Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50012 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50012 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a MONTALBANO JONICO avverso l’ordinanza in data 13/04/2023 del TRIBUNALE DI POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso nel senso di respingere il ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO che, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite dei propri difensori, impugna l’ordinanza in data 13/04/2023 del Tribunale di Potenza, che in sede di riesame avverso l’ordinanza in data 16/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Potenza, ha ritenuto assorbita la condotta di cui al capo 2) nella contestazione di cui al capo 1); ha riqualificato la fattispecie di cui al capo 1), rispetto alla posizione di COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen.; ha escluso le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 7 e 625 n 2 cod. pen. contestate in relazione al capo 3); ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod. pen. contestata in relazione al capo 5); ha riqualificato la condotta contestata al capo 7) quale truffa ai danni dello Stato aggravata ai sensi dell’art. 61, comma primo, nn. 2, 7 e 9 cod. pen.; ha escluso l’imputazone di cui al capo 8)
e ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per tali contestazioni e per quella di associazione per delinquere contestata al capo 9) e per i reati di autoriciclaggio di cui al capo 6).
Deduce:
Inosservanza di norma processuale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.
1.1. La prima parte del motivo si rivolge ai capi 1) e 4) al cui riguardo il ricorrente assume l’insussistenza dei requisiti richiesti per ritenere configurato il reato di riciclaggio.
1.1.1. A tale proposito evidenzia, anzitutto, come manchi la motivazione in relazione alla condotta di occultamento, con riguardo alla posizione di COGNOME NOME e con particolare riferimento alla condotta di ripulitura del veicolo IVECO e alla sua consapevolezza circa la provenienza delittuosa del denaro prelevato dal conto corrente indicato al capo 1).
1.1.2. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata anche nella parte in cui il tribunale attribuisce alla COGNOME la qualifica di coadiutore di fatto, così valorizzando una funzione svolta clandestinamente, contra legem. Aggiunge che l’esercizio di fatto della funzione di coadiutrice della COGNOME doveva essere quantomeno nota anche agli autori del riciclaggio, non potendosi altrimenti ricavare la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro.
1.1.3. Sempre con riguardo ai due capi d’imputazione in esame, il ricorrente sostiene che il conto corrente descritto nell’imputazione non era stato oggetto di ablazione, essendo rimasto nella disponibilità di COGNOME NOME, così che non poteva configurarsi il qualificato possesso rilevante ai fini del peculato.
La difesa sottolinea che «il rilievo è pregnante proprio in ragione del fatto che la signora COGNOME ha sempre potuto operare sul conto corrente n. 1000/998, senza limite alcuno, sicché esso COGNOME non poteva avere né ha mai avuto la consapevolezza che vi fosse un vincolo cautelare».
1.2. Con riguardo al capo 3) il ricorrente sostiene che non è possibile configurare l’ipotizzato furto, mancando il requisito dell’altruità delle fragole, s avendo riguardo all’avvenuta dimostrazione dell’acquisto deile piantine comprovato con la fattura del 28.9.2022 n. NUMERO_DOCUMENTO intestata alla RAGIONE_SOCIALE, sia considerando le dichiarazioni di COGNOME NOME, che ha riferito dell’acquisto e della coltivazione delle stesse.
1.3. In relazione al capo 5) il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe dovuto escludere le aggravanti di cui all’art. 61, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen..
Con particolare riguardo all’aggravante c.d. teleologica, precisa come lo stesso GRAGIONE_SOCIALEp. abbia escluso l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e di un’associazione per delinque; -di tipo mafioso.
1.4. Il vizio di omessa motivazione viene denunciato anche con riguardo all’ipotesi di autoriciclaggio contestata al capo 6), al cui proposito si assume la mancanza degli elementi dai quali ricavare che COGNOME NOME abbia avuto ruoli gestori nell’ambito della nuova compagine societaria.
Sostiene che l’ordinanza impugnata non reca alcun passaggio dal quale trarre gli elementi dimostrativi della sussistenza del delitto di cui all’art. 648-te cod. pen..
1.5. Anche con riguardo alla truffa ai danni della Stato così come contestata al capo 7) il ricorrente lamenta l’assenza di qualsivoglia riferimento alla condotta partecipativa di COGNOME NOME, al di là di generici riferimenti di contatti con posteggianti.
Anche in questo caso si nega la configurabilità dell’aggravante teleologica.
1.6. Con riguardo al reato di associazione per delinquere contestato al capo 9) sostiene che le condotte contestate agli indagati non sono riconducibili al paradigma normativo de reato associativo.
A tal fine evidenzia come l’accordo tra gli indagati, così come descritto nella stessa imputazione provvisoria, ha una finalità ben determinata, che viene indicata dalla pubblica accusa nella volontà di provocare il default dell’azienda amministrata al fine di far recuperare ai COGNOME il controllo della fetta di mercato ortofrutticol vantato prima del sequestro.
Rimarca, dunque, come sia la stessa pubblica accusa che individua uno scopo specifico, ben definito e determinato, dalla cui realizzazione consegue la risoluzione dell’accordo.
Aggiunge che lo scopo indicato dall’accusa risulta congetturale.
Violazione di legge e vizio di contraddittorietà e di illogicità dell motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
In questo caso si assume che il tribunale non ha scrutinato adeguatamente i requisiti dell’attualità e concretezza del pericolo di recidivanza, avendo riguardo alla personalità dell’indagato, alle modalità del fatto e alla documentata ablazione di qualsiasi bene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nel senso di seguito specificato.
1.1. Risulta fondata, anzitutto, la denuncia di omessa motivazione con riguardo ai capi 1, 4 e 6.
1.2. Con riguardo al capo 1, va premesso che il tribunale ha ritenuto che la condotta di intestazione fittizia contestata al capo 2) dovesse ritenersi assorbita in quella di cui al capo 1), precisando che doveva ritenersi configurata l’ipotesi di riciclaggio a carico “dei congiunti della COGNOME“, in quanto concorrenti nel reato di a utc riciclagg io.
3 COGNOME
Ciò premesso, la difesa ha fondatamente contestato che il Tribunale non ha indicato la condotta in concreto realizzata da COGNOME NOME per concorrere nella condotta di autoriciclaggio e per commettere -quindi- il reato di riciclaggio.
Va preliminarmente rilevato le condotte in concreto attribuite a COGNOME NOME non si evincono dalla lettura del capo d’imputazione in esame, nel quale sono cumulativamente contestati, in un’unica rubrica nominativamente intestata a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME il reato di riciclaggio e quello di autoriciclaggio; in tale capo d’imputazione, inoltre, il tribuna ha ritenuto che fossero assorbite anche le condotte descritte al capo 2, nel quale veniva in origine contestato il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In tale complessa struttura della contestazione, non si rinviene la specificazione dei reati in concreto attribuiti ai vari indagati menzionati nella rubrica.
Tanto vale in particolar modo in relazione alla posizione di COGNOME, al cui riguardo il tribunale dichiara di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 648-bis pen., menzionando condotte di occultamento sostanziatesi nell’acquisto di un trattore agricolo e nella costituzione di una società; tali condotte, però -lasciando impregiudicata ogni considerazione circa il loro rilievo penalistico- sono ricondotte dallo stesso tribunale “ai figli della donna” (pag. 32), ma non anche a COGNOME NOME, ossia al marito della donna.
Rimane così irrisolto il tema della esatta individuazione delle condotte ascritte a COGNOME NOME, visto che il tribunale non specifica quali condotte in concreto ha ritenuto che nei suoi confronti dovessero essere riqualificati ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., dopo l’assorbimento nel capo 1 delle condotte descritte al capo 2.
L’ordinanza va perciò annullata su tale capo, con rinvio al tribunale che avrà il compito di ritagliare la condotta ascritta a COGNOME NOME a titolo di riciclaggi tra le molteplici descritte nel capo 1), così come risultante all’esito dell’assorbimento delle condotte descritte al capo 2.
1.3. La lacuna motivazionale diventa ancor a) più ampia in relazione ai capi 4) e 6), nei quali vengono contestati cumulativamente autoriciciaggio e Oj reimpiego (capo 4) e Ci reimpiego (capo 6) in una rubrica nominativamente intitolata -in entrambi i capi- a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A parte tale rilievo preliminare, va comunque osservato come nell’ordito dell’ordinanza impugnata non sia rintracciabiie una motivazione chiaramente riferibile a tali capi d’imputazione e come -conseguentemente- manchi alcuna indicazione circa le condotte in concreto imputata a COGNOME NOME.
Da qui la fondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione in
relazione a tali capi, con il conseguente annullamento con rinvio al tribunale, che avrà il compito di colmare la rilevata lacuna motivazionale.
Con riguardo al capo 3 e al capo 5, il ricorrente espone motivi in parte non consentiti, in parte aspecifici.
Con riguardo all’altruità delle fragole, il tribunale ha valorizzato l dichiarazioni rese da COGNOME NOME e i servizi di osservazione della Guardia RAGIONE_SOCIALE, con motivazione che non si espone a censure.
Il ricorrente, a tale riguardo, oppone una ricostruzione del fatto alternativa a quella del tribunale, esponendo valutazioni di merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità.
Con riguardo alla non configurabilità dell’aggravante teleologica e dell’entità del danno provocato alla persona offesa, il motivo si mostra aspecifico, in quanto privo di correlazione con la sentenza impugnata.
In esso, invero, si osserva che è stata esclusa la configurabilità di un’associazione ex art. 416-bis cod.pen., così risaltando un elemento che non ha nessuna correlazione con la contestazione delle aggravanti.
Essa, invero, certamente non riguarda l’entità del danno, visto che l’aggravante è stata esclusa rispetto al capo 3) dal Tribunale, mentre rispetto al capo 5) la difesa nulla espone; ma tale argomentazione neanche può ricondursi all’aggravante teleologica, pure contestata perché il reato veniva commesso per consolidare -tra l’altro- il profitto del reato di riciclaggio.
In relazione al capo 7) occorre previamente verificare la correttezza della qualificazione giuridica, in quanto il tribunale ha ritenuto trattarsi di una truffa danno dello Stato, ai sensi dell’art. 640, comma secondo, cod. pen..
Il tribunale perviene a tale conclusione sul presupposto che «ad essere danneggiata è stata l’azienda RAGIONE_SOCIALE, sottoposta da amministrazione giudiziaria e dunque destinata ad essere acquisita al patrimonio dello Stato».
Secondo il tribunale, dunque, la truffa in questione deve considerarsi commessa in danno dello Stato in ragione della finalità di confisca del sequestro.
La motivazione del tribunale -per come correttamente sottolineato dalla difesa- evoca la sussistenza di un sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia di un sequestro con finalità di confisca.
Epperò, nel caso in esame il sequestro non è stato disposto con finalità di confisca, ma con finalità impeditive, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen..
Vale rimarcare come tale tipologia di sequestro differisca da quello con finalità di confisca, atteso che la sua finalità è quella di evitare il pericolo che libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero che possa agevolare la commissione di altri reati, ma non anche quella di preservare il bene o l’azienda in attesa della confisca.
A
Finalità quest’ultima, propria del sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen..
Peraltro, la sussistenza della truffa è stata esclusa anche con riguardo a tale seconda fattispecie, essendosi già affermato che non integra il delitto di truffa in danno dello Stato la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l’esito dell’alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all’accertamento del reato di cui all’art. 186 cod. strada, in ragione dell’assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria (Sez. 2, n. 5489 del 24/09/2019, dep. il 2020, COGNOME, Rv. 278370 – 01).
In sostanza, gli artifizi e raggiri indubbiamente posti in essere non hanno determinato ex se un danno patrimoniale allo Stato in quanto il bene non è ancora acquisito al patrimonio dello Stato, essendo a tal fine necessario un ulteriore provvedimento che è, appunto, la confisca.
Perciò, va ribadito il risalente ma pacifico principio per cui, nell’ipotesi di truffa, il “danno patrimoniale” che può essere preso in considerazione è solo quello che è conseguenza immediata e diretta del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza successiva al reato medesimo (Sez. 2, Sentenza n. 8795 del 21/06/1985 Rv. 170630-01).
Deve pertanto concludersi affermando che manca la possibilità strutturale di configurare una truffa in danno dello Stato, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione a tale capo.
Una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen., deve essere dichiarata la cessazione dell’efficacia della misura cautelare disposta in relazione a tale titolo di reato, in quanto la pena edittale massima comminata per la truffa ex art. 640, comma primo, cod. pen. è pari a tre anni e, quindi, non è superiore alla pena di tre anni per come richiesto dall’art. 280, comma 1, cod. proc. pen. come condizione di applicabilità delle misure coercitive, non rilevando -per come disposto dall’art. 278 cod. proc. pen.- la contestazione delle aggravanti comuni.
Tale esito assorbe ogni questione relativa alla partecipazione di COGNOME al fatto.
I motivi esposti in relazione alla configurabilità dell’associazione per delinquere contestata al capo 9) sono infondati.
4.1. Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza di un’associazione per delinquere tra componenti della stessa compagine familiare avente un programma delittuoso indeterminato in ragione del profilo di operatività delle attività di amministrazione
giudiziaria e ha poi collocato all’interno di detta struttura organizzativa ciascuno dei partecipanti, individuandone il ruolo diretto alla commissione di una indeterminata serie di reati-fine.
Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, si ha concorso di persone nel reato continuato allorquando l’accordo criminoso sia occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724-01).
Detta distinzione non è stata affatto trascurata dal Tribunale che ne ha fatto corretta applicazione, laddove ha rimarcato la sistematicità del modus operandi dei compartecipi, che attraverso modalità perfezionatesi nel tempo, hanno provveduto regolarmente, secondo un preciso programma criminoso, alla sottrazione dei ricavi della società amministrata nei rapporti di conto-vendita sui mercati, trasferendo quote di ricavi a “RAGIONE_SOCIALE“.
4.2. Ritiene il Collegio che il carattere della sistematicità delle condotte, tese all’arricchimento di tutti i partecipi ai danni dell’amministrata e volte al realizzazione di un programma illecito che non contempli la predeterminazione del momento terminativo, depone inevitabilmente per la sussistenza del reato associativo anche quando la “vittima” (ovvero il danneggiato) preso di mira sia sempre e soltanto una sola persona (fisica o giuridica), ben potendo detto obiettivo costituire, come nella fattispecie, l’oggetto del programma criminoso comune, indeterminato quanto al numero di reati da commettere ed il tempo di loro commissione.
4.3. Invero, può dirsi che attraverso il sistema concordato e messo a punto da tutti i compartecipi (membri della famiglia COGNOME; maestranze infedeli, posteggiatori), lo scopo avuto di mira dagli indagati non sia stato quello di portare l’amministrata alla decozione – evento, al più, indiretto, probabile conseguenza dei reiterati saccheggi – bensì quello di procurarsi fonti continuative ed indeterminate di guadagni illeciti: per i COGNOME, la “cagnotta” e, in un futuro indefinito e pi lontano, la riconquista del mercato ortofrutticolo attraverso altra e “pulita” società familiare e per gli altri, ricavi marginali maggiori ottenuti attraverso vendite a prezzi apparentemente ribassati, a scapito della reale venditrice, ossia l’amministrata. Queste conclusioni consentono di smentire l’assunto di essere al cospetto di un accordo “limitato” alla spoliazione del patrimonio ovvero alla determinazione dello
stato di crisi dell’RAGIONE_SOCIALE NOME, evocativo di un indimostrato accordo “a tempo”, incompatibile con le previsioni di cui all’art. 416 cod. pen.
Ne deriva infine – come, condivisibilmente concluso dalla Procura generale che le singole condotte delittuose non realizzano reati singoli, ancorché unificati dal medesimo disegno criminoso, ma fanno parte di un programma a lunga e indefinita scadenza, concordato a monte e perseguito attraverso una struttura organizzativa ad hoc, frutto dell’evoluzione dell’originario modus operandi della famiglia COGNOME.
4.4. Quanto alla partecipazione di COGNOME NOME al sodalizio, va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta i compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dat adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01).
Orbene nel caso in esame tale completa valutazione degli elementi appare essere stata compiuta dai tribunale; invero l’impugnata ordinanza contiene una lunghissima e particolareggiata esposizione di fatti circa il funzionamento del sodalizio e il ruolo assunto dai singoli partecipi e, tra questi, quello assunto dall’odierno ricorrente.
A fronte di ciò, le argomentazioni spese dalla difesa si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa a quella del Tribunale, così sollevando questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.
L’esito decisorio fin qui raggiunto, modificando la piattaforma posta a base della misura cautelare, impone la rivalutazione delle esigenze cautelari a carico di COGNOME NOME e a tal fine l’ordinanza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione al capo 7) quanto all’aggravante di cui all’art. 640/2 n. 1 c.p. e, per l’effetto, dispone la cessazion dell’efficacia della misura cautelare per tale titolo; annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 1 – 4 – 6 nonché in relazione alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza -Sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen. e manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. Esec. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il President