Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 884 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Termoli il 21/11/1991
avverso la sentenza del 07/03/2024 della Corte d’appello di Campobasso dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME NOMECOGNOME il quale, nel contestare la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore della parte civile NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alla rifusione della spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da allegata nota;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, l’affermazione di responsabilità per i reati di autoriciclaggio ascritti all’odierno ricorrente, di cui ai capi d’imputazione G) e I), l’erronea applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, non sono consentiti in questa sede, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito e, dunque, non
specifici, ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, di fatti, nel caso de quo, emerge come la suddetta doglianza non sia caratterizzata da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni giuridiche poste dalla Corte territoriale a base del proprio convincimento in ordiine alla qualificazione degli acquisti di bitcoin effettuati dall’odierno ricorrente, c l’ingiusto profitto ricavato dai reati di truffa da lui commessi, in termini di “a speculativo” idoneo a ostacolare la provenienza delittuosa del suddetto provento e dunque a integrare il reato ex art. 648-ter1 cod. pen. (si vedano in particolare le pagg. 4-6 dell’impugnata sentenza, nonché, nel senso anche della manifesta infondatezza del motivo, le argomentazioni, richiamate dalla Corte d’appello, di Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, n. 27023, Rv. 283681-02, con la quale è stato definito il subprocedimento cautelare);
che, inoltre, anche in ordine alla censura relativa alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen., deve osservarsi come la Corte territoriale si sia correttamente conformata ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, condividendo anche le congrue e ampie argomentazioni fornite sul punto dalla menzionata pronuncia della Corte di cassazione resa a conclusione del suddetto subprocedimento cautelare, e dunque ravvisando come, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti per ritenere integrata la suddetta aggravante (si veda, in particolare, la pag. 6 dell’impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente allia rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che si liquidano in complessivi C 3686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.