Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8001 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8001 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME
Sent. n. sez. 246/2026 PU – 20/02/2026
– Relatore –
COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nata Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2025 Corte di appello di Roma visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto rigettarsi i ricorsi
Uditi entrambi i difensori che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 04/07/2025 (dep. 01/10/2025) che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Roma, con la quale la ricorrente Ł stata condannata alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 2 d.lgs. n. 74/2000 (capo C e capo E) e 648ter .1 cod. pen. (capo G), nonchØ disposta la confisca di un immobile. Somme di denaro e altri beni nella sua disponibilità.
La difesa affida il ricorso a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, articolato in due profili di censura, la difesa deduce anzitutto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 648ter .1 e 646 cod. pen. In particolare, le censure attengono alla mancanza degli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio contestato; all’insussistenza del delitto presupposto di appropriazione
indebita; all’insussistenza dell’idoneità ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita dei beni; all’insussistenza del trasferimento in attività economiche dei beni derivanti dall’appropriazione indebita. Sotto il profilo del vizio di motivazione, si lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione per non essersi dedotta – dall’affermazione circa l’intenzione di restituzione della ricorrente – la conclusione obbligata dell’insussistenza della condotta appropriativa.
Si lamenta, altresì, l’insussistenza del reato di autoriciclaggio, con riguardo agli elementi costitutivi e all’idoneità della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione illecita dei beni, stante anche l’assenza di un trasferimento in attività economiche. Riguardo al vizio di motivazione, se ne deduce la mancanza in ordine all’idoneità dell’operazione realizzata dalla ricorrente ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 43 e 648ter .1 cod. pen. per avere l’impugnata sentenza affermato la penale responsabilità dell’imputata sul presupposto dell’erronea applicazione della legge penale sostanziale in punto di elemento soggettivo, difettando il dolo del delitto di autoriciclaggio.
2.3. Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nonchØ il vizio di motivazione in ordine alle specifiche doglianze dell’atto di appello relative alla responsabilità dell’imputata per il reato tributario di cui ai capi c) ed e) dell’imputazione.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 133 cod. pen., 533 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, anche in riferimento ai singoli aumenti disposti per i reati satellite (capi E, G).
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 648quater cod. pen. per avere disposto la confisca per equivalente del profitto del reato non avendo l’imputata conseguito alcun vantaggio economico, nonchØ l’errata identificazione del profitto illecito del delitto di autoriciclaggio con quello del delitto presupposto, con istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni unite in riferimento alla nozione di profitto del delitto di cui all’art. 648ter .1 cod. pen. Lamenta, infine, che la confisca per equivalente sia stata applicata senza accertare l’impossibilità di procedere alla confisca in via diretta.
Con memoria del 3 febbraio 2026, la difesa della ricorrente ha dedotto un motivo nuovo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 12bis , comma 1, d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui dispone che, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, Ł legittima l’esecuzione sui beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, in aderenza a quanto disposto dall’art. 648quater , comma 2, cod. pen. in tema di autoriciclaggio. Nel caso in esame, la confisca per equivalente in riferimento ai reati tributari di cui ai capi C) ed E) della rubrica era stata disposta senza una preventiva verifica in ordine alla possibilità di procedere alla confisca diretta del profitto del reato nel patrimonio della società, soggetto che avrebbe tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito. Analoga carenza di motivazione era ravvisabile riguardo alla confisca disposta in ordine all’autoriciclaggio, avendo omesso il giudice del merito di verificare e motivare in ordine all’impossibilità di apprensione dei beni che ne costituiscono il diretto risultato economico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato quanto al primo motivo inerente all’insussistenza del delitto di autoriciclaggio.
1.2. Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che dal conto corrente della società RAGIONE_SOCIALE, di cui la ricorrente Ł indicata essere dominus , socio e amministratrice, venne disposto il trasferimento della somma di euro 220.000,00 al conto personale della ricorrente – con fittizia causale restituzione finanziamento soci – e che, lo stesso giorno, la somma venne girata sui conti correnti della RAGIONE_SOCIALE (per euro 40 mila) e della RAGIONE_SOCIALE (per euro 180.000,00), indicando per entrambi i trasferimenti analoga causale di ‘finanziamento soci’. Successivamente tali somme vennero nuovamente trasferite in favore della RAGIONE_SOCIALE al fine di estinguere presunti debiti che le due società avevano con quest’ultima derivanti dalla registrazione contabile delle relative fatture emesse dalla società ‘creditrice’. Risulta, altresì, che tale operazione venne ideata e realizzata dall’imputata quale dominus , socia di maggioranza e amministratore delle già menzionate società.
Alla luce della ricostruzione dei fatti così come operata dal provvedimento impugnato si deve escludere la configurabilità del reato di appropriazione indebita, quale delitto presupposto del ritenuto autoriciclaggio.
Questa Corte ha, infatti, al riguardo affermato che:
non integra il reato di appropriazione indebita il compimento, da parte dell’amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare, anche indirettamente, l’interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente, dovendo escludersi, in tal caso, la divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l’atto di disposizione della ” res ” idoneo ad integrare la condotta appropriativa e dovendo altresì ritenersi incompatibile il perseguimento di un interesse societario – in via diretta o indiretta o anche solo putativa – con il dolo specifico del delitto in questione (cfr. Sez. 5, n. 4942 del 01/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282777 – 01; Sez. 2, n. 30942 del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 264555 – 01. Da ultimo, v. Sez. 2, n. 18180 del 24/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 11986 del 18/02/2021, COGNOME);
che il dolo specifico dell’appropriazione indebita, consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive uti dominus del patrimonio sociale, Ł incompatibile, in assenza di altri elementi, con il perseguimento, in via anche indiretta, di un interesse societario da parte dell’agente (Sez. 6, n. 16362 del 20/09/2011, dep. 2012, Canta, Rv. 256619 – 01).
NØ la circostanza che l’operazione condotta dall’imputata sia priva di giustificazioni lecite rende configurabile l’appropriazione indebita, in quanto nella ricostruzione operata dai giudici di merito manca tanto una stabile condotta di espoliazione ai danni della società, quanto il perseguimento di un interesse personale della ricorrente.
Peraltro, appare dirimente, per ciò che qui interessa, il rilievo che la condotta rivolta a fini che si rivelino favorevoli alla società stessa (pur se realizzata attraverso modalità in sØ contra ius ) non può integrare la fattispecie delittuosa appropriativa ipotizzata a carico della ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha avuto modo di puntualizzare che anche l’eventuale creazione di riservo occulte e l’utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono condotte di per sØ sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita, dovendosi escludere che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, una erogazione di denaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda ad un interesse riconducibile anche indirettamente all’oggetto sociale (v. sul tema, Sez. 5, n. 13588 del 12/03/2010, COGNOME, Rv. 246714 in motivazione; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, COGNOME, Rv. 210031; Sez. 5, n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, Rv. 211393. Da ultimo, Sez. 5, n. 4942 del 01/12/2021, dep. 2022,
COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, COGNOME, non mass.). Per aversi appropriazione indebita Ł, infatti, necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all’azione o l’interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegue i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sØ la interruzione del rapporto organico. D’altra parte, l’imputabilità alle società e, piø in generale, alle persone giuridiche, di comportamenti anche illeciti di soggetti ad esse legati da un rapporto organico, purchØ non dettati da scopi puramente personali, Ł indiscussa nella giurisprudenza e nella dottrina civile, quale presupposto, ad esempio, della diretta responsabilità civile dello Stato per i comportamenti illeciti dei pubblici dipendenti. Da ciò si Ł tratto spunto per affermare che nØ il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società, nØ la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali, ad esempio -si Ł affermato – con le erogazioni di finanziamenti illegali a partiti politici o a giornalisti – integrino gli estremi dell’appropriazione indebita. Il che, com’Ł evidente, non può non valere anche per le ipotesi di estero vestizione di quote o di sottrazione di utili con relativo accantonamento su conti fiduciari, ove il tutto risulti finalizzato a sottrarre le relative attività al controllo della gestione valutaria e agli oneri fiscali.
Peraltro verso, la circostanza che l’appropriazione debba essere riguardata come vicenda tutta ‘interna’ alla società – con esclusione dunque di qualsiasi risalto, quali potenziali vittime della condotta appropriativa, di terzi o creditori -con la conseguenza dunque che il fatto deve essere realizzato in danno della società stessa o dei soci, Ł circostanza resa particolarmente evidente dalla continuità che tale condotta appropriativa presenta rispetto alla figura della infedeltà patrimoniale, di cui all’art. 2634 cod. civ. come risultante a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 61 del 2002. Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che le norme incriminatrici della infedeltà patrimoniale, di cui al richiamato art. 2634 cod. civ., e dell’appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen., sono fattispecie legate tra loro da un rapporto di specialità reciproca. La infedeltà patrimoniale, tipizza, infatti, la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell’attualità e dell’obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell’atto disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L’appropriazione indebita presenta, a sua volta, caratteri di specialità, per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto e per l’irrilevanza del perseguimento di un semplice ‘vantaggio’ in luogo del ‘profitto’. L’ambito di interferenza tra le due fattispecie, si anche sottolineato, Ł dato, dunque, dalla comunanza dell’elemento costitutivo della deminutio patrimoni e dell’ingiusto profitto, ma esse differiscono per l’assenza nell’appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi che invece connota la infedeltà patrimoniale (Sez. 2, n. 15879 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239776; Sez. 2, n. 40921 del 26/10/2005, COGNOME, Rv. 232525; Sez. 1, n. 30546 del 24/06/2004, COGNOME, Rv. 229801; Sez. 5, n. 38110 del 23/06/2003, Sama, Rv. 227152).
Altrettanto dirimente Ł anche l’ulteriore profilo rappresentato dal necessario coinvolgimento della ‘volontà’ dell’ente, agli effetti della ravvisabilità, sia pure in astratto, di una condotta appropriativa che si realizzi in suo danno. In tema di appropriazione indebita, infatti, deve ritenersi non controvertibile l’assunto secondo il quale non può ontologicamente ritenersi sussistente il requisito del profitto ingiusto, richiesto per la integrazione del reato, quando l’appropriazione sia realizzata in accordo con la volontà del titolare dei beni che sono oggetto della condotta (Sez. 5, n. 5081 del 05/03/1993, COGNOME, Rv. 195365).
Ebbene, nella vicenda de qua , appare del tutto pacifico che le diverse operazioni attraverso le quali si sarebbe realizzata la condotta in ipotesi appropriativa sono state realizzate anche nel quadro di una totale convergenza di volontà ed interesse tra i diversi componenti soggettivi delle compagini associative che hanno poi proceduto a ritrasferire quelle somme all’originaria società, essendosi al cospetto di un’operazione infragruppo volta verosimilmente a gonfiare artificiosamente il fatturato della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione a gare pubbliche o ottenere i relativi affidamenti bancari. Con la conseguenza che non solo la ricorrente ha agito esclusivamente a favore della società dai cui conti correnti sono state inizialmente trasferite le somme, ma ha utilizzato pure le altre società del gruppo per il perseguimento di analogo scopo: donde l’esclusione pure del dolo specifico che postulerebbe il fine di conseguire un profitto per sØ o per un terzo.
Non sussistendo, dunque, la ravvisabilità, nella specie, del reato ‘presupposto’ di appropriazione indebita cade, eo ipso , anche la correlata ipotesi di autoriciclaggio contestata al capo g) della rubrica e tanto a prescindere dai rilievi pure formulati al proposito dalla difesa della ricorrente con gli altri motivi di ricorso che debbono, di conseguenza, ritenersi assorbiti.
Infondati, invece, sono i motivi di violazione di legge e vizio di motivazione dedotti con il terzo motivo di ricorso inerenti alla responsabilità della ricorrente per i reati fiscali di cui ai capi C) ed E) della rubrica. Invero, il riferimento, di carattere ‘storico-illustrativo’ dell’esito dell’indagine fiscale svolta, ai ricavi simulati fatturati dalle società collegate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non priva la sentenza impugnata di congrua motivazione e adeguati riferimenti probatori in ordine alle ipotesi di dichiarazione fraudolenta contestate, commesse avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Dalla lettura delle sentenze di merito, le cui motivazioni costituiscono un unico corpo argomentativo essendo giunte a conclusioni conforme, risultano, invero, indicati gli esiti delle indagini della G.d.F. che sostengono le accuse formulate, nonchØ motivatamente disattesa la linea difensiva volta a riconoscere l’esistenza di causali giustificative alla falsa rappresentazione contenuta nei documenti de quo . NØ un tale approdo può ritenersi apparente rispetto al devoluto in quanto conseguenziale alla conferma del quadro probatorio a carico per come diffusamente esposto dal primo giudice. L’inammissibilità del motivo di ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di appello riguardo al capo c) della rubrica su cui Ł stata, peraltro, stabilita la pena base. In tal senso, infatti, deve farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite Aiello a mente delle quali «In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi piø reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si Ł formato il giudicato parziale, Ł preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello» (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966 – 01).
Quanto al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondate sono le doglianze in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena base, peraltro stabilita in misura prossima ai minimi edittali previsti all’epoca dei fatti (anni due di reclusione a fronte di un anno e sei mesi), essendo stai indicati plurimi elementi di
disvalore attinenti tanto alla plurima gravità dei fatti e alla personalità dell’imputata del tutto continenti con la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito.
In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere rideterminata la pena, operazione alla quale può procedere direttamente la Corte di legittimità sulla scorta del calcolo effettuato dal giudice del merito, eliminando l’aumento di mesi sei di reclusione apportato in relazione al delitto di autoriciclaggio di cui al capo g) della rubrica: p.b. = anni due di reclusione in relazione al capo c) + mesi sei di reclusione in ordine al capo e) = anni due e mesi sei di reclusione – 1/3 per la riduzione per la scelta del rito abbreviato = anni uno e mesi otto di reclusione, pena sospesa per come già disposto dal primo giudice.
Va, invece, annullata con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca. Sebbene, infatti, la misura di sicurezza debba comunque mantenersi in relazione al profitto dei reati tributari ai sensi dell’art. 12bis d.lgs. n. 74/2000, ne va rideterminato il suo esatto ammontare stante l’insussistenza del contestato autoriciclaggio. Si tratta di un’operazione che richiedendo accertamenti in fatto va rimessa alla cognizione della Corte di merito.
Inammissibile perchØ non consentita in questa sede e/o generica Ł, invece, la censura con cui si Ł dedotta l’illegittimità della confisca del profitto dei reati tributari (profilo introdotto con i motivi di ricorso ma diffusamente argomentato con il motivo ‘nuovo’ di cui alla memoria difensiva) sull’assenza del presupposto costituito dall’impossibilità, anche se transitoria e reversibile, da accertare all’esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, di procedere alla confisca in via diretta del profitto del reato tributario nei confronti della società, come invece necessario secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità (così Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, COGNOME, Rv. 272238; Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271254; Sez. 3, n. 35330 del 21/06/2016, COGNOME, Rv. 267649; Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265028; Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261929; da ultimo, Sez. 3, n. 37191 dell’08/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 3389 del 20/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.).
L’inammissibilità deriva dal fatto che la censura – con riguardo alla confisca ‘tributaria’ risulta sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. al riguardo anche pag. 19 dell’atto di appello ove il motivo della confisca fu incentrato unicamente sull’inesistenza di un profitto confiscabile ex art. 648quater cod. pen.) e non specificamente nei motivi di appello, nonostante tale error si rinvenga anche nella sentenza del Tribunale.
La genericità, invece, origina dall’orientamento di legittimità – che il Collegio condivide secondo cui «quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, Ł legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta» (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587 01; Sez.3, n. 42966 del 10/06/2015, Rv.265158 – 01; Sez. 3, n. 39123 del 15/07/2024, Arena, non mass.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo G perchØ il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in relazione ai restanti reati di cui ai capi C) ed E) in anni uno e mesi otto di reclusione.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso, li 20 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO relatore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME