Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45532 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45532 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2023 del Tribunale della liberà di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 11 febbraio 2023 finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto di una serie di violazioni al d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai cap incolpazione D2), D3), D7) e D8), in relazione alle quali il COGNOME risult indagato; va peraltro chiarito che i fatti ascritti al ricorrente si collo all’interno di un vasto e complesso procedimento relativo al fenomeno delle cd. “frodi carosello”, nel cui ambito sono stati emessi anche provvedimenti di natura cautelare personale all’esito del fermo, disposto dai Procuratori europei, nei confronti di taluni indagati.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, che deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. Espone il difensore che il Tribunale cautelare ha omesso di operare un raffronto tra la richiesta di misura avanzata dalla Procura Europea e il provvedimento del G.i.p., da cui emergerebbe l’assenza di qualsivoglia autonoma valutazione in relazione sia alla gravità indiziaria, sia all’individuazione delle esigenze cautelari, in quanto il provvedimento genetico si traduce nella mera trasposizione della richiesta cautelare. Sotto diverso profilo, il difensore censura l’assoluto vuoto motivazionale circa la riconducibilità soggettiva delle condotte illecite al ricorrente sia nel provvedimento genetico, sia nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
Invero, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità del provvedimento genetico per difetto di autonoma valutazione del g.i.p. in ordine ai presupposti applicativi della misura, eccezione qui riposta, evidenziando come il materiale indiziario fosse già stato valutato dal g.i.p. in occasione dell’ordinanza cautelare del 3 novembre 2022 emessa nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ove era stata ricostruita l’operatività del sistema elaborato dagli indagat
attraverso l’utilizzo di numerosi società, atto espressamente richiamato e riportato per ampi stralci nel corpo del provvedimento impugnato.
Con riguardo, poi, alla riferibilità al COGNOME delle condotte contestate ai cap D2), D3), D7) e D8), il Tribunale, pur dando atto che il G.i.p. ha riportato per larga parte le considerazioni svolte dai pubblici ministeri, ha evidenziato che l’autonoma valutazione non significa valutazione difforme e non implica la necessità di una riscrittura “originale” se il provvedimento, come nella specie, consente di comprendere le ragioni per cui è stata condivisa l’impostazione accusatoria. In altri termini, ad avviso del Tribunale, pur facendo proprie le considerazioni degli atti dì volta in volta richiamati o riportati per incorporazion il g.RAGIONE_SOCIALE.p. ha esplicitato il proprio convincimento in modo autonomo in relazione sia al fumus commissi delíctí, sia al perículum in mora.
Si tratta di una conclusione in linea con il principio, affermato in relazion alle misure cautelari personali ma evidentemente estendibile, per identità di ratio, alle misure cautelari reali, in forza del quale ricorre un’autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. – anche in sede di gravame – quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuoi dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 02/01/2019, Pedato, Rv. 274403).
Orbene, a fronte di una motivazione del genere, il ricorrente, nel denunciare la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, si è limitato controbattere che il provvedimento genetico si traduce nella mera trasposizione della richiesta cautelare, senza però puntualmente indicare i passaggi motivazionali dai cui risulterebbe la perfetta identità della richiesta cautelare del provvedimento del g.i.p. con riguardo non tanto all’esposizione dei dati probatori, quanto alla valutazione dei dati medesimi.
Il motivo, pertanto, appare del tutto generico e, conseguentemente, non supera il vaglio di ammissibilità.
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2023.