Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la ordinanza resa il 15/11/2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto ‘inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la pronunzia impugnata il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata da NOME COGNOME, al momento latitante, avverso l’ordinanza del 22 maggio 2023 con cui il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indiziato in ordine al delitto autoriciclaggio della somma di 530.000 C in contanti, accertato il 13 novembre 2020.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 violazione degli articoli 273 cod.proc.pen. e 648 ter codice penale e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria poiché non ricorrono i presupposti
per il reato di autoriciclaggio, ad oggi contestato in via provvisoria, che richiede l’impieg dei proventi del reato in attività economiche e finanziarie.
Lamenta il ricorrente che il tribunale non ha preso in considerazione le prospettazioni difensive e ha sostenuto che il solo fatto che COGNOME si fosse recato dallo COGNOME, esponente apicale di un sodalizio dedito al riciclaggio di ingenti somme di denaro di provenienza illecita, palesa l’origine illecita delle provviste e l’inserimento dell’indiz in circuiti di elevato spessore criminale.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha reso motivazione idonea a superare le censure difensive con cui in sede di riesame era stata evidenziata l’assenza di prova in ordine alla provenienza illecita e all’entità della somma conferita a COGNOME, considerato che l’unico pregiudizio a carico del COGNOME risaliva all’anno 2005; alla conoscenza da parte del COGNOME dell’attività posta in essere dal predetto COGNOME; all’esistenza del reato presupposto e alla consapevolezza in capo al COGNOME della finalizzazione delle somme versate a COGNOME in attività di tipo imprenditoriale.
Il ricorrente reitera le censure formulate in sede di riesame e riportate a pagina uno e due della ordinanza impugnata e contesta anche le modalità di identificazione del COGNOME sulla base di due soli elementi, la somiglianza fisica del soggetto osservato all’indagato e l’utilizzo di un’autovettura che in due altre occasioni era stato accertato essere nella disponibilità del COGNOME, ribadendo che i controlli sull’autovettura erano avvenuti in epoca risalente e lontana rispetto al fatto contestato e che dalla consulenza di parte emerge la mancata corrispondenza del soggetto inquadrato dalle telecamere alle sembianze del COGNOME.
Sotto il profilo delle esigenze cautelari, lamenta la carenza di motivazione poiché il tribunale non ha fatto buon governo dei principi sanciti dalla Corte di legittimità e non ha considerato che i precedenti penali dell’indagato sono risalenti nel tempo.
3.11 ricorso è inammissibile poiché generico in quanto reitera pedissequamente le censure formulate in sede di riesame e non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che ha valutato e respinto,con argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi ai criteri di legge,le censure difensive.
Deve infatti rilevarsi che il provvedimento del Tribunale è molto esaustivo e articolato e, dopo avere esposto in maniera particolareggiata gli elementi probatori che consentono la ricostruzione in punto di fatto dell’episodio contestato all’odierno ricorrente, nonché gli elementi che confortano la sua identificaz one, ha esaminato scrupolosamente le diverse censure dedotte, evidenziandone l’infondatezza.
In particolare si è soffermato a valutare il tenore e l’interpretazione della conversazione registrata in diretta, GLYPH nell’ambito della quale i soggetti intercettati in ambientale provvedevano al conteggio della somma e di denaro conferita allo COGNOME; ha respinto con motivazione molto specifica le osservazioni formulate dalla consulenza della difesa in ordine al riscontro fotografico accertato ed ha concluso ritenendo dette osservazioni motivatamente infondate ; inoltre ha considerato che l’evidente somiglianza
dell’indagato al soggetto osservato mentre entrava nel negozio dello COGNOME trova ulteriore conforto nella constatazione che l’autovettura da quest, utilizzata era quella usualmente nella disponibilità del COGNOME, in base ai controlli di Polizia effettuati pochi mesi prima. Ha poi valorizzato altra circostanza, del tutto omessa dal ricorrente: che nel corso della conversazione registrata uno dei soggetti viene interpellato con il nome di NOME, coincidente con quello dell’attuale ricorrente. IlTribunale ha ritenuto infondate le osservazioni congetturali proposte dalla difesa in merito ai tempi ritenuti necessari per il conteggio della somma di denaroA/ peraltro lo stupore registrato da parte dei medesimi astanti dinanzi alle capacità tecniche di conteggio dell’apparecchiatura in possesso dello COGNOME.
Dopo avere ricostruito l’episodio, il tribunale ha evidenziato i diversi precedenti penali del COGNOME che, unitamente alle modalità della consegna della somma ad un soggetto dedito al riciclaggio, rendono più che verosimile la prospettazione accusatoria in ordine all’illecita provenienza delle somme di denaro detenute in contanti.
Va peraltro osservato che nessuna alternativa ricostruzione è stata addotta dalla difesa Corretta la qualificazione giuridica della condotta poiché la consegra di denaro contante ad un soggetto a capo di una struttura dedita alla ripulitura del denaro di provenienza illecita ha certamente carattere speculativo e non può rientrare nell’ambito della mera utilizzazione o del godimento personale di cui alla clausola di riserva dell’art. 648 ter.1 cod.pen.
Manifestamente infondate anche le censure in tema di esigenze cautelari, poiché il Tribunale ha valorizzato, oltre alle modalità della condotta e ai precedenti penali dell’imputato che ne attestano la negativa personalità e il coinvolgimento in attività criminose di alto livello, anche la costatazione che l’imputato si è reso e permane latitante, il che palesa l’inidoneità di qualsivoglia altra misura cautelare a contenere la sua spiccata capacità a delinquere.
Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore
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