Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28876 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28876 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1122/2025
UP – 10/07/2025
R.G.N. 13044/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte d’appello di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce violazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di autoriciclaggio,
La Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alle doglianze con cui la difesa aveva denunciato la mancanza di prova documentale sulla provenienza illecita dei pezzi di ricambio di cui ai capi F), G) ed H), non essendo state acquisite le schede tecniche da cui desumere la comparazione tra tali pezzi ed il telaio dall’autovettura da cui provenivano.
Il ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nonchØ carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
1.Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
In tale situazione non può certo sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa, in quanto il ricorrente Ł stato messo nelle condizioni di difendersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio (ivi compreso il possibile coinvolgimento dell’Esposito nei delitti presupposti di furto, in relazione al quale la stessa difesa ha interloquito nel corso della discussione del giudizio di primo grado) così da predisporre strumenti adeguati di tutela, con conseguente palese infondatezza della censura difensiva.
3.Il terzo motivo Ł aspecifico e non consentito.
La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto dimostrato il reimpiego dei veicoli provento dei furti commissionati dall’Esposito, previa contraffazione mediante l’inserimento di componenti di veicoli incidentati o di seconda mano nonchØ la creazione della falsa documentazione necessaria all’iscrizioni dei veicoli così taroccati nei pubblici registri (vedi pagg. da 10 a 16 della sentenza impugnata e pagg. da 70 a 72 della sentenza di primo grado).
3.4. I giudici di appello, inoltre, hanno correttamente ritenuto che il ricorrente abbia impresso alle vetture di provenienza furtiva una ‘destinazione speculativa’, dapprima ‘taroccandole’ in modo da occultarne la provenienza delittuosa per poi venderle a terzi di buona fede ed ottenerne un profitto imprenditoriale.
4.Il quarto motivo Ł al contempo generico e non consentito.
5.Il quinto motivo Ł generico ed aspecifico.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti commessi approfittando della buona fede di clienti e soggetti fragili, le modalità particolarmente organizzate dell’azione e la professionalità mostrata dall’imputato nella gestione a fini criminali della sua attività di impresa (vedi pag. 16 della sentenza impugnata).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME