Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25824 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in CINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibili del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha riformato parzialmente, riducendo la pena, la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Milano condannato NOME COGNOME per i reati di associazione per delinquere e di autoriciclaggio (art ter 1 c.p.) di denaro derivante da appropriazioni indebite o da altra attività illecita.
L’imputato, per mezzo del difensore, ha presentato ricorso per i quattro seguenti motivi
2.1 Inosservanza degli artt.179 e 416 c.p.p. con conseguente nullità della richiesta di ri a giudizio e degli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado, in ragione mancata emissione dell’avviso ex art.415 bis c.p.p., in relazione ai fatti o dell’integrazione effettuata dal Pubblico Ministero successivamente alla richiesta di ri giudizio.
Dissentendo dalla valutazione effettuata in sentenza, la difesa dell’imputato sostiene l’integrazione dell’elenco delle condotte contestate ai capi di imputazione, con atto notifi 7 giugno 2022 all’imputato, quando l’originaria richiesta di rinvio a giudizio era gi formulata il 21 marzo 2022 (con discovery risalente al 16 febbraio 2022), costituisca un quid
novi che va ben al di là della mera integrazione e che avrebbe richiesto il rinnovo formalità ex art. 415 bis c.p.p.. La mancata osservanza delle formalità comporta la violaz dell’art.416, comma 1, seconda parte, c.p.p..
2.2 Erronea applicazione dell’art.648 ter 1 c.p. in relazione alla prova del reato presupp in assenza di statuizione sulla sussistenza del reato di emissione di fatture per opera inesistenti (il relativo procedimento non è ancora approdato all’esito finale) è in presumerne la sussistenza quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio giudicato questa sede.
2.3 Erronea applicazione dell’art.648 ter 1 c.p. in relazione alla consumazione del re presupposto in epoca successiva al reato di autoriciclaggio: ex art.8, comma 2, d.lgs. 74/20 il reato si perfeziona, in caso di plurime emissioni relative al medesimo periodo d’imposta momento di emissione dell’ultima, mentre nel caso specifico, le condotte contestate al cap risultano essere state poste in essere in un momento antecedente, o al più contestuale, c conseguente insussistenza dell’ipotesi delittuosa.
2.4 Erronea applicazione dell’art.99 comma 4 c.p.. Illegittimità costituzionale dell’ comma 4 c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della attenuante d all’art.648 ter 1 comma 7 c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 c.p. per viol del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., 69 e 648 ter 1 comma 7 c.p..
Quella contestata, si evidenzia nel ricorso, è una recidiva facoltativa che richiede spec valutazioni, omesse dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, che ha ignorato comunque svalutato a tal fine la collaborazione fornita dall’imputato, pur valorizzata della concessione dell’attenuante specifica (art.648 ter 1 comma 7 c.p.), ciò che ingenera un’evidente contraddizione motivazionale.
Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME ha chie l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi ripetitivi, generici e, i manifestamente infondati.
Il primo di essi contesta il ‘salto’ delle formalità dell’art.415 bis c.p.p. per una contestazione dell’imputazione che è passata direttamente dall’editing del procuratore all’udienza preliminare, passando bensì per la notifica all’imputato ma senza avviso ex art.415 bis c.p.p..
Si contesta, da parte della difesa, che si sia verificata la mera integrazione dell’imputazione, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado e poi condiviso dalla Corte d’appello escludere che nel caso concreto vi sia stato un effettivo mutamento della contestazione quindi una violazione del diritto difesa.
Ebbene, la Corte ritiene che la particolare scelta procedurale attuata per riunire in un’ contestazione la pluralità di operazioni di autoriciclaggio poste in atto a mezzo delle d società, seppure non rituale, non abbia arrecato un effettivo vulnus alle facoltà della difesa che
ha potuto operare le proprie scelte difensive, come dimostrato dalla scelta del rito abbrev La formulazione dell’istanza di rito alternativo, infatti, implic:ando la cristal dell’accusa, ne dimostra l’accettazione (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016 Boccuni Rv. 269880 01). D’altronde, l’integrazione era stata stimolata dalle dichiarazioni collaborative dell imputato, che quindi aveva piena contezza dei fatti sui quali difendersi.
D’altra parte, lungi dal configurare un’effettiva immutatio accusationis, ci si trova dinnanzi alla specificazione della stessa, a mezzo di ulteriori dettagli non inseriti ab origine nell’accusa.
Per giungere a tale conclusione non può che farsi riferimento alle norme ed ai concetti disciplinano in generale le nuove contestazioni, la modifica delle stesse nonché la correlaz tra l’imputazione contestata e la sentenza. Esse hanno lo scopo precipuo di assicurare contraddittorio sul contenuto dell’accusa e quindi il pieno esercizio del diritto d dell’imputato. Si tratta di norme e concetti che non vanno interpretate ed applicati in rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette e ch possono ritenersi violati da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma so nel caso in cui l’imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali, sì da determin incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, Sentenza n. 26 14/01/1999 Catone Rv. 212803). L’esigenza stessa di un tempo idoneo per l’organizzazione della difesa, evocata nel motivo ma contraddetta dalla scelta di rito abbreviato, allud ipotesi di sostanziale immutazione dell’originaria contestazione o di ulteriori addebiti sos che rendano necessaria la particolare tutela del diritto di difesa. Si deve pertanto concl che esulino dalla previsione di legge tutte quelle modifiche che si risolvano in mere corre dell’originaria formulazione, senza toccare il nucleo sostanziale dell’addebito (Sez. novembre 2001 n. 6977 e 31 gennaio 2013 n. 10196).
Nel caso di specie, il contenuto essenziale dell’attività di riciclaggio riassunta nel capo concettualmente espresso nelle poche righe di pg.10, ove la frase, concludendosi con l locuzione ‘ed in particolare:’ dimostra che quanto segue, cioè le lunghe elencazioni d singole operazioni di riciclaggio, costituiscono elementi integrativi ed esplicativi dell’ac sufficientemente espressa nel paragrafo che precedeva.
Quanto alla prova del reato presupposto, questione che sostanzia il secondo motivo, questa Corte non ignora che sul tema vi sono diversi orientamenti all’interno d giurisprudenza di legittimità. Ad un indirizzo fondato su un approccio per così dire ‘real soddisfatto, ai fini della configurazione del reato di riciclaggio (e quind autoriciclasggio), dalla semplice presenza di più indici incompatibili con una origine lec denaro (ex multis, Sez.2, n.43532 del 19/11/2021, COGNOME; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023 Scordamaglia Rv. 284522 – 01) se ne contrappone un altro di segno opposto, per così dire ‘rigorista’, che tende ad imporre al giudice di merito uno sforzo ermeneutico più approfon al fine di imporre quanto meno la identificazione ed indicazione delle ‘tracce’, anche in t di qualificazione giuridica, del reato presupposto che non può rimanere totalmente indefinito
Si è così affermato che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presu la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle rela fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 Crem Rv. 282629 – 01). Si è aggiunto che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/ Maddaloni Rv. 277020 – 01).
Passando ora dall’astratto al concreto, non può sfuggire che nel caso concreto anche standard affermato dall’orientamento maggiormente restrittivo, come sopra sintetizzato, sicuramente soddisfatto posto che l’attività di riciclaggio è strutturata, nella formulazi capo di imputazione, in relazione a specifiche e puntualmente identificate appropriazi indebite. Si legge nel capo di imputazione (pg.10) che l’imputato con più azioni esecutive d medesimo disegno criminoso costituiva e gestiva 46 soggetti giuridici al fine di ricev proventi provenienti dai delitti di appropriazione indebita commessi dagli amministratori d società. I reati presupposti sono quindi stati puntualmente identificati. Ed anche in rel alle operazioni di falsa fatturazione, per ammissione dello stesso ricorrente, i re sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti) non solo sono stati identific anche descritti in un capo di imputazione che ha formato oggetto cli una richiesta di rin giudizio in un processo che, seppur non giunto ancora alla sentenza definitiva, è g à dinnanzi al giudice per l’udienza preliminare per la discussione del giudizio abbreviato.
Il quarto motivo (pg.6) invoca il principio desumibile dal secondo comma dell’art.8 d.lgs 74/2000 per cui “il delitto di cui all’art.8 d. Igs. 74/2000 si perfeziona, in caso emissioni -di fatture per operazioni inesistenti, n.d.r.- relative al medesimo periodo d’im nel momento di emissione dell’ultima”. Da ciò, si sostiene, in una sorta di rielaborazion paradosso achilleo di Zenone, che essendo l’autoriciclaggio contestato in relazione a ciascu operazione, ogni operazione di autoriciclaggio verrebbe ad essere anteriore, o al contemporanea alla commissione del reato presupposto, che per ciascuna annualità non poteva che venire a compimento con lmissione dell’ultima f.o.i. dell’annualità.
La tesi si presta a due distinte confutazioni.
Innanzitutto, la contestazione di autoriciclaggio, come si è detto sopra, concerne i pro plurime appropriazioni indebite compiute dai legali rappresentanti delle 638 società all’imputato rimettevano il denaro per consentirne la ‘pulitura’. I reati presupposti sono le appropriazioni indebite e non, se non mediatamente, le false fatturazioni commess anteriormente.
In ogni caso, occorre rilevare che, seppure in giurisprudenza sia affermato il principio pe in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al med periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell’ultima fattur (ex
muitis, Sez. F., n. 34824 del 08/08/2023 Turturro Rv. 285095 – 02; Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021 – dep. 21/03/2022, Rv. 282918 – 01) vi sono anche pronunce che, dovendosi confrontare con casi in cui vi era stata l’emissione di un’unica fattura, parlano di istantaneo. Ciò perché, evidentemente, al momento di emissione di una fattura (o di scoper della falsità della stessa) non è prevedibile o predittibile se ve ne saranno o ve ne sian altre e solo l’emissione (o la scoperta) di una seconda fattura produrrà l’universitas delictorum prevista dalla legge, senza che il singolo episodio perda la propria natura illecita. parole, il meccanismo previsto dall’art.8 comma 2 d.lgs. 74/2000, come chiarito dallo ste testo della norma (che si limita a dire che l’emissione di più fatture si considera come un solo reato per ciascun periodo d’imposta) dà vita ad un cumulo giuridico unificando, una pluralit atti di emissione di fatture false che potrebbero avere individualità delittuosa autonom e pluribus, unum. La ratio della disposizione risulta chiaramente dalla Relazione governativa al d.lgs. n. 74/2000 (punto 3.2): «poiché dal versante dell’utilizzatore l’impiego di più fatt documenti falsi a supporto di una medesima dichiarazione mendace dà comunque luogo ad un unico reato, si è previsto, al comma 2 dell’art. 8 che, anche nei conftonti dell’emittente formazione di una pluralità di fatture o documenti falsi nel medesimo periodo di imposta int un solo episodio criminoso, anziché tanti reati quanti sono i documenti emessi (si trat sostanza di una speciale ipotesi di cumulo giuridico)».
Come nel caso di altri cumuli giuridici, ciò richiede una valutazione dell’istituto sui generis, di tal che, in relazione al singolo episodio di riciclaggio, la natura illecita del singolo ep preclude il realizzarsi del riciclaggio della somma prodotta.
5. Infine, in relazione all’ultimo motivo, si osserva quanto segue.
Va ricordato che la valutazione della sussistenza della recidiva, così come delle a circostanze, nonché della loro comparazione e bilanciamento, come in vero di ogni altr aspetto inerente al trattamento sanzionatorio, appartiene al giudice del merito che esprime giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
Nel caso specifico, la Corte d’appello ha ampiamente giustificato la propria decisione facen adeguato riferimento ai significativi precedenti dell’imputato (tra i quali rapina e omicidio), parlando del ‘salto di qualità’ dell’attività criminale dell’imputato e soffe sulle ragioni per cui, a fronte di un vissuto criminale così intenso, la collaborazione non assunto valore ‘sradicante’ della aggravante contestata, al punto che la preclusione d giudizio di bilanciamento più favorevole dell’equivalenza già riconosciuta trova il p fondamento non tanto nel divieto di legge (atteso il tenore della recidiva ed il di dell’art.69 u.c., c.p.) quanto nella ostatività dei precedenti.
Tale decisione, che la Corte non ha ragione di contestare in quanto congrua, `smarptiv, relazione al parametro della rilevanza, la questione di costituzionalità dell’art.69 c.p..
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la co del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di co nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento un favore della cassa de ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024
Il Consigli re rel tore
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La Presidente