Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41863 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nata a Napoli il giorno DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 2016/2024 in data 30/5/2024 del Tribunale di Napoli in
funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell’indagato COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell’indagata COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 29 aprile 2024 con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare personale della custodia in carcere mentre ha parzialmente riformato quest’ultima ordinanza sostituendo nei confronti della coindagata NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.
Il COGNOME e la COGNOME, in concorso tra loro (e in alcuni casi anche in concorso con altri) sono chiamati a rispondere (in sintesi) dei seguenti reati:
delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512-bis, 416-bis.1 cod. pen., pe avere, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648-bis 648-ter cod. pen. y attribuito fittiziamente a NOME COGNOME (moglie del COGNOME) la società RAGIONE_SOCIALE che esercitava attività di ristorazion mediante la pizzeria “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” (capo 1 della rubrica delle imputazioni), la società RAGIONE_SOCIALE (capo 2), il laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno sito in INDIRIZZO ed il punto vendita dei prodotti da forno/pub sito in INDIRIZZO (capo 3), una serie di immobili siti in Napoli (capo 4);
delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648-ter.1, 416-bis.1 cod. pen. perché dopo aver commesso i delitti di cui all’art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi 1, 2, e 5, reimpiegavano il denaro proveniente da tali delitti pari a circa 412.435,00 euro nelle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” (capo 6).
il solo COGNOME, del delitto di cui agli artt. 512-bis, 416-bis.1 cod. pe per avere, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., intestato fittiziamente a NOME COGNOME la titolarità della ditt individuale “RAGIONE_SOCIALE” (capo 5).
I fatti-reato in contestazione risalgono ad un arco temporale ricompreso tra il 9 dicembre 2013 al 31 marzo 2022 e,per tutti i reati è, come detto, contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere commesso il fatto per agevolare il raggiungimento delle finalità illecite dell’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE“, per il sostentamento dei detenuti e delle
rispettive famiglie così da garantire la sopravvivenza del RAGIONE_SOCIALE nonché, in relazione ai delitti di cui ai capi 1, 2 e 3 ,detta aggravante è contestata anche sotto il profilo dell’uso del “metodo mafioso”.
Ricorrono per cassazione i difensori degli indagati, richiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e deducendo:
2.1. per il COGNOME:
2.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110, 81 cpv., 512-bis, 648ter.1 cod. pen. in relazione agli art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dei predetti articoli del codice penale e per motivazione carente ed illogica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si duole, innanzitutto, parte ricorrente che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni poste dal G.i.p. a sostegno dell’ordinanza cautelare senza fornire adeguata risposta alle doglianze difensive esposte nell’udienza camerale e contenute nella memoria depositata nell’interesse dell’indagato.
Sulla premessa che il procedimento trae origine dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME e che gli elementi indiziari che hanno dato luogo al trattamento cautelare si fondano principalmente sugli esiti delle attività di intercettazione, osserva parte ricorrente che il COGNOME ha escluso che il COGNOME facesse parte di organizzazioni camorristiche e che lo stesso abbia estromesso NOME COGNOME dalla predetta attività a causa di crediti riconducibili a forniture di stupefacente.
A ciò si aggiunge, prosegue la difesa del ricorrente, che gli elementi indicati dal Pubblico Ministero nella richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione datata 16 ottobre 2020 (dichiarazioni del COGNOME e note della G.d.F. del 5 e del 9 ottobre 2020) non erano tali da determinare la necessaria gravità indiziaria e, per l’effetto, da consentire l’emissione del relativo decret autorizzativo da parte del G.i.p., il che determinerebbe l’inutilizzabilità del intercettazioni stesse e renderebbe ultronea ogni ulteriore censura.
In ogni caso, sempre secondo la difesa del ricorrente, dall’esito delle attività di intercettazione non emerge che le quote e le cariche delle società menzionate siano state attribuite a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione e comunque per favorire la consumazione dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. L’ipotesi accusatoria si fonderebbe, infatti, sul ritenuto impiego di capitali riconducibili a NOME COGNOME e sulla protezione che questi avrebbe fornito al COGNOME per avviare l’attività commerciale così reimmettendo nel circuito economico capitali di illecita provenienza, il tutto con la conseguenza che tutte le attività successivamente
compiute sarebbero accomunate dall’originario intento di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione. Tuttavia, prosegue la difesa del ricorrente, il contenuto sul punto delle conversazioni intercettate non si presenta univoco al fine di dare per accertato il contributo del COGNOME nella vicenda descritta.
Nessuna motivazione sarebbe, poi, ravvisabile nell’ordinanza impugnata con riguardo alla suddivisione dei proventi riconducibili alle menzionate società.
Nel prosieguo del ricorso, la difesa del ricorrente passa poi all’analisi del contenuto delle conversazioni intercettate, proponendone una lettura differente da quella prospettata dal Tribunale che – asseritamente – non avrebbe provveduto a contestualizzarle tenendo conto che,alcune di esse, risalgono ad un tempo nel quale il COGNOME aveva già interrotto i rapporti con la moglie NOME COGNOME e, comunque, sottolinea l’ambiguità e la non univocità del contenuto delle conversazioni stesse nonché l’assenza di riferimenti della partecipazione del COGNOME nelle vicende relative alla pizzeria “RAGIONE_SOCIALE” ed alle società che gestiscono le attività di cui alle imputazioni.
Il Tribunale non avrebbe, poi, dato risposta ai rilievi contenuti nella memoria difensiva con i quali si eccepivano le diverse finalità che avevano indotto ad optare per l’avvio di un’attività imprenditoriale sotto il nome della COGNOME e si evidenziava da un lato l’assenza di prova del coinvolgimento del COGNOME in dette attività e, dall’altro, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione al COGNOME (gravato da precedenti per violazioni della legge sugli stupefacenti) di una misura di prevenzione.
Inoltre, la costituzione della prima società è intervenuta a distanza di tre anni dall’ultima manifestazione di pericolosità del COGNOME e l’attribuzione delle quote e delle cariche sociali e, successivamente, degli immobili non avrebbe avuto alcuna capacità elusivatrattandosi di soggetti immediatamente riconducibili al proposto. Del resto, dal Tribunale non è stata sondata l’ipotesi alternativa legata alla possibilità che il COGNOME abbia in tal modo operato perché, una volta scontata la pena legata alla condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, aveva pendenze tali nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che gli avrebbero impedito di attribuirsi la titolarità di beni mobili, immobili ed attività commerciali, il tutto co emergerebbe da una conversazione intercettata e richiamata alle pagine 17 e 18 del ricorso ed asseritamente non adeguatamente valutata dai Giudici della cautela.
Quanto, poi, alla fittizia intestazione della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE” il Tribunale si sarebbe limitato solo all’analisi del contenuto di due conversazioni intercettate senza operare una corretta lettura delle stesse, situazioni alla quale si aggiungerebbe l’assenza di attività investigativa relativa all riconducibilità al COGNOME della predetta attività.
In punto di diritto, il Tribunale del riesame non avrebbe, poi, offerto congrua e logica motivazione circa il concorso apparente tra il delitto di cui all’art 512-bis cod. pen. e quello di cui all’art. 648-ter.1, trattandosi di reati in rappor di specialità reciproca, con la conseguenza che, quando l’autoriciclaggio sia commesso attraverso l’intestazione fittizia di un bene, è configurabile solo quest’ultimo più grave delitto in forza della clausola di riserva contenuta nell’art 512-bis cod. pen.
Sul punto vi sarebbe carenza assoluta di motivazione e, in ogni caso, il delitto di autoriciclaggio non sarebbe comunque configurabile sulla base delle emergenze procedimentali.
2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che le argomentazioni adottate sul punto dai Giudici della cautela sarebbero apodittiche e disancorate dalle emergenze procedimentali in assenza di conversazioni intercettate dal significato univoco.
Il Tribunale avrebbe errato nel riferire al COGNOME l’attività di “protezione” di cui discutono NOME COGNOME e NOME COGNOME in una delle conversazioni intercettate.
Non si comprenderebbe, poi, come possa ritenersi configurabile rispetto ai delitti di cui ai capi 2 e 3 della rubrica delle imputazioni l’aggravante del “metodo mafioso”.
L’esclusione di prova dell’ingerenza del COGNOME nelle attività de quibus non consentirebbe, poi, di configurare detta circostanza aggravante anche sotto il differente profilo della “agevolazione mafiosa”.
Difetterebbe, infine, la prova del dolo specifico per la configurabilità di detta aggravante.
2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Rileva la difesa del ricorrente che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali, a fronte delle medesime condotte ascritte agli indagati, alla COGNOME è stata applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari oltretutto limitan tale valutazione allo stato di incensuratezza della stessa.
Detta situazione comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti del COGNOME che, sebbene gravato da precedenti penali, non può ritenersi soggetto socialmente pericoloso, che non ha precedenti per evasione e la cui ultima condanna riportata è risalente a fatti del 2003.
2.2. per la COGNOME:
2.2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione (ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo alla COGNOME in ordine ai reati contestati.
Rileva, innanzitutto, la difesa della ricorrente un vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine agli elementi indiziari che consentirebbero di configurare in capo alla COGNOME l’elemento soggettivo previsto dalle norme incriminatrici.
A detta di parte ricorrente, il Tribunale si sarebbe limitato ad evidenziare il carattere fittizio delle società oggetto di contestazione rimarcando sotto il profil del dolo specifico le sole condotte del COGNOME e del COGNOME e non esaminando l’elemento soggettivo della condotta dell’indagata sebbene la questione fossa stata espressamente sottoposta ai Giudici della cautela con una memoria difensiva agli stessi presentata e si fosse evidenziato che dalle conversazioni intercettate non emerge che l’atteggiamento soggettivo dell’indagata fosse finalizzato all’elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e che la stessa abbia agito con il dolo specifico di aggirarle.
Vi sarebbe, pertanto, una totale carenza di motivazione sul punto dato che il Tribunale si è solo limitato ad evidenziare il rapporto di coniugio tra il COGNOME e la COGNOME, superando nel resto tutte le doglianze difensive e nessun atto di indagine appare idoneo a corroborare la tesi accusatoria, nulla in più rispetto alle rimostranze della donna che reclamava i soldi dovutigli a titolo di mantenimento.
2.2.2. Violazione e falsa applicazione degli art. 512-bis e 648-ter cod. pen. in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione (ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo alla COGNOME in ordine all’aggravante contestata.
Rileva la difesa della ricorrente che non è dato conoscere in forza di quali elementi sia possibile configurare la circostanza aggravante de qua anche nei confronti della COGNOME, sia sotto il profilo del “metodo mafioso” che sotto quello dell'”agevolazione” della consorteria mafiosa di riferimento, essendo attribuito all’indagata il mero ruolo di intestataria fittizia dei beni ed essendo dato pe scontato che la stessa fosse a conoscenza della presunta destinazione di somme al COGNOME.
Anche in questo caso nessuna argomentazione è stato posta in essere dal Tribunale in ordine all’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo dolo specifico – dell’aggravante contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME non è fondato nei profili che si andranno ad esaminare.
Giova immediatamente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 ; 14247- foc/ 20,13, PfazzeIG, RV. zi-6-34e).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748
del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
In sostanza, «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Con particolare, riguardo, poi, al contenuto ed alla interpretazione delle conversazioni intercettate è sufficiente ricordare che «In sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME Maro, Rv. 272558), vizi non ravvisabili nel caso in esame.
L. Il Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata (in uno con il G.i.p. emittente il provvedimento cautelare genetico), risulta avere debitamente ricostruito il grave quadro indiziario nei confronti degli odierni ricorrenti non sol sulla base delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME ma anche sull’analisi globale ed articolata delle conversazioni intercettate.
Nell’ordinanza impugnata risultano, infatti, essere state des( t rg le dinamiche dei gruppi familiari COGNOME/COGNOME, talvolta caratterizzate anche da contrasti interni. Risulta, poi, essere stato spiegato come il COGNOME ed il COGNOME sono riusciti ad entrare nelle attività di ristorazione e di produzione e vendita di generi alimentari anche attraverso lo spodestamento dell’originario titolare (il COGNOME).
Ben hanno illustrato i Giudici della cautela il meccanismo delle intestazioni fittizie delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che gestiscono ciascuna per la sua parte, le attività di ristorazione e di produzione e vendita di generi alimentari, ma anche della società “RAGIONE_SOCIALE” di cui al capo 5 della rubrica delle imputazioni, ed hanno altresì compiutamente evidenziato la circostanza che dette attività (fatta eccezione per l’agenzia di RAGIONE_SOCIALE) vedono come gestore di fatto il COGNOME con l’interessenza del COGNOME e dei componenti del nucleo familiare di quest’ultimo essendo lo stesso nel frattempo detenuto per altra causa.
In particolare, l’interesse diretto del COGNOME alle vicende societarie emerge da una lettura non manifestamente illogica o caratterizzata da palesi
travisamenti delle conversazioni intercettate, ivi comprese quelle in carcere, puntualmente richiamate nell’ordinanza qui in esame.
Il sistematico, quanto di palmare evidenza, ricorso ad intestazioni fittizie a soggetti terzi, in principalità (ma non solo) nei confronti della COGNOME (ex) moglie del COGNOME, sia delle società ma anche di un numero elevato di immobili (capo 4 della rubrica delle imputazioni) acquistati in assenza di elementi reddituali dei Giudici della cautela secondo idonei, tliansec,rto e’affermazione .tut, l’insieme di dette operazioni è finalizzato ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali alle quali il COGNOME (già destinatario di misure reali ed appartenente al RAGIONE_SOCIALE) ed il COGNOME risultano essere esposti per le attività illecite per le quali hanno riportato condanna definitiva oltre che per menzionate sproporzioni reddituali e l’assenza di elementi che consentono di dimostrare la provenienza lecita delle risorse economiche investite.
In tale quadro, l’assenza di prova che il COGNOME faccia direttamente parte di un’associazione camorristica non risulta, allo stato, assumere rilevanza.
A2. Generica ed al contempo destituita di fondamento è, poi, la doglianza difensiva relativa all’assenza di elementi idonei a disporre le intercettazioni telefoniche, situazione che si tradurrebbe nell’inutilizzabilità delle intercettazion stesse.
Fermo restando, infatti, che il presupposto per l’autorizzazione alle operazioni di intercettazione consiste non certo nell’esistenza di gravi indizi “di colpevolezza” ma solo in quella di gravi (“sufficienti” in materia di reati d criminalità organizzata) indizi “di reato”, deve rilevarsi che nel caso in esame parte ricorrente contesta (genericamente) “a monte” l’inesistenza (insindacabile in sede di legittimità) di uno dei presupposti per l’avvio dell’attività captativa, mentr semmai, avrebbe dovuto indicare e contestare specificamente “a valle” la motivazione del provvedimento autorizzativo.
In ogni caso appare sufficiente ricordare che « È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell’esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base de questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione» (Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311).
Fondata nei limiti di cui si dirà è, invece, la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso con la quale si osserva che il Tribunale del riesame non avrebbe offerto congrua e logica motivazione circa il concorso apparente tra il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all’art. 648-ter.1.
La questione era stata formalmente sottoposta al Tribunale del riesame con la memoria (pag. 13) a firma dell’AVV_NOTAIO depositata in udienza il 30 maggio 2024 ma non risulta avere ottenuto alcuna risposta nell’ordinanza impugnata che alla pagg. 21 e 22 si è limitata a trattare della configurabilità del reato autoriciclaggio ma non ha affrontato la questione del rapporto tra detto reato con quelli contestati ai capi 1, 2, 3 e 5 della rubrica delle imputazioni.
Una premessa si impone.
Dalla lettura del capo 6 della rubrica delle imputazioni si evince che la condotta in contestazione è quella di avere reimpiegato il provento dei delitti di trasferimento di valori ex art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi 1, 2, 3 e 5 “nelle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE,in modo tale da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.
Dalla lettura della motivazione dell’ordinanza impugnata si forniscono sostanzialmente (attraverso il richiamo testuale ad una informativa della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza) due prospettazioni dell’attività di autoriciclaggio che appaiono tra loro in parte dissonanti e comunque non totalmente in linea con il contenuto del capo 6 della rubrica delle imputazioni.
Si fa, infatti, da un lato riferimento a “ricavi non contabilizzati” (si immagina delle attività delle società e di cui ai capi 1, 2, 3, e 5) Ima poi si afferma in un passaggio immediatamente successivo (pag. 22) che «non si comprende come sia stato possibile accumulare l’ingente somma di denaro proprio nel periodo di lockdown dove era in crisi la stabilità organizzativa e di conseguenza economica delle imprese sempre più in difficoltà» e, ancora, che «l’esame della documentazione … ha permesso altresì di appurare che i coniugi COGNOME hanno utilizzato gran parte della citata provvista derivante dagli accrediti di denaro contante per l’acquisto degli immobili intestati a COGNOME NOME».
Non v’è chi non veda come,da un lato,ci si trova in presenza di un capo di imputazione in materia di autoriciclaggio che, come detto, conchiude l’attività delittuosa compiuta nel «reimpiego del denaro proveniente dai delitti … nelle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“» e. in una motivazione che non solo denota incertezza circa la effettiva provenienza del flusso di denaro dalla gestione delle predette società ma che indica un utilizzo diverso di “gran parte” delle somme di denaro nell’acquisto degli immobili intestati alla COGNOME (situazione-quest’ultima-non contemplata nel capo 6 della rubrica delle imputazioni).
A ciò si aggiunge che, nel commentare detta informativa della G.d.F., il Tribunale del riesame muta ulteriormente la tipologia di azioni compiute parlando di «atti dispositivi (bonifici e pagamenti di effetti successivamente alla massiccia e reiterata immissione di denaro contante sui conti riferibili alla COGNOME, al COGNOME ed alle imprese a questi riferibili)».
La situazione, descritta in maniera incerta, presenta-a questo punto-uno stretto collegamento con la problematica dei rapporti tra il reato di cui all’art. 512bis cod. pen. e quello di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. sui quali, come detto, non si ravvisa la presenza di alcuna motivazione nell’ordinanza impugnata nonostante la specifica doglianza sollevata dalla difesa.
Infatti, ai fini di verificare se vi è un rapporto di “specialità reciproca” t due reati riconducibile ai principi secondo cui «Il delitto di autoriciclaggio è rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da delitto dei beni oggetto di trasferimento e dall’utilizzo di modalità dissinnulatorie tese a rendere difficoltosa l’identificazione di detta provenienza, sicché, quando l’intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva dell’autoriciclaggio, è configurabile solo quest’ultimo, più grave, delitto, in forza della clausola di riserva contenuta nell’art. 512-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 39489 del 22/06/2023, COGNOME, Rv. 285123). e, ancora, che «Non è configurabile il delitto di i trasferimento fraudolento di valori quando la finalità dell’agente è quella di agevolare la commissione del delitto di autoriciclaggio, in quanto tale finalità non rientra tra gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen.» (S 2, n. 26902 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283563),Occorre però tenere conto, come ben chiarito da Sez. 1, n. 39489 del 22/06/2023, COGNOME, Rv. 285123 (pag. 59 e segg. in motivazione) del fatto che «l’applicazione della clausola di riserva in favore del solo delitto di autoriciclaggio presuppone in fatto che la condotta di intestazione fittizia riguardi il “medesimo” bene della condotta di autoriciclaggio e sia riconducibile alla finalità complessivamente prevista da tale incriminazione, sicché l’esistenza di più momenti in cui si segmenta – di regola – la condotta dell’autore dell’autoriciclaggio (acquisizione di quote sociali, immissione di capitali nell’azienda, attività posteriori) possa essere integralmente ricondotta, sul piano funzionale e volitivo alla disposizione incriminatrice di cui all’art. 648-ter.1 cod pen.». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tutto ciò non risulta essere stato chiarito nell’ordinanza impugnata con la conseguenza che non è dato comprendere se ci si trova in presenza di una situazione di fatto che consente di ritenere le condotte di cui all’art. 512-bis cod.
pen. assorbite nel reato di riciclaggio oppure di condotte integranti reati che, mantenendo una propria autonomia, possono tra loro concorrere.
Per le ragioni poc’anzi indicate si impone l’annullamento in parte qua dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale del riesame colmi, qualora possibile, la carenza motivazionale attraverso una accurata ricostruzione in fatto del modus operandi degli indagati al fine di chiarire se si versa in una condizione nella quale si possa o meno ipotizzare nel caso in esame un concorso materiale tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio ovvero se vi sia un assorbimento dei primi nel secondo.
3. Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso formulati nell’interesse del ricorrente COGNOME in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Detta circostanza aggravante è testualmente contestata ai capi 1, 2 e 3 come segue: «per avere commesso il fatto avvelandosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., ed in particolare avendo agito con metodo mafioso facendo affidamento sul diffuso senso di assoggettamento e sulla conseguente omertà scaturente dalla ben nota consapevolezza della esistenza e predominio sul territorio di una pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso di cui faceva parte COGNOME NOME, al fine di acquistare l’attività in oggetto nonché per agevolare il raggiungimento delle finalità illecite dell’associazione di tipo mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE“, per il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie» ed in forma più ridotta – senza il richiamo al “metodo mafioso” – ai capi 4, 5 e 6.
Non sfugge, innanzitutto, che, nell’ordinanza impugnata,alla configurabilità della c.d. “agevolazione mafiosa” è dedicato solo l’ultimo passaggio del penultimo capoverso di pag. 21.
Innanzitutto, la circostanza che il COGNOME – come detto pur sempre interessato alle vicende societarie ed alle attività commerciali descritte – sia indicato (senza alcuna contestazione difensiva sul punto) come appartenente al RAGIONE_SOCIALE non appare ex sé elemento risolutivo per dimostrare che le attività illecite descritte fossero (anche) finalizzate ad agevolare il raggiungimento delle finalità illecite di detta associazione e per il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie.
Le conversazioni intercettate riportate nell’ordinanza impugnata (uniche sottoposte all’attenzione di questa Corte di legittimità) vertono di fatto su problematiche intrafamiliari e su contrasti esistenti tra i rispettivi membri dei nuclei COGNOME/COGNOME per la conquista di spazi gestionali ed economici in relazione alle attività commerciali de quibus.
Se da un lato l’interesse del COGNOME (e dei componenti della sua famiglia) in dette attività traspare da quanto riportato nell’ordinanza del Tribunale, non emergono o, comunque, non sono stati evidenziati nell’ordinanza stessa elementi che consentono di affermare che le azioni illecite abbiano travalicato l’interesse personale del COGNOME per realizzare le finalità di cui alla circostanza aggravante contestata /non essendo di certo possibile ritenere, in assenza di elementi specifici, che l’interesse di un membro di una associazione di tipo mafioso coincide con quello dell’associazione di appartenenza.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto di superare il problema affermando che «i ricavi delle attività di ristorazione erano destinati anche al mantenimento del sistema di welfare del sodalizio, posto che una quota parte degli introiti era destinata alla famiglia del COGNOME NOME, senz’altro intraneo alla consorteria camorristica».
In realtà, tale affermazione è caratterizzata da un cortocircuito motivazionale sol che si tenga conto non solo che non vi è prova che il COGNOME ed il COGNOME abbiano operato per interessi diversi da quelli strettamente personali e dei propri ristretti nuclei familiari (economici e protettivi nei confron di una possibile misura di prevenzione) ma anche perché il COGNOME è concorrente nei reati in contestazione con la conseguenza che così ragionando, si arriverebbe a sostenere che il soggetto che si arricchisce personalmente compiendo attività illecite e migliora il proprio welfare familiare, in quanto componente di un’organizzazione mafiosa finisce per “agevolare” anche l’organizzazione stessa.
La motivazione dell’ordinanza impugnata si presenta poi carente anche con riguardo anche al contestato uso del “metodo mafioso”.
A parte il fatto che il “metodo mafioso” (consistente nell’esercizio della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) potrebbe al più essere stato utilizzato per costringere il COGNOME a cedere la pizzeria “RAGIONE_SOCIALE” in quanto non è dato comprendere dal provvedimento impugnato quale incidenza, qualora detto metodo sia stato effettivamente utilizzato, abbia avuto con riguardo ai fatti oggetto delle contestazioni di cui ai capi 2 e 3 della rubrica delle imputazioni, vi è anche da dire che lo stesso non appare deducibile né dalle riportate dichiarazioni del COGNOME, né dalla mera frase pronunciata dalla COGNOME che, parlando con la COGNOME del COGNOME, ha affermato «… perché non racconta come si è preso la pizzeria da NOME COGNOME e come praticamente si è fatto fare la protezione …M».
Il Tribunale,per trattare quest’ultimo argomento (v. pag. 21 dell’ordinanza impugnata), ha preso le mosse da un’affermazione del G.i.p. («sicuramente di mafia il contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto delle imputazioni provvisorie») facendo richiamo alla «protezione del COGNOME» ed ha poi richiama t o le modalità
di acquisizione della pizzeria (prestito economico al COGNOME, ingresso a ti socio nella gestione della pizzeria e poi definitiva estromissione del COGNOME stessa).
Orbene, se non può che convenirsi con l’osservazione del Tribunale sul fatt che tali modalità sono «tipiche delle consorterie camorristiche e costituis espressione del relativo “metodo”, mercè la subdola insinuazione in impres commerciali fino all’estromissione dei relativi originari titolari», tuttavia i della cautela appaiono aver fatto confusione tra le modalità “tipiche” e “subd delle organizzazioni di tipo mafioso di insinuarsi nelle imprese commerciali “pul e l’uso del “metodo mafioso” di cui all’aggravante de qua che ha car,Atec,lc.14e, totalmente differenti, essendo legato ad una ben distinta attività “intimidat nei confronti della persona offesa che non risulta adeguatamente sviluppata suoi contorni nella motivazione dell’ordinanza impugnata, non bastando u aspecifico riferimento ad una attività di “protezione” chevhon è dato capire da e verso di chi è stata esercitata.
Singolare è, poi, il riferimento operato dal Tribunale nella part motivazione concernente il “metodo mafioso” (pag. 21) all’attività riguarda l’agenzia di RAGIONE_SOCIALE («il cui precedente mandatario veniva più volte percosso .. COGNOME»), non foss’altro perché tale profilo dell’aggravante non è contesta capo 4 della rubrica delle imputazioni.
Sempre con riguardo all’attività di gestione dell’agenzia “RAGIONE_SOCIALE” non è poi spiegato su quali elementi si fonda la circostan aggravante della “agevolazione mafiosa”, atteso che il reato di cui al capo 5 ri contestato al solo COGNOME (che non emerge essere soggetto appartenente a sodalizio RAGIONE_SOCIALE) e non risultando che i proventi di detta attività sian destinati dallo stesso COGNOME a terzi.
Alla luce delle carenze e delle contraddizioni motivazionali evidenziate impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla configurabilit della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 461-bis.1 cod. pen. con degli atti al Tribunale per un nuovo esame sul punto.
4. In quanto strettamente collegati alle osservazioni che precedono impone anche l’accoglimento dei motivi di ricorso formulati nell’interesse de ricorrente NOME COGNOME in ordine alla configurabilità dell’elemento soggetti relativo ai reati in contestazione alla stessa ed all’aggravante di cui all’ bis.1 cod. pen.,non avendo avuto congrua risposta la relativa questione che ris essere stata sottoposta al Tribunale del riesame e che dovrà essere qui esaminata dallo stesso Tribunale.
Quanto, infine, al motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME, fermo restando che la motivazione con la quale il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di imporre misure cautelari di diversa afflittività tra il COGNOME e la COGNOME si present congrua e logica, è di tutta evidenza che la questione relativa al trattamento cautelare dovrà essere oggetto di nuova valutazione da parte dei Giudici della cautela solo dopo che sarà data risposta alle altre questioni in fatto ed in diritto che hanno portato all’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Per le considerazioni or ora esposte si impone, limitatamente ai vizi sopra evidenziati ai superiori paragrafi 2, 3 e 4, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente COGNOME, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristre perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. con riferimento a COGNOME NOME.
Così deciso il 10 ottobre 2024.