Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31769 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a AVELLINO il 12/06/1987
COGNOME nato a NAPOLI il 28/08/1949
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORT)APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori:
Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME ed in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME per COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 7 luglio 2023, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di partecipazione ad una associazione per delinquere e autoriciclaggio (capi 1 e 14 della imputazione).
Gli imputati sono stati condannati alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 5000 di multa ciascuno, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Secondo la sentenza impugnata, i ricorrenti ed altri soggetti separatamente giudicati o non ricorrenti, in forma organizzata e sotto la direzione del coimputato non impugnante COGNOMENOME COGNOMEche aveva ammesso gli addebiti), avevano truffato molti imprenditori facendo loro versare somme di danaro di vario importo fingendo che potessero ottenere finanziamenti da una banca in realtà inesistente (la Credibanka), provvedendo successivamente a immettere nel circuito economico lecito il profitto ottenuto, attraverso operazioni volte a dissimularne la provenienza dai reati di truffa originariamente contestati e dichiarati prescritt dal Tribunale e, in parte, dalla Corte di appello.
Ricorrono per cassazione gli imputati di cui alla intestazione, con distinti atti.
COGNOME NOME.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’associazione per delinquere di cui al capo 1 ed alla partecipazione ad essa del ricorrente.
La Corte non avrebbe illustrato gli elementi costitutivi del reato se non con riferimento alle condotte di truffa e autoriciclaggio, non valutando la circostanza che l’imputato aveva assunto il ruolo di mero collaboratore del correo COGNOME senza alcuna consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni di investimento, affidate all’esclusiva cura del COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per omessa motivazione in relazione alla questione della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato COGNOME ritenute credibili nella parte in cui questi aveva confessato gli addebiti e, invece, non degne di fede allorquando aveva scagionato l’imputato.
I riferimenti in proposito operati dalla sentenza impugnata, focalizzerebbero condotte neutre, non dimostrative di malafede (ma, semmai, di mera connivenza non punibile), richiamando dichiarazioni di persone offese che non avevano mai assegnato al ricorrente alcun ruolo operativo ovvero conversazioni insignificanti; inoltre, il COGNOME aveva accusato altri sodali, sicché sarebbe illogico l’assunto della Corte che lo vorrebbe privo di interesse a rendere dichiarazioni contro il ricorrente a seguito della confessione resa.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 14.
Non vi sarebbe stata alcuna individuazione di condotte specifiche commesse dal ricorrente siccome volte alla immissione dei profitti illeciti nel circuito economico,
essendosi fatto riferimento al solo COGNOME o a società alle quali il ricorrente sarebbe stato estraneo.
I soli tre versamenti in contanti su carte Postepay, per una somma assai esigua, di poco superiore a mille euro complessivi, così come l’addebito su un conto di una società o altri non meglio indicati accrediti sul proprio conto, per la loro irrisorietà, non avrebbero potuto ritenersi significativi nel senso richiesto dalla norma incriminatrice.
La Corte non avrebbe spiegato in che modo il ricorrente si sarebbe servito di società intermediarie al fine di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme dai reati di truffa, non contraddicendo il rilievo difensivo che si fosse trattato di condotte costituenti un post-factum non punibile delle truffe.
4. COGNOME NOME
4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, sotto il profilo del diritto di difesa del ricorrente, in considerazione del fatto che, all’udienza de 15 ottobre 2024, il difensore di fiducia dell’imputato, Avv. NOME COGNOME era assente e l’Avv. COGNOME suo sostituto per delega orale, non aveva adottato alcuna conclusione in relazione alla posizione del Gallo.
L’Avv. COGNOME aveva preso erroneamente la parola in merito alla posizione del ricorrente, limitandosi a chiedere un rinvio per consentire l’intervento dell’Avv. COGNOME il quale, tuttavia, non era il difensore di fiducia dell’imputato ovvero un delegato di questi.
Neanche alla successiva udienza del 15 novembre 2024, l’Avv. COGNOME presente per delega orale del difensore di fiducia, aveva adottato alcuna conclusione nell’interesse del ricorrente, così determinandosi una nullità assoluta ed insanabile per violazione delle prerogative difensive.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere di cui al capo 1.
L’imputato avrebbe rivestito soltanto un ruolo limitato ed accessorio, fungendo da autista del COGNOMENOME COGNOME, senza alcun coinvolgimento in attività funzionali agli interessi del sodalizio, delle quali non sarebbe stato a conoscenza.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, al pari del ricorrente COGNOME e per le stesse ragioni, si deduce violazione di legge per omessa motivazione in relazione alla questione della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato COGNOME ritenute credibili nella parte in cui questi aveva confessato gli addebiti e, invece, non degne di fede allorquando aveva scagionato l’imputato.
Si aggiunge qui che, in ogni caso, le dichiarazioni del COGNOME non avrebbero ottenuto alcun riscontro esterno, in quanto le vittime avrebbero fatto riferimento
al solo ruolo di autista del COGNOME svolto dal ricorrente, proprio nel senso propugnato dalla difesa.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto sussistente, invece della partecipazione organica del ricorrente al sodalizio criminoso, il mero concorso esterno nel reato associativo, in considerazione dell’assenza di prova della stabilità del vincolo ed in forza della natura episodica delle condotte attribuitegli in ragione di quanto già evidenziato nei precedenti motivi e tenuto conto della assoluzione dell’imputato, fin dal primo grado di giudizio, dai reati-fine di truffa in origine contestatigli.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di autoriciclaggio.
La Corte avrebbe ritenuto bastevole il mero occultamento del danaro, senza l’individuazione della necessaria attività di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto della condotta.
Inoltre, la sentenza avrebbe fatto confusione nella indicazione del momento consumativo del reato presupposto a quello di autoriciclaggio, essendo necessario che il primo sia portato a compimento prima del secondo.
Nel caso in esame, le condotte contestate erano parte integrante delle truffe e non del reato a valle di esse.
Ancora, non vi sarebbe prova della immissione nel circuito finanziario delle somme di danaro oggetto delle truffe e delle condotte di ostacolo rispetto alla identificazione della loro provenienza delittuosa, non rinvenendosi una reale attività finanziaria idonea a supportare la sussistenza del reato e la qualificazione delle condotte in senso penalmente rilevante.
4.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca del teste di difesa COGNOME COGNOME effettuata dal Tribunale all’udienza del 27 aprile 2022 in via implicita e senza adeguata ragione a supporto del giudizio di superfluità o irrilevanza della prova, sulla cui questione non ci si è più soffermati nel prosieguo del dibattimento.
La nullità derivata dalla illegittimità della revoca per le ragioni dette, non potev ritenersi sanata dalla presenza silente del difensore all’udienza del 27 aprile 2022, dal momento che egli non avrebbe avuto modo di comprendere cosa stesse accadendo, essendo stato il provvedimento implicitamente adottato in un contesto di disorganizzazione e confusione.
Ne conseguirebbe anche l’illegittimità del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata ad assumere in appello la testimonianza non espletata in primo grado.
4.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge per omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte limitata a rilevare l’assenza di elementi a favore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi in parte generici, in parte non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
COGNOME NOME.
1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il ricorrente, con l’att di appello, non aveva dedotto alcunché sulla sussistenza dell’associazione per delinquere descritta al capo 1 della imputazione, sicché ogni censura sul punto non è consentita in questa sede, comportando accertamenti di merito sottratti al giudice deputato dall’ordinamento al loro esame.
1.1.1. Quanto alle censure, sempre contenute nel primo motivo, che ineriscono alla prova della partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso, non è in discussione la circostanza che il ricorrente fosse stato attivo collaboratore del coimputato COGNOME COGNOME posto a capo dell’organismo illecito e che aveva ammesso ogni addebito, tuttavia escludendo che COGNOME fosse consapevole dell’attività truffaldina sottostante ai contatti con gli imprenditori persone offes che si rivolgevano alla fantomatica RAGIONE_SOCIALE per ottenere finanziamenti mai portati a termine nonostante gli anticipi in denaro versati.
Il ricorrente sorvola del tutto sui passaggi decisivi della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha messo in luce il contenuto di alcuni dialoghi intercettati che avevano avuto come protagonista lo stesso imputato e nei quali egli, ad onta dell’inesistenza della Credibanka – che non poteva ignorare essendo stato stretto collaboratore del COGNOME – aveva rassicurato un paio di vittime che le pratiche di finanziamento da loro richiesto andavano avanti, che esisteva una graduatoria nell’espletamento, che ne venivano esitate cinque al giorno, che si stava avvicinando la liquidazione; tutte circostanze false, spese al fine precipuo di perpetrare le truffe e, dunque, dimostrative della sua piena conoscenza di ogni aspetto illecito di quanto compiuto.
1.1.2. Più in generale, al ricorso sfugge la ricostruzione complessiva della vicenda, effettuata dalla Corte di appello con richiami alla decisione di primo grado, per ciò che riguarda la partecipazione dell’imputato a sette delle tredici truffe contestate nel capo di imputazione e dichiarate prescritte dai giudici di merito non senza avere messo in luce il ruolo partecipativo del ricorrente.
Questi, solo per sintesi, nulla venendo richiamato in ricorso:
in una occasione aveva rassicurato una persona offesa (COGNOME Michele, capo 6)) del buon esito prossimo del finanziamento, presentandogli anche un manager della banca del tutto fasullo;
in un’altra occasione aveva curato personalmente la stipula di un contratto di finanziamento con una vittima (COGNOME NOME e consorti, capo 9);
in altra occasione ancora aveva finanche falsamente assunto il ruolo di notaio per la stipula di un contratto con una persona offesa (COGNOME, capo 10) (fgg. 30, 36 della sentenza di primo grado).
Di tal che, la prova della partecipazione organica del ricorrente, in ragione della continuità e stabilità del suo contributo nella perpetrazione delle singole truffe, è stata ricavata proprio dalle condotte assunte con riguardo ai reati-fine ed anche, come si dirà a breve, nel suo ulteriore contributo nella commissione del reato di autoriciclaggio.
1.1.3. La ricostruzione dei giudici di merito è conforme, da un lato, al principio secondo il quale, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, COGNOME, Rv. 285126-02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).
D’altro canto, in tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo (Sez. 2, n. 5424 del 22/10/2010, Syndial, Rv. 246411).
1.2. Gli argomenti spesi in questa sede in relazione al primo motivo di ricorso, assorbono ogni altra censura difensiva volta a contestare il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di associazione per delinquere, anche con riferimento a quanto dedotto con il secondo motivo.
1.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 14, è generico.
La collocazione delle condotte del ricorrente in relazione a tale ultimo reato, discende, nel giudizio della Corte territoriale, dal suo ruolo di partecipe del sodalizio ed esecutore di numerose truffe nei termini che si sono evidenziati.
In proposito, la sentenza impugnata, a fg. 20, ha ben messo in luce, conformemente al Tribunale, che le somme ottenute con l’inganno dalle persone offese venivano trasferite a società straniere ubicate all’estero, a Malta e Lussemburgo, fittiziamente riconducibili a soggetti compiacenti che, poi, provvedevano a far rientrare i capitali nella mani, per lo più, del COGNOMENOME COGNOME;
nel che, la piena integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato, sia relazione al trasferimento del denaro di provenienza illecita dalle truffe in attivit di rilievo economico, sia in relazione alle modalità delle condotte in quanto idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei cespiti.
Sotto quest’ultimo profilo, occorre ricordare il principio di diritto secondo cui, a fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 276974).
Inoltre, in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell’individuazi della condotta dissimulatoria è quello della idoneità “ex ante”, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, RV. 279407-01, Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276419-01 inerente, come nel caso in esame, ad una fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’agente).
In questa cornice e senza vizi logico-giuridici, la Corte ha inserito le specifiche condotte del ricorrente richiamate in sentenza ed accertate attraverso indagini della Guardia di Finanza compendiate in informative acquisite al dibattimento (fgg. 43, 44 della sentenza di primo grado).
In particolare, era stato accertato che egli, pur privo di ogni reddito, era legale rappresentante di una società della quale deteneva il 30%, aveva effettuato ricariche di carte Postepay, versamenti di vaglia postali in favore della società rappresentata, aveva acceso un conto corrente presso una banca (RAGIONE_SOCIALE nel quale era correntista anche NOME COGNOME alimentando tale conto corrente solo con immissioni di contante non giustificate.
Di tanto, nel ricorso non vi è che un generico richiamo volto solo a minimizzare senza costrutto tali condotte, slegandole dal contesto di riferimento.
2. COGNOME NOME
2.1. In ordine al primo motivo, dal verbale dell’udienza del 15 ottobre 2024 – che il Collegio ha consultato stante la natura processuale della questione – risulta che il difensore di fiducia del ricorrente, Avv. NOME COGNOME era stato sostituito per delega orale dall’Avv. COGNOME il quale non risulta a verbale che, pur presente, avesse concluso; l’Avv. COGNOME che non era difensore del ricorrente né delegato, aveva chiesto un breve rinvio per consentire all’Avv. COGNOME che non difendeva il ricorrente, di adottare le conclusioni e la Corte aveva rinviato al 15 novembre 2024.
A questa udienza, assente l’Avv. COGNOME sostituito con delega dall’Avv. COGNOME questi non risulta a verbale che avesse concluso.
Tanto risultando dagli atti, occorre richiamare il principio di diritto, inver risalente ma la cui portata non è stata mai contestata in giurisprudenza, secondo il quale, l’omissione delle conclusioni della difesa o l’omessa menzione di tali conclusioni nel processo verbale di udienza, quando risulti certa l’avvenuta assistenza dell’imputato da parte del difensore, non costituisce causa di nullità assoluta, non sussistendo violazione alcuna delle disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato nelle forme che la legge stabilisce (in senso conforme, anche per la partecipazione del pubblico ministero, 126585, anno 1974; 122160, anno 1972; 104266, 104256, anno 1967; nel senso che la accertata presenza del pubblico ministero e del difensore nel dibattimento fa presumere che essi abbiano preso in tale sede le proprie conclusioni e che, pertanto la mancata menzione di queste nel verbale è del tutto irrilevante, V 133341, anno 1976; V, altresi, 103703, anno 1967; 100423, anno 1966). (Sez. 1, n. 4349 del 05/10/1977, dep. 1978, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 138577-01).
Più di recente e nello stesso senso, Sez. 6, n. 2562 del 08/02/1983, Corniglia, Rv. 158034-01).
Tale principio è applicabile al caso in esame dal momento che non vi è dubbio sulla presenza del difensore alle udienze ed alla fase della discussione in particolare, nonché sul fatto che gli fosse stato assicurato dal giudice di merito il pieno esercizio delle sue prerogative difensive.
2.2. Quanto ai motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità per i reati in ordine ai quali è intervenuta condanna con conforme giudizio in entrambi i gradi di merito, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.
Alle risultanze messe in rilievo dalla Corte territoriale – con riguardo al fatto che il ricorrente fungeva da supporto alle attività illecite del COGNOME e non soltanto da suo autista, ricevendo somme sul suo conto corrente e su quello della di lui moglie da una delle società estere utilizzate per stornare il denaro riveniente dalle truffe, ovvero avesse intrecci societari con i coimputati per mezzo del proprio
genero (fgg. 20,21 della sentenza impugnata, 44-47 della sentenza di primo grado) – si deve aggiungere, con carattere di decisività idoneo a superare ogni altra obiezione difensiva, che il ricorrente aveva ammesso gli addebiti senza riserve nel corso di un interrogatorio acquisito agli atti ai sensi dell’art. 513 cod. proc. pen. (fg. 9 della sentenza del Tribunale).
Ne consegue la manifesta infondatezza del secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, per quanto relativo alla affermazione di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla rilevanza e decisività di una testimonianza a discarico – revocata dal Tribunale alla presenza del difensore che, con il suo silenzio, non si era opposto alla revoca, sanandone ogni presunto vizio – alle supposte carenze istruttorie che avrebbero dovuto legittimare una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello.
In ordine, poi, alla configurabilità astratta del reato di autoriciclaggio, di cui quinto motivo di ricorso, si rinvia a quanto si è detto a proposito della posizione del ricorrente COGNOME.
2.3. E’ manifestamente infondato anche l’ultimo motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte non ha rinvenuto alcun elemento positivo a favore del ricorrente.
La formula utilizzata dalla sentenza impugnata non è viziata sotto alcun profilo in quanto l’atto di appello, sul punto, era del tutto generico, sicché non vi è stata alcuna pretermissione di argomenti difensivi meritevoli di apprezzamento.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non si ritiene di liquidare alcunché alle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME le cui comparse e note spese sono state depositate tardivamente.
P.Q.M.
spese processuali delle parti civili Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deciso, il 12/06/2025.