudice verificare la coincidenza delle imputazioni, i termini di scadenza delle indagini preliminari e l’eventuale inutilizzabilità degli atti compiuti in epoca successiva al maturare del termine riferito alla prima iscrizione e pretenderebbe che la corte di legittimità annulli il provvedimento del tribunale del riesame per consentire a quest’organo di effettuare detta verifica. In realtà è onere della difesa vigilare sul rispetto dei termini di scadenza delle indagini preliminari ed eccepire l’eventuale inutilizzabilità dei singoli atti che siano stati compiuti in epoca successiva. Dalla censura come formulata nel ricorso non emerge la possibilità di comprendere e individuare gli atti inutilizzabili, in quanto la difes
neppure allega i dati, quali l’imputazione per esteso, da cui desumere che l’iscrizione notizia di reato si riferisca al medesimo fatto storico, sicché la censura è inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è infondato poiché il sequestro preventivo nei confronti del NOME è limitato alle somme oggetto di autoriciclaggio, che sono state da lui trasferite all’estero in favore di una società fittiziamente intestata al coimputato, ma a lui facente capo. Non ricorrono pertanto i presupposti dell’eccezione di sussidarietà del sequestro sollevata dal ricorrente.
Il terzo motivo di ricorso non è consentito poiché dinanzi a questa Corte le misure cautelari reali possono essere impugnate solo per violazione di legge e non per vizi della motivazione. Peraltro il ricorrente invoca nella sostanza una diversa valutazione del compendio indiziario e formula censure di merito, che non rientrano nel sindacato di questa Corte.
Il tribunale ha motivatamente respinto la censura difensiva in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro (che viene reiterata con il ricorso), evidenziando che il provvedimento di rigetto del GIP appare adeguatamente motivato, poiché per l’applicazione della misura cautelare reale è sufficiente il fumus del reato contestato e non la gravità indiziaria necessaria per l’applicazione di misure cautelari personali. Il tribunale ha inoltre osservato che dalle indagini difensive svolte dalla difesa non emergono elementi tali da inficiare l’ipotesi accusatoria. Tanto basta per ritenere rispettato l’obbligo di motivazione e insussistente il vizio di violazione di legge dedotto.
Il quarto motivo è infondato poiché anche dal tenore del ricorso emerge il tentativo incompiuto dell’indagato di conferire in una società all’estero i beni pervenutigli in successione e tale condotta palesa l’evidente pericolo che dette risorse siano sottratte nelle more del procedimento.
La quinta censura è generica e manifestamente infondata poiché non sussiste alcun ostacolo alla contestuale pendenza di un procedimento penale e di un procedimento amministrativo a carico del medesimo soggetto, trattandosi di procedimenti aventi presupposti diversi, né emerge la prova dell’identità tra le condotte oggetto dei due diversi procedimenti penali a carico del ricorrente, come già evidenziato al par. 1..
La sesta censura è manifestamente infondata poiché non ricorre nel caso in esame alcuna violazione di norme sovranazionali in quanto si tratta del trasferimento della proprietà di beni immobili presenti sul territorio dello Stato italiano, ai quali si applicano, ai sensi dell’art. 51 I. 218/1995 le regole dello Stato in cui i beni si trovano. Nel caso di
specie il trasferimento della proprietà di beni immobili e l’eventuale conferimento in società richiede la forma scritta e la trascrizione ai sensi degli artt. 2644 e 2657 cod.civ..
Per le ragioni che precedono si impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
NOME
ela COGNOME
Roma 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Preside
ve
NOME