Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME NOME n. a Rieti il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 17/6/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso;
udito il difensore, sost. AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi, chiedendo l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma dell decisione del Gip del Tribunale di Asti in data 6/7/2021, riqualificato il delitto di rici ascritto al NOME come violazione degli artt. 640, 648ter.1 cod.pen., aggravati dagli ar 61 n. 7 e 61 bis cod.pen., aggravanti ritenute equivalenti all’attenuante di cui all’art. 648
comma 2, cod.pen. e alle già concesse attenuanti generiche, rideterminava in anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa la pena inflitta all’imputato.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore di NOME NOME, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 178, lett. c) cod.proc.pen. e vizio logico della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità an del reato di cui all’art. 648ter.1 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha operato la riqualificazione del delitto di riciclaggio originariamente contestato, parzialm accogliendo il gravame difensivo che aveva chiesto la derubricazione della fattispecie in quell di truffa, escludendo qualsiasi pregiudizio della difesa anche alla luce della descrizio nell’incolpazione delle condotte già costituenti il delitto presupposto. Nondimeno, ad avvis del ricorrente, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 521 codice di rit relazione alla riqualificazione del fatto anche alla stregua del delitto di autoriciclaggio avendo tenuto conto della diversità strutturale delle fattispecie incriminatrici. In partico difensore evidenzia che il delitto di autoriciclaggio sotto l’aspetto oggettivo presenta ris al delitto ex art. 648 bis cod.pen. un elemento di specialità per aggiunta, costituito reimpiego del provento del delitto presupposto e su detto aspetto il prevenuto non è mai stato messo nelle condizioni di difendersi. L’eterogeneità risulta ancor più marcata con riguardo a soggetto attivo dell’autoriciclaggio, autore del reato-fonte, mentre per il riciclaggio s identificazione è legislativamente esclusa. Aggiunge che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata in ordine al delitto ex art. 648ter.1 cod.pen. appare apodittico congetturale non risultando l’effettuazione di accertamenti ad opera della P.g. circa la effett operatività delle società estere riconducibili agli imputati ed emergendo dalla rogator espletata unicamente verifiche di carattere documentale riguardanti la sfera amministrativa delle società. Non risulta, inoltre, accertato se le somme di danaro in contestazione sian state reimpiegate in attività economiche o finanziarie come richiesto dalla norma incriminatrice. Ad avviso della difesa la creazione delle società estere ha costituito un me espediente per realizzare la truffa sicché la successiva disponibilità del danaro dalla stes proveniente doveva ritenersi riconducibile all’esimente di cui al comma 4 dell’art. 648ter. cod.pen; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussist dell’aggravante di cui all’art. 61bis cod.pen. Il difensore assume che la mancanza d accertamenti in ordine all’effettiva operatività all’estero delle società riconducibili all’i incide sulla sussistenza dell’aggravante della transnazionalità, che doveva essere esclusa. La motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito è apodittica e congetturale in quant
fondata su esiti intercettivi che nulla rivelano in ordine all’esistenza di un gruppo crim organizzato con ramificazioni all’estero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le censure difensive sono nel complesso inammissibili per manifesta infondatezza.
1.1 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l’attribuzione all’esit giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contes di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina l violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposiz alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti dell difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438-01; tra molte conformi, Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655-01; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Rv. 269666-01).
Si è ulteriormente chiarito in tema di correlazione tra accusa e sentenza che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 193 del 12/02/2018, Rv. 273204-01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 27809301).
1.2 Nella specie la stessa difesa ha sollecitato in sede di gravame la riqualificazio del fatto ai sensi dell’art. 640 cod.pen. argomentando in ordine al rapporto intercorrente reato presupposto e delitto di riciclaggio sicché, come correttamente ritenuto dalla Corte merito, avuto riguardo al tenore dell’incolpazione e all’accertato concorso del ricorrente reato presupposto, deve escludersi qualsiasi violazione del contraddittorio e dei diritt difesa, stante la prevedibilità dell’epilogo decisorio conseguente alla scissione del f unitariamente addebitato nelle sue componenti illecite, sussunte nelle fattispecie di truff autoriciclaggio, ben enucleate e ab origine individuabili, in ordine alle quali la difesa ha avuto modo di articolare le proprie deduzioni.
1.3 Né può trovare concordi l’assunto difensivo secondo cui la diversità struttural delle fattispecie ex art. 648bis e 648ter.1 cod.pen. avrebbe inciso sul compiuto e consapevole esercizio del diritto di difesa, leso dall’intervenuta riqualificazione. Giurisprudenza e do hanno escluso un rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648-bis (e 648-ter) c.p. e 648-ter.1 cod.pen., evidenziando che tra le due fattispecie vi è una relazione di eterogenei in quanto l’autoriciclaggio rispetto al riciclaggio presenta un elemento di specialità
aggiunta, atteso che il reimpiego del provento non è un tratto costitutivo del reato ex art. 6 bis cod.pen. mentre in relazione all’autore del reato l’eterogeneità è di natura contrappositi giacché il soggetto attivo dell’autoriciclaggio é l’autore del reato-fonte (o un concorren mentre quest’ultimo non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio.
Nella specie il concorso del COGNOME nel delitto di truffa in danno di RAGIONE_SOCIALE specificamente descritto nella prima parte dell’incolpazione mentre nella seconda le attività d trasferimento della somma lucrata in favore di società riferibili al prevenuto so dettagliatamente evidenziate sicché deve escludersi qualsivoglia imnnutazione del fatto rilevante ai sensi dell’art. 521 cod.proc.pen.
Manifestamente infondate risultano le censure in punto di giuridica configurabilità della fattispecie di autoriciclaggio. La difesa assume che non sia stata acquisita la prova d reimpiego della somma provento del delitto di truffa in attività economiche o finanziarie invoca, comunque, l’applicabilità nella specie dell’esimente di cui al comma 4.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che in tema di autoriciclaggio è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanzia speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovver società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407 02; n. 13352 del 14/03/2023, Rv. 284477 – 01, nello stesso senso quanto all’esclusione della clausola di non punibilità di all’art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. -attualmente previ al comma quinto della medesima norma-, Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, dep. 2023, Rv, 284390-01). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione a front trasferimento dell’importo complessivo di euro 388.000,00, provento della truffa, mediante tre bonifici alla società bulgara RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal NOME sotto il falso nome NOME. La mancata effettuazione di specifici accertamenti in ordine all’operativi della compagine prima destinataria delle somme bonificate non incide sulla configurabilità dell’illecito in quanto il conferimento ad una struttura societaria si caratterizza per il di destinazione alla realizzazione degli scopi sociali di natura economica.
Quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della transnazionalità la Corte di merito (pag. 28 e segg.) ha evaso le doglianze difensive con argomenti che non prestano il fianco a censura avendo chiarito, alla luce delle emergenze processuali, che il prevenuto, unitamente ai correi COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME aveva realizzato una vera e pro organizzazione che non si era limitata alla creazione della soc. RAGIONE_SOCIALE al fine dell commissione della truffa ma anche predisposto un reticolo di società estere collegate,
accomunate dall’oggetto sociale e destinatarie del trasferimento del profitto del delitto truffa. La sentenza impugnata ha richiamato in proposito non solo l’esito delle intercettazion dalle quali emerge la preoccupazione del ricorrente che le indagini potessero estendersi all’estero ma anche le dichiarazioni della COGNOME in ordine agli interessi extranazional complici.
3.1 Questa Corte è ferma nel ritenere, in piena coerenza con i principi fissati da Sez.U. Adami n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255034-01, che ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 4 della legge n. 146 del 2006 necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adep di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, Rv. 267440 01). A tal fine è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e la ci può applicarsi ai reati fine commessi dai membri di un gruppo criminale organizzato transnazionale anche nel caso in cui la costituzione di detto sodalizio non configuri u autonomo delitto associativo (Sez. 3, n. 17710 del 06/02/2019, Rv. 275597-01). Delle richiamate coordinate ermeneutiche il collegio di merito ha fatto corretto governo delineando un nucleo organizzato ramificato in diversi Paesi Europei che ha realizzato gli illeciti contest valendosi di terminali operativi predisposti all’estero.
4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente