Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13008 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Verona il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza emessa il 12/10/2023 dal TRIBUNALE di ROMA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, del foro di Locri, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/10/2023 il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso il 30/08/2023 dal igip del Tribunale di Roma, avente ad oggetto la somma di euro 3.680.888,63, in relazione ai reati di autoriciclaggio e truffa ai danni di ente pubblico, contestati ai capi 2) e 3) dell rubrica provvisoria (l’indagato, in qualità di dottore commercialista con studio in Verona, è accusato di essere coinvolto nella pianificazione e attuazione, su larghissima scala, dell’utilizzo fraudolento dei benefici economici di cui all’art. 121
(0
d.l. n.34/2020, convertito nella I. 77/2020, in materia di interventi di recupero edilizio, con particolare riferimento alla fase di cessione dei crediti d’imposta).
Premetteva il giudice del riesame che il Gip del Tribunale di Locri con decreto del 12/08/2023 aveva accolto la richiesta del pubblico ministero nei confronti del COGNOME e di numerosi altri indagati, dichiarando contestualmente la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia di NOME COGNOME, eccependo:
la violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per il mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti al tribunale del riesame (sette giorni anziché cinque);
la violazione degli artt. 24 e 24-bis cod. proc. peri, per la mancata declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Locri o di Verona e, comunque, per la mancata remissione degli atti alla RAGIONE_SOCIALEzione per la decisione sull’eccezione, formulata con memoria del 4 ottobre 2023 (il più grave reato di riciclaggio doveva ritenersi commesso nel circondario di Locri, dove era stato posto in essere il primo segmento della condotta delittuosa ossia la comunicazione della cessione del credito all’RAGIONE_SOCIALE da parte dei cedenti, ivi residenti, nell’irrilevanza del luogo di sottoscrizione del contratto d parte del cessionario RAGIONE_SOCIALE; inoltre, il COGNOME era residente a Verona, città dalla quale aveva trasmesso i dati all’RAGIONE_SOCIALE e dove gli era stato conferito l’incarico professionale);
vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris in relazione al reato di cui al capo 1), non competendo al professionista incaricato alcun onere di verifica formale della documentazione fornita dai clienti ai fini della trasmissione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei dati sulla cessione dei crediti, non senza considerare che le fatture attinenti ai lavori edili dovevano necessariamente sussistere ed essere allegate alla comunicazione;
vizio di motivazione, sempre in relazione al capo 1, circa gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 316 ter cod. pen. non essendovi prova negli atti di indagine della consapevolezza della falsità dei dati comunicati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’intento fraudolento;
vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata ai capi 2) e 3) della rubrica, non avendo il tribunale considerato la documentazione attestante l’oggetto dell’incarico professionale ricevuto dalle società cedenti ossia la mera comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, senza alcun contatto con i soggetti interessati dalla realizzazione dei lavori in questione;
vizio di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora, posto che non era precisato se le somme sequestrate costituivano il prezzo o il profitto del reato, senza in ogni caso specificare il rapporto di diretta derivazione causale con il reato ossia il vantaggio patrimoniale conseguito, trattandosi di confisca per equivalente;
vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di dissequestro del conto corrente intestato alla madre e alla moglie del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su censure che reiterano i motivi di riesame, riproponendosi in sede di legittimità questioni adeguatamente esaminate in sede di merito cautelare.
Il primo motivo è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, in tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l’indagato, in violazione dell’art.309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., qualora come nel caso di specie – l’eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell’atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l’indagato (Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, dep. 2019, Barbagallo, Rv. 275208).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche a sezioni unite, che in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve interveni la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Izeiraj, Rv. 277566-01, in conformità all’affermazione della non perentorietà del termine di trasmissione degli atti ad opera RAGIONE_SOCIALE Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582-01).
Con il secondo motivo il ricorrente ripropone il rilievo d’incompetenza per territorio sul presupposto che il primo atto del reato di riciclaggio sia stat commesso nel luogo di residenza dei titolari del credito, nella veste di cedenti, dove sono state effettuate le comunicazioni dell’opzione di cessione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in subordine, nel luogo di residenza dell’indagato che, in qualità di commercialista, ha trasmesso gli atti all’organo amministrativo.
Deve ribadirsi, innanzitutto, che la competenza per territorio, anche nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484); nella medesima prospettiva, è stato altresì precisato che anche ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539).
Posto che il più grave reato è quello di riciclaggio, realizzato attraverso operazioni di cessioni del credito d’imposta mediante piattaforma telematica, il luogo di commissione della prima condotta delittuosa è stato individuato in quello in cui il cessionario accettante (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma) ha utilizzato la postazione da remoto, comunicando all’RAGIONE_SOCIALE la propria accettazione; solo a seguito di tale manifestazione di volontà, infatti, il riciclaggi si è consumato, nella prospettiva accusatoria’ nell’irrilevanza degli atti unilaterali in sé privi di efficacia giuridica vincolante ai fini dell’impiego del denaro costituen l’oggetto materiale RAGIONE_SOCIALE truffe.
In definitiva, se è la cessione che realizza la condotta di riciclaggio, la comunicazione del cedente, asseverata dal commercialista, è in sé priva di rilevanza autonoma, potendo il cessionario rifiutare la richiesta e vanificare l’obiettivo di reimpiego (il capo d’imputazione per il reato più grave, sub 48, descrive, infatti, la condotta delittuosa nei seguenti termini “.. dopo aver ricevuto i citati crediti, li cedeva lo stesso giorno a RAGIONE_SOCIALE ottenendone l liquidazione…”, sottolineando l’esigibilità del credito stesso, conseguente all’accettazione del cessionario).
La questione di competenza, definita correttamente, senza incertezze interpretative, non giustificava il rinvio pregiudiziale ex art 24-bis cod. proc. pen.
Con gli ulteriori motivi di ricorso si eccepisce il vizia di motivazione i relazione ai capi d’imputazione (1, 2 e 3) con riferimento al fumus e al periculum.
Le censure tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda e non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte; deve ribadirsi, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 18951 del 14/0:3/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Va richiamato altresì il principio di diritto affermato dalle sezioni unite secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).
3.1. Con argomentazioni che si sottraggono a rilievi di legittimità, il tribunale del riesame ha esaminato le condotte contestate ai capi 2 e 3, a base della misura, alla stregua degli atti di indagine, sottolineando il meccanismo illegale posto in essere dagli indagati e individuando all’interno di esse il ruolo del COGNOME, in qualità di commercialista, in relazione all’inoltro in via telematica all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di cessione di crediti inesistenti, per un importo di circa 52 milioni di euro; egli stesso, inoltre, risulta aver percepito direttamente somme di consistente importo, interponendosi nelle vicende di cessione di crediti derivanti da interventi edili mai eseguiti.
Circa la consapevolezza dell’indagato, il provvedimento impugnato, oltre a sottolineare il dovere di controllo rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 322/1998 (nel testo ratione temporis applicabile), ha evidenziato come la logica e cronologica lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze investigative privi di fondatezza l tesi difensiva (la mancanza di fatture da parte RAGIONE_SOCIALE imprese e di documenti contabili attestanti il pagamento da parte dei committenti, in relazione a lavori edili mai appaltati né eseguiti; gli ingenti importi percepiti, in coincidenz temporale con l’erogazione RAGIONE_SOCIALE somme da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non giustificabili con lo svolgimento dell’incarico professionale e con il compenso pattuito; la commistione del ruolo di commercialista, incaricato della vidimazione e trasmissione RAGIONE_SOCIALE richieste di cessione, con quello di cessionario dei crediti di alcune imprese).
Vi è pertanto motivazione sul fumus, spiegandosi le ragioni secondo cui il COGNOME, indagato anche dei reati presupposti di frode informatica (capo 1) e di
truffa ai danni dello Stato (capo 3), è ritenuto autore, in concorso con il Pitotti gli altri correi, della condotta di autoriciclaggio (capo 2), perché, dopo aver ottenuto somme di danaro dalla cessionaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contribuiva a trasferire gran parte RAGIONE_SOCIALE stesse alle società indicate nel capo d’imputazione, svolgenti attività di carattere imprenditoriale per l’impiego in attività economiche (pagina 12 dell’ordinanza impugnata).
In sintesi, quasi tutte le comunicazioni all’RAGIONE_SOCIALE, relative a inesistenti crediti d’imposta, risultano effettuate dal COGNOME, che, in alcuni casi er anche primo cessionario degli inesistenti crediti d’imposta, poi ceduti a RAGIONE_SOCIALE; le somme incassate, in relazione alle cessioni accettate da RAGIONE_SOCIALE, erano poi immesse nei circuiti economici (il provvedimento genetico al quale rinvia l’ordinanza impugnata evidenzia l’osmosi fra i correi nell’attività di monetizzazione dei crediti e di re-investimento).
3.2 Anche rispetto al periculum la motivazione è effettiva, per il riferimento alla probabile volatizzazione del denaro rinvenuto, in ragione della capacità dimostrata dagli indagati di mettere in circolazione le utilità economiche, ottenute illecitamente, attraverso operazioni di reinvestimento.
Circa il motivo di ricorso attinente al quantum, va ribadito l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale, in tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l’intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Fiordigigli, Rv. 284740).
Con riferimento all’ultimo motivo, correttamente il tribunale ha ritenuto la mancanza di un interesse personale, concreto e attuale, alla restituzione in proprio favore RAGIONE_SOCIALE somme presenti su conti correnti interessati a terze persone (pagine 14 e 15 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente