Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51252 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51252 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME, nato a Velletri il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Roma dell’11.1.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20.5.2022, il GUP di Velletri aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati a lui ascritti (ovvero, in particolare: dei fatti di truf
),
aggravata di cui ai capi 4, 7, 9; dei fatti di utilizzo indebito di carta di credito o di pagamento, di cui al capo 8; dei fatti di riciclaggio di cui al capo 11; dei fatti d autoriciclaggio di cui ai capi 22, 25 e 27); e, pertanto, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa, così ridotta per la scelta del rito;
la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto nell’interesse del COGNOME, ha ridotto la (sola) pena pecuniaria inflitta al predetto rideterminandola in euro 4.000 e confermando nel resto la sentenza impugnata;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite i difensori e lamentando: 3.1 contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione degli artt. 648-bis e 648-ter.1 cod. pen., con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo: rileva che la Corte di appello, nel confermare la responsabilità del ricorrente per i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio a l ascritti in relazione alle condotte delineate nei capi 11, 22, 25 e 27 dell’imputazione, ha errato nella applicazione RAGIONE_SOCIALE norme incriminatrici sotto diversi profili: in primo luogo, infatti, la affermazione dell’esistenza di un fattiv contributo da lui fornito per ostacolare la identificazione della provenienza del denaro, è il frutto di una arbitraria interpretazione dei fatti e di una non corretta applicazione dei principi in materia di dolo eventuale, con specifico riferimento alla verifica della chiara rappresentazione, in capo al ricorrente, della possibilità di verificazione dell’evento; sottolinea, infatti, che il ricorrente si era limitato intestarsi le carte postepay in data antecedente l’accredito, su di esse, RAGIONE_SOCIALE somme ritratte dagli altri reati ma il cui saldo il ricorrente non aveva mai controllato non avendo egli la materiale disponibilità del relativo supporto; evidenzia, ancora, che il prefigurarsi, da parte sua, che la consegna a terzi di una pluralità di carte di credito a lui intestate fosse preordinata a finalità non lecite non poteva implicare che egli potesse anche prefigurarsi la realizzazione di fatti di riciclaggio; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.2 contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen., con riferimento alla condotta di occultamento dei proventi dell’attività delittuosa con riguardo alla condotta di cui al capo 27: richiama le censure articolate con l’atto di appello circa la riconducibilità, al delitto di autoriciclaggio, dei pagamenti eseguiti sul POS del ristorante “La Perla”, con particolare riferimento alla prova della restituzione degli importi; evidenzia che la Corte di appello non ha preso in esame due circostanze ben evidenziate nell’atto di appello e risultanti dalla sentenza di primo grado
facendo riferimento alla condotta processuale tenuta dal coimputato che aveva rinunciato al motivo di appello;
3.3 omessa motivazione; erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. con riferimento alla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative: rileva che nessuna condotta dissimulatoria è stata realizzata, con le condotte descritte ai capi 22, 25 e 27, mediante il reimpiego di somme in attività economiche laddove l’utilizzo del POS, secondo la stessa prospettazione accusatoria, sarebbe avvenuto soltanto per “cambiare” il denaro versato sulla Postepay;
3.4 illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena: rileva che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la pena fosse stata individuata nel minimo edittale del delitto di cui al capo 25; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il primo motivo è infondato in quanto le doglianze sul giudizio di responsabilità risultano meramente controvalutative rispetto alla ricostruzione offerta dai giudici di merito che hanno ben evidenziato come il fatto che il COGNOME avesse consegnato tre carte di credito nell’arco di soli quattro giorni ad un amico non avente esperienza nel campo della compravendita in internet, costituisse elemento idoneo a ritenere sussistente l’elemento soggettivo, quantomeno nella forma del dolo generico, del reato contestato, ben potendo l’imputato prefigurarsi la non liceità degli scopi perseguiti dall’amico; osserva che sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo poiché la Corte di appello, rispondendo ad analoghe censure, ha ben evidenziato, con motivazione logica, adeguata e conforme a diritto, come gli introiti RAGIONE_SOCIALE truffe venissero convogliate dagli imputati sul POS del ristorante “La Perla” in modo da far transitare i proventi direttamente sul conto corrente del locale, effettuando operazioni in orari non consoni con il termine del pasto e in piena emergenza pandemica; rileva, da ultimo, la infondatezza del quarto motivo avendo il giudice di merito fornito adeguata risposta alla censura difensiva affermando, alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze esposte in motivazione, che non si ravvisavano elementi che avrebbero giustificato una ulteriore riduzione di pena, posto anche che il giudice di primo grado aveva applicato, per il resto ritenuto più grave, il minimo edittale di pena previsto. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
La difesa ha dedotto, in primo luogo, il vizio di violazione di legge con riguardo alle fattispecie incriminatrici di cui i giudici di merito hanno ritenut integrati, in punto di fatto, gli elementi costitutivi; in secondo luogo, ha dedotto vizio di motivazione in punto di responsabilità.
E, tuttavia, a ben guardare, sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale, operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito essendo certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
Con riguardo, poi, al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., tra altre, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del
15/03/2006, COGNOME, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 270801).
Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni In fatto per giurgere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenz probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 – , n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747).
Va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in molti casi in presenza di una “doppia conforme” di merito, ovvero di dec:isioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
2.1 Tanto premesso, NOME COGNOME era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, e nell’ambito di un più ampio procedimento a carico anche ai altri, di fatti dei truffa di cui ai capi 4), 7) e 9) del rubrica (avendo egli messo a disposizione di altri, materialmente responsabili RAGIONE_SOCIALE condotte fraudolente, RAGIONE_SOCIALE carte postepay a lui intestate), dei di utilizzo indebito di carta di credito o di pagamento di cui al capo 8), dei fatti di riciclaggio di cui a capo 11) della rubrica (avendo, con la medesima condotta, concorso nell’ostacolare la individuazione della provenienza RAGIONE_SOCIALE somme ritratte dalla attività truffaldina cui non aveva materialmente o moralmente concorso) e dei fatti di autoriciclaggio di cui ai capi 22) 25) e 27) della rubrica (avendo, con la stessa condotta, concorso ad ostacolare la ricostruzione della provenienza RAGIONE_SOCIALE somme
ivi accreditate da delitti alla cui realizzazione aveva in tal caso GLYPH fornito un contributo).
La ricostruzione della vicenda, quale accuratamente operata nelle due sentenze di merito, ha restituito una vicenda caratterizzata dalla commissione di una serie di truffe poste in essere on line, architettate da tale COGNOME COGNOME, coadiuvato da tale NOME COGNOME, i quali avevano “… assoldato individui compiacenti, come NOME COGNOME .COGNOME che, su loro richiesta, avevano attivato le carte Postepay e movimentato il denaro pervenuto su di esse, in cambio di un compenso” (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado).
2.2 La difesa aveva proposto appello affidandosi ad una serie di rilievi sostanzialmente coincidenti con quelli ribaditi in questa sede dove ha evidenziato la incongruità, inadeguatezza o lacunosità della risposta che ad essi è stata fornita dalla Corte territoriale.
Rileva il collegio che, al contrario, le considerazioni spese dai giudici di appello per replicare alle argomentazioni difensive non prestano il fianco ai rilievi di legittimità formulati dalla difesa sia sotto il profilo della violazione di legge che in particolare, del vizio di motivazione.
La Corte, infatti, ha in primo luogo richiamato la ricostruzione operata in primo grado (a fronte, peraltro, della sostanziale assenza di contestazioni difensive sul profilo meramente fattuale) secondo cui, come si è accennato, il COGNOME ed COGNOME avevano posto in essere una serie truffe on //ne facendo accreditare le somme frodate alle vittime su carte postepay intestate a loro ma anche a terzi compiacenti come il COGNOME il quale, pacificamente, aveva attivato tre carte postepay a proprio nome sulle quali, altrettanto pacificamente, erano pervenute le somme frutto di numerose attività illecite (cfr., pag. 6 della sentenza qui in verifica).
Con argomentazione lineare e non manifestamente illogica, quindi, i giudici di merito hanno evidenziato che “… è certo che costui (il COGNOME) si è prestato a ottenere il rilascio di strumenti di pagamento destinati ad un terzo a lui sconosciuto e per finalità ignote ma che, nel contesto descritto, non pctevano che essere illecite” (cfr., ivi pag. 7); hanno fatto presente che era ampiamente prevedibile “… per qualsiasi persona dotata di nozioni di comune esperienza … che la consegna, sia pure ad un amico, di una pluralità di carte di credito intestate a proprio nome non potesse essere riconducibile a scopi leciti, peraltro nemmeno addotti dal richiedente, tale non potendosi certamente ritenere il generico riferimento ad attività di compravendita in internet da parte di persona, come il COGNOME, che non aveva alcuna esperienza nota in quell’ambito (avendo al più lavorato come muratore) e che non aveva nemmeno spiegato né per quale motivo non potesse
utilizzare carte intestate a sé stesso, né perché gliene occorressero ben tre nell’arco di appena quattro giorni (…)” (cfr., ancora, ivi).
La Corte ha segnalato, quindi, che “… le somme accreditate sulle carte ottenute allo scopo dal COGNOME avrebbero dovuto essere in qualche modo reimpiegate, così da concretizzare, monetizzandolo, il profitto dell’azione delittuosa, per cui l’imputato non poteva non prefigurarsi, quanto meno a titolo di dolo eventuale, che il denaro provento RAGIONE_SOCIALE truffe, direttamente o indirettamente ricevuto, sarebbe stato utilizzato e che, con la propria condotta, egli poneva un fattivo contributo ad ostacolarne concretamente la identificazione della provenienza delittuosa, essendo invece irrilevante che non ne sia stata accertata la destinazione finale, trattandosi di un aspetto che semmai costituisce la prova definitiva dell’idoneità RAGIONE_SOCIALE condotte dissimulatorie attuate dagli imputati” (cfr., ancora, ivi, pag. 11); ed era assolutamente evidente, in primo luogo allo stesso imputato, che le somme che venivano man mano accreditate e che confluivano sulle sue postepay non erano certamente destinate a rimanervi essendo invece destinate agli autori RAGIONE_SOCIALE truffe.
I giudici di merito, pertanto, facendo leva sulla consegna, da parte del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE carte postepay a chi si sarebbe materialmente reso responsabile RAGIONE_SOCIALE frodi on fine, ha correttamente ritenuto il concorso del ricorrente nei reati a lui ascritti ai capi 4), 7) e 9).
È appena il caso, infatti, di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 – , n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, COGNOME; Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, NOME).
La Corte territoriale ha inoltre congruamente motivato sulla responsabilità del ricorrente per i fatti di riciclaggio di cui al capo 11) in cui ecli aveva consentit l’utilizzo della sua carta per farvi transitare il provento della truffa posta in essere dal COGNOME COGNOME dal COGNOME ai danni di tale NOME COGNOME, dopo che la somma era stata inizialmente accreditata su una carta del COGNOME; si tratterebbe, infatti, di riciclaggio (e non già di concorso nella truffa) perché la carta
su cui era stata accreditata la somma corrisposta dalla vittima non era tra quelle intestate al COGNOME.
Assolutamente corretta, in diritto, è la imputazione del delitto di riciclaggio anche a titolo di dolo eventuale (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, COGNOME, Rv. 274457 – 01, in cui la Corte ha affermato che, in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito conf., Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273185 – 01; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 259010 – 01).
I fatti di autoriciclaggio di cui ai capi 22, 25 e 27, sono stati inoltr congruamente e correttamente ascritti al ricorrente in conseguenza dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE sue carte di credito per pagamenti presso il ristorante RAGIONE_SOCIALE PERLA attraverso i quali sarebbero stati “monetizzati” i proventi RAGIONE_SOCIALE truffe cui il COGNOME aveva prestato il proprio contributo (ovvero le truffe di cui ai capi 4, 7 e 9 della rubrica in quanto le somme “truffate” erano confluite sulla carta o sulle carte a lui intestate e da lui messe a disposizione dei correi.
D’altra parte, la Corte ha puntualmente corroborato la diagnosi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente con la considerazione, ineccepibile dal punto di vista logico, secondo cui il COGNOME avrebbe presentato la denunzia di smarrimento RAGIONE_SOCIALE carte postepay soltanto dopo che operazioni di “pagamento” presso il ristorante LA PERLA si erano concluse (cfr., pag. 8 della sentenza).
Quanto alla natura di tali pagamenti, i giudici di merito, con argomentazione tipicamente “in fatto”, hanno evidenziato come fosse inverosimile la tesi difensiva di spese “ordinarie” per pranzi o cene consumati nell’esercizio, dal momento che si era trattato di pagamenti per 9.000 euro intervenuti nel ristretto periodo compreso tra il 16 ed il 20 dicembre del 2020 e, molto spesso, eseguiti in orari lontani da quelli dei pasti.
2.3 Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato: la Corte d’appello ha infatti puntualmente osservato che il giudice di prime cure aveva indicato, quale reato più grave, quello di cui al capo 25 pur avendo poi quantificato la pena partendo da quella stabilita per il reato di cui al capo 11), insuscettibile, perciò, di essere ulteriormente ridotta.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 10.11.2023