Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41136 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME ad Acerra il DATA_NASCITA
NOME NOME COGNOME NOME ad Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Maddaloni il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del Gip Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che si è riportato alla requisitoria in atti, concludendo per l’annullamento con rinvio relativamente al primo motivo, e con rigetto del congiunto ricorso per il resto; sentite le conclusioni dell ‘ AVV_NOTAIO, in difesa di tutti i ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del congiunto ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 luglio 2025, il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere convalidava il sequestro preventivo d’urgenza disposto dal P ubblico Ministero in data 17 luglio 2017, disponendo a sua volta: a) il sequestro delle somme di denaro nella disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE sino a concorrenza del profitto del reato di cui al capo 2) della rubrica (art. 40-quinquies, d. lgs. n. 504 del 1995) pari ad oltre 53 milioni di euro, nonché in relazione al profitto del reato di cui ai capi 3), 5) e 6), ossia il reato di omessa dichiarazione ex art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, pari ad oltre 874 mila euro, per un importo complessivo di oltre 54 milioni di euro; b) per l’ipotesi di accertata insufficienza delle disponibilità
liquide della predetta società, disponeva il sequestro preventivo di denaro e beni di proprietà o di cui gli indagati dovessero avere la disponibilità in relazione al reato di cui ai capi 3), 5), 6) e 7), ripartito in parti uguali tra gli stessi, pari alla differenza tra l’importo del profitto e del prodotto dei reati individuato in oltre 54 milioni di euro e l ‘importo delle somme di cui sopra sottoposte a sequestro presso RAGIONE_SOCIALE; c) infine, del prodotto del reato di autoriciclaggio, contestato al capo 8), ossia delle società RAGIONE_SOCIALE, consistente in una rivendita di tabacchi, RAGIONE_SOCIALE consistente in una rivendita di tabacchi, e della ditta individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ consistente in una rivendita di tabacchi; c) infine, il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., della società RAGIONE_SOCIALE, consistente in una rivendita di tabacchi.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo quattro distinti motivi, di seguito enunciati ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 40 -quinquies , d. lgs. n. 504 del 1995, non risultando configurabile il delitto di autoriciclaggio di cui ai capi 7) ed 8), quando faccia riferimento, come nel caso di specie, al reato presupposto di cui all’art. 40 -quinquies citato.
In sintesi, la difesa premette che l’autoriciclaggio richiede che i beni provengano da delitto non colposo (secondo il tenore dell’art. 648 -ter.1, cod. pen. ). Il contrabbando ‘peculiare’ di cui all’art. 40 -quinquies d.lgs. 504/1995, così come contestato, ha natura contravvenzionale (con, nella forma più grave, l’arresto sino ad un anno), sicché non integra reato presupposto idoneo per l’autoriciclaggio. Il ricorso argomenta che il G.I.P. ha ricompreso tra i reati -presupposto, ai fini dell’autoriciclaggio, anche una contravvenzione, qualificazione incompatibile con il necessario titolo delittuoso della provenienza (secondo il dato testuale dell’art. 648 -ter.1 cod. pen.). Ne consegue la richiesta di annullamento del sequestro nella parte in cui assume l’autoriciclaggio fondato su provvista proveniente dal capo 2).
2.2. Deducono, il secondo ed il terzo motivo (che, attesa l ‘ omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi, meritano congiunta illustrazione), il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, per essere stato convalidato il sequestro anche con riferimento all’annualità 2023, per la quale risultava comunque presentata la dichiarazione dei redditi entro il termine utile; deducono altresì il correlato vizio di violazione di legge in relazione all’art. 5, comma 2, d. lgs. n 74 del 2000, per aver il GIP disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del prodotto del reato di autoriciclaggio di
cui al capo 7) considerando provento del reato presupposto anche l’importo di 609.540,96 euro integrato dalla dichiarazione dei redditi della società RAGIONE_SOCIALE per l’annualità 2023, in realtà presentata in tempo utile sebbene erroneamente indicata come omessa.
In sintesi, osserva la difesa che la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO di RAGIONE_SOCIALE 04 è stata presentata il 16.1.2025, entro 90 giorni dalla scadenza del 30.11.2024; per l’art. 5, co. 2, d.lgs. 74/2000, tale dichiarazione non si considera omessa, con conseguente insussistenza del reato per il 2023 e illegittimità del sequestro diretto sul relativo profitto (€ 609.540,96) ricompreso nel totale € 874.740,89 (capi 3, 5, 6). Il difensore rappresenta che tale dato risulta dallo stesso decreto del P.M., pag. 72, ed è riprodotto in atti. Di conseguenza (terzo motivo), se cade l’anno 2023 quale reato -presupposto ex art. 5, devono essere espunti anche i corrispondenti proventi dal ‘prodotto’ dell’autoriciclaggio (capo 7), per pari importo € 609.540,96. Si chiede quindi l’annullamento del sequestro per equivalente nella parte in cui ha considerato fra i proventi presupposto anche la quota 2023.
2.3. Deducono, infine, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge per aver il GIP disposto la confisca per equivalente illegittimamente duplicando il vincolo ablativo, dapprima disponendo il sequestro per equivalente in relazione al profitto dell’autonomo reato di omessa dichiarazione ex art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, oggetto dei capi di imputazione sub 3), 5) e 6) e, successivamente, in relazione al prodotto del delitto di autoriciclaggio di cui al capo 7), ancorché coincidente, oltre che con il profitto del reato di contrabbando di cui al capo 2), anche con il profitto dei proventi derivanti dal medesimo illecito ex art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, inteso stavolta quale reato presupposto dell’autoriciclaggio.
In sintesi, vi sarebbe una violazione di legge processuale (art. 321, co. 2, cod. proc. pen.) e sostanziale (artt. 648 -ter.1 e 648 -quater, cod. pen.), per illegittima duplicazione del vincolo: una prima volta sul profitto dei capi 3, 5, 6 (art. 5), una seconda volta sul ‘prodotto’ dell’autoriciclaggio (capo 7) nel quale il giudice avrebbe incluso gli stessi proventi dei reati presupposto, con rischio di apprensione ‘doppia’ del medesimo valore. In sostanza, l’ordinanza, oltre a colpire per equivalente il profitto dei reati ex art. 5 (capi 3, 5, 6), ha disposto un ulteriore sequestro per equivalente sul prodotto dell’autoriciclaggio (capo 7) calcolato sulla somma dei proventi dei reati presupposto, generando così una seconda ablazione del medesimo valore economico (salva la sola detrazione del già sequestrato in via diretta). La difesa richiama, a conforto, giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., n. 13793 dell’ 8.4.2025) che non legittima il raddoppio del vincolo laddove il valore riferito al reato derivato coincida con quello del reato presupposto.
È pervenuta requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte in data 21 ottobre 2025, cui si è riportato in sede di discussione orale, con cui chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro disposto in relazione al delitto di autoriciclaggio del profitto derivante dal reato di cui all’art. 40 -quinquies d.lgs. 504 del 1995 e rigettarsi il ricorso nel resto.
Secondo il PG, appare fondato il primo motivo, attesi i limiti edittali di uno (art. 40-quinquies d.lgs. 504/1995) dei due reati ipotizzati come presupposto del delitto di autoriciclaggio, inferiori a quelli previsti dalla disposizione di cui all’art.648te r.1 c.p. Inammissibili appaiono il secondo e terzo motivo, introducendo una questione di fatto (la sussistenza di una dichiarazione reddituale relativa ad una delle annualità in contestazione) che non risulta essere stata proposta in sede di riesame e che dunque non è suscettibile di essere introdotta in sede di legittimità nelle forme di uno dei vizi denunciabili ai sensi dell’art 606 c.p.p. Infondato appare infine il quarto motivo, attesa la possibilità giuridica di sottoporre a vincolo la somma indicata in relazione a tutte le fattispecie contestate (in quanto corrispondente sia al profitto dei reati presupposti sia al prodotto dell’autoriciclaggio), fermo restando che ogni duplicazione dovrà essere esclusa una volta raggiunta -in sede esecutiva -la concorrenza di tale somma.
In data 28 agosto 2025 è pervenuta richiesta di trattazione orale nell’interesse di tutti i ricorrenti a firma dell’AVV_NOTAIO , autorizzata con provvedimento del presidente titolare del 4 settembre 2025. In data 7 novembre 2025 è pervenuta altresì una memoria di replica alla requisitoria scritta del PG a firma dell’AVV_NOTAIO , con cui si insiste per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, oggetto di trattazione orale a seguito della tempestiva richiesta difensiva, sono fondati nei limiti di cui si dirà oltre.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Si premette che agli indagati sono contestati, per quanto qui di interesse: a) il reato di cui all’art. 40 -quinquies (capo 2), d. lgs. n. 504 del 1995 (si sostiene che la società RAGIONE_SOCIALE, amministrata di fatto dagli indagati, avrebbe acquistato da RAGIONE_SOCIALE tabacchi per € 53.736.410,92 e li avrebbe rivenduti in nero a una lunga serie di tabaccai/patentini non autorizzati a rifornirsi da RAGIONE_SOCIALE né RAGIONE_SOCIALE era autorizzata a vender loro , stante l’ autorizzazione limitata alla vendita al dettaglio al consumatore); b) il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 (capi 3, 5, 6 ), ossia l’ omessa presentazione delle dichiarazioni (II.DD. 2021 -2022,
IVA 2023) su volumi d’affari desunti dall”aggio’ del 10% teoricamente dovuto e da un prospetto acquisti 2021 -2025; c) il reato di cui all’art. 648 -ter.1, cod. pen. (capi 7 -8), ossia il reato di autoriciclaggio, stante il reimpiego sui conti RAGIONE_SOCIALE 04 dei proventi delle condotte illecite per nuovi acquisti da RAGIONE_SOCIALE (c.d. ciclo chiuso) e acquisizioni societarie (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) per € 111.503,00 .
2.2. Con particolare riferimento a tale motivo, s ul piano normativo, l’art. 40 -quinquies citato punisce la vendita senza autorizzazione o acquisto da soggetti non autorizzati, con sanzione amministrativa salvo soglie quantitative che integrano il reato contravvenzionale. Il comma 3 del citato articolo prevede infatti che ‘ 3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da euro 25 a euro 64 ‘.
2.3. Il GIP ha individuato come reati -presupposto dell’autoriciclaggio sia l’art. 40 -quinquies sia l’art. 5 d.lgs. 74/2000, e sottopo sto a vincolo il ‘prodotto’ dell’autoriciclaggio (quote/aziende acquisite) e, in via sostitutiva, il valore corrispondente, richiamando principi affermati in sede di legittimità sul calcolo del prodotto/profitto nei reati di riciclaggio/reimpiego.
2.4. Si noti, tuttavia, che la lettera dell’art. 648 -ter.1, cod. pen. richiede proventi da delitto non colposo. È ben vero che il comma secondo del medesimo articolo prevede che ‘ La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ‘, ma nel caso di specie, il comma 3 dell’art. 40 -quinquies , d. lgs. n. 504 del 1995 prevede una contravvenzione punita con l’arresto di un anno nel massimo, non essendo quindi soddisfatto il requisito normativamente previsto (‘ contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ‘).
2.5. La parte di ‘provvista’ derivante solo dall’art. 40 -quinquies (contravvenzione) non può dunque sorreggere di per sé l’autoriciclaggio. Rimane, però, autonomo e sufficiente a fungere da reato -presupposto l’art. 5 d.lgs. 74/2000 (delitto), espressamente richiamato nella rubrica e nella motivazione del GIP.
2.6. Ne discende che la censura è fondata con riferimento al reato di cui all’art. 40 -quinquies , d. lgs. n. 504 del 1995 : l’ordinanza avrebbe dovuto circoscrivere il perimetro dell’autoriciclaggio ai proventi dei delitti tributari, espungendo la componente strettamente riferibile al l’art. 40 -quinquies in quanto tale. Ciò incide sulla quantificazione del ‘prodotto/profitto’ autoriciclaggio, ma non
elide in radice il fumus del capo 7 -8, che può reggere sulla sola violazione tributaria.
2.7. Ne consegue l’ annullamento parziale sul punto, con rinvio per rideterminare il perimetro e l’ammontare del vincolo per il delitto di autoriciclaggio in esclusivo riferimento ai proventi dei delitti (art. 5 d.lgs. 74/2000), detraendo la porzione afferente al solo art. 40 -quinquies , citato.
Il secondo ed il terzo motivo, già congiuntamente illustrati, sono invece infondati.
3.1. Il capo 6 della rubrica, per come cristallizzato dall’ordinanza, concerne l’omessa dichiarazione IVA 2023 (imponibile € 2.770.685,97; IVA € 609.550,96), con consumazione il 29.7.2024 (termine di riferimento IVA). Il GIP quantifica il profitto dei reati ex art. 5 (anni 2021 -2023) in € 874.740,89 e, richiamate le regole della confisca per equivalente (art. 12 -bis d.lgs. 74/2000; Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 -02, sul nesso di diretta derivazione), ha disposto il sequestro.
3.2. La difesa richiama correttamente il comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 74/2000, ma argomenta sulla dichiarazione dei redditi NUMERO_DOCUMENTO (II.DD.), mentre il capo 6 formulato dal PM e su cui il GIP si è pronunciato attiene alla dichiarazione IVA 2023, per la quale opera una diversa scadenza legale: la finestra dei 90 giorni va dunque computata sul termine IVA, non su quello ‘redditi’ (II.DD.).
3.3. La prova d’aver presentato la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dal 30.11.2024 non neutralizza l’omessa dichiarazione IVA consumata al 29.7.2024: la doglianza è, dunque, inconferente rispetto all’oggetto del capo 6.
La dichiarazione IVA va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento : l’ art. 8, DPR 22 luglio 1998, n. 322 , nell’indicare il termine di presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto , stabilisce che ‘ per l’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017’ la presentazione deve avvenire ‘ tra il 1° febbraio e il 30 aprile ‘.
3.4. È ben vero che l’ordinamento consente la presentazione della c.d. dichiarazione unificata, ammessa solo per i soggetti IRES (società di capitali ed enti) che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che devono presentare sia il modello Redditi SC sia la dichiarazione IVA annuale. In tal caso, la dichiarazione IVA non va presentata separatamente entro il 30 aprile, ma viene inclusa nel modello Redditi SC, secondo le regole dell’art. 8 del D.P.R. 322/1998. Se il contribuente sceglie la dichiarazione unificata, non deve dunque inviare il modello IVA entro aprile, ma lo trasmette insieme al modello Redditi entro il
termine ordinario di quest’ultimo , quindi il 31 ottobre per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare .
3.5. Nella specie, tuttavia, dagli atti valutabili da questa Corte, non risulta che la società RAGIONE_SOCIALE sia un soggetto che ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare .
Occorrerebbe, anzitutto, verificare lo statuto societario in cui è indicata la data di chiusura dell’esercizio (laddove, infatti, se fosse previsto un esercizio ‘a cavallo’ , ad es. 1° luglio -30 giugno, il periodo non coinciderebbe con l’anno solare); in secondo luogo, occorrerebbe verificare il bilancio approvato (se il bilancio si riferisce a un esercizio chiuso il 31 dicembre, il periodo è solare, mentre, se la società è stata costituita a fine anno, il primo esercizio può essere ultrannuale, ad es. 3 dicembre 2020 -31 dicembre 2021, ma dal secondo esercizio in poi può coincidere con l’anno solare ); in terzo luogo, andrebbe verificata anche la durata del periodo (anche se termina il 31 dicembre, infatti, se la durata è superiore a 365 giorni, c.d. esercizio ultrannuale, il periodo non si considera coincidente con l’anno solare).
3.6. In difetto di tali elementi, allo stato, deve ritenersi corretta la consumazione al 29/07/2024, in quanto al termine di scadenza, 30/04/2024, vanno aggiunti 90 gg. ex art. 5, d. lgs. n. 74/2000, sicché il reato era già consumato alla data (tardiva) di presentazione della dichiarazione IVA, ossia il 30/11/2024.
3.7. Diversamente dalla dichiarazione IVA, invece, la dichiarazione IRES (Modello Redditi SC) va presentata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta: l’ art. 2, comma 2, DPR n. 322/98, stabilisce infatti come arco temporale quello che intercorre ‘ a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta ‘ .
3.8. Questa Corte, peraltro (arg. ex Cass. civ., Sez. U., 08/09/2016, n. 17757, Rv. 640943 -01) ha chiarito che la dichiarazione IVA e la dichiarazione dei redditi (IRES/IRPEF) sono obblighi distinti, con termini autonomi e con effetti diversi anche in caso di omissione o presentazione tardiva. In particolare, la dichiarazione IVA ha una funzione riepilogativa delle operazioni attive e passive, mentre la dichiarazione dei redditi attiene alla determinazione del reddito imponibile. La Corte ha anche ribadito che il credito IVA può essere riportato anche in assenza di dichiarazione, mentre per le imposte sui redditi la mancata presentazione della dichiarazione preclude l’emersione del credito stesso. Altrettanto ha stabilito la Cassazione in sede penale (arg. ex Sez. 3, n. 13275 del 05/03/2021, Talia, Rv. 280897 – 01), precisando che la presentazione della
dichiarazione IVA e della dichiarazione IRES per il medesimo anno d’imposta integra due distinti obblighi dichiarativi e, in ambito penale, due distinti reati in caso di violazione (ad esempio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti).
3.9. Anche l’importo che la difesa chiede di espungere (€ 609.540,96) coincide con l’IVA P_IVA e non con l’ IRES 2023: ciò conferma il disallineamento tra motivo e contenuto della misura.
Il motivo è manifestamente infondato (o, comunque, inammissibile sia per carenza di specificità sia perché proposto fuori dalle condizioni di legge, ex art. 325, c.p.p. quanto al travisamento del thema decidendum ), poiché non attacca il capo 6 nella sua reale declinazione (dichiarazione IVA).
3.10. Ne discende, conseguentemente, l’inammissibilità anche del terzo motivo. Poiché il secondo motivo, infatti, non coglie nel segno (il capo 6 è relativo alla presentazione della dichiarazione IVA), viene meno la premessa logica della doglianza derivata: anche il terzo motivo risulta inammissibile.
4. Il quarto motivo è invece fondato.
4.1. Nella motivazione dell’ordinanza, il GIP afferma per i reati ex art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, che, trattandosi di risparmio d’imposta, la confisca deve essere per equivalente ai sensi dell’art. 12 -bis , d. lgs. n. 74 del 2000 (richiamando le già citate Sezioni Unite Massini, n. 13783/2025) e, al contempo, quantifica unitariamente il ‘prodotto/profitto’ dei reati -presupposto e dell’autoriciclaggio in € 54.611.151,81. Nel dispositivo, al punto 1, ha ordiNOME il sequestro di somme nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE sino a concorrenza di € 53.736.410,92 ( art. 40 -quinquies) e sino a concorrenza di € 874.740,89 (art. 5) , per un importo complessivo pari ad € 54.611.151,81; al punto 2 ha disposto il sequestro preventivo per equivalente ‘ pari alla differenza tra l’importo del profitto e del prodotto (€ 54.611.151,81) e l’importo delle somme di cui al capo che precede sottoposte a sequestro presso RAGIONE_SOCIALE ‘, ripartito pro -capite tra gli indagati; al punto 3, infine, ha disposto il sequestro del ‘prodotto’ dell’autoriciclaggio (quote/aziende).
4.2. La struttura per scaglioni adottata (sequestro ‘diretto’ su c/c RAGIONE_SOCIALE 04 fino a capienza; per equivalente solo sulla differenza residua) mira, in astratto, a evitare duplicazioni fra sequestro preventivo in forma diretta e per equivalente. L’ordinanza, cioè, non dispone due sequestri ‘integrali’ sul medesimo importo, ma uno diretto e un eventuale residuo per equivalente.
4.3. Nel punto 1 si parla di ‘profitto del reato’ anche per l’art. 5, ma in motivazione si riconosce che, per il risparmio d’imposta, l’aggancio corretto è solo per equivalente (art. 12 -bis , d. lgs. n. 74 del 2000): la formula del dispositivo in
effetti ingenera equivoci sull’ an e la natura (diretto o per equivalente) del vincolo riferibile all’art. 5 , d. lgs. n. 74 del 2000.
4.4. Il punto 2 cumulando ‘profitto e prodotto dei reati’ per un ammontare complessivo di € 54.611.151,81 rischia, sul piano contabile, di comprendere nuovamente la quota € 874.740,89 se questa non fosse già interamente coperta dal sequestro di cui al punto 1 (capienza conti RAGIONE_SOCIALE 04).
4.5. In altri termini, se i conti non fossero capienti (elemento di cui non vi è evidenza agli atti valutabili da questa Corte) , l”eccedenza’ verrebbe presa una volta sotto forma di sequestro per equivalente in relazione all’ art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000 (secondo la motivazione) e di nuovo come differenza nel calcolo unitario del punto 2.
4.6. Occorre, dunque, una chiara imputazione dei valori per evitare sovrapposizioni. Va inoltre recepita l’indicazione, richiamata anche in motivazione, per cui non è consentito sommare due volte il medesimo valore: una come profitto del reato -presupposto, l’altra come prodotto dell’autoriciclaggio (linea condivisa dalla giurisprudenza evocata nelle stesse difese).
4.7. Ne discende, pertanto, l’ accoglimento del motivo, conseguendone l’ annullamento con rinvio al GIP in diversa composizione personale, in modo da colmare il deficit argomentativo evidenziato, ossia al fine: (i) di precisare che per l’art. 5 d.lgs. 74/2000 la misura è solo per equivalente (art. 12 -bis , d. lgs. n. 74 del 2000) e deve essere esposta separatamente; (ii) nel calcolo del punto 2 (differenza), di neutralizzare ogni ‘doppio conteggio’ del medesimo valore (sia per la quota ex art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, sia, una volta accolto il primo motivo, per la parte riferibile solo al 40 -quinquies , d. lgs. n. 504 del 1995).
L ‘ impugnata ordinanza, per le ragioni esposte, deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti supra individuati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’ammontare del disposto sequestro e rinvia, sul punto, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso, il 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME