Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39445 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME GRECA ZONCU
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/04/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 28 aprile 2025, depositata il 10 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, in data 3 aprile 2025, che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui all’art. 416bis , commi primo, secondo, quarto e sesto cod. pen., oggetto del capo 2), contestato come commesso dal 14 agosto 2013 e fino alla data odierna, e art. 629, commi primo e secondo in relazione al comma terzo, nn. 1 e 3 dell’art. 628, e 416bis .1 cod. pen., oggetto del capo 6), contestato come commesso il 3 giugno 2022.
In sintesi e per quanto necessario ai fini della trattazione del presente ricorso.
Il ricorrente Ł stato già condannato per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen. ed Ł stato detenuto per 22 anni circa, fino al 26 agosto 2021.
Le indagini effettuate sono per lo piø compendiate nella informativa redatta dallo SCO di Palermo in data 16 novembre 2023 e fanno riferimento a numerose intercettazioni telefoniche e tra presenti effettuate anche presso l’abitazione dell’indagato.
Il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione della misura della custodia in carcere che il giudice per le indagini preliminari ha applicato.
Avverso l’ordinanza ha proposto riesame l’indagato eccependo, in prima battuta, la nullità dell’ordinanza genetica per la violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. per difetto di una autonoma valutazione e, nel merito, censurando la ritenuta gravità del compendio indiziario, dal quale, contrariamente da quanto ritenuto, non emergerebbe che l’indagato aveva ripreso a partecipare al sodalizio quanto, piuttosto, che se ne era allontanato.
Il Tribunale, ritenuto che il giudice delle indagini preliminari abbia espresso il proprio convincimento anche illustrandone le ragioni, ha respinto l’eccezione di nullità.
Nel merito il giudice del riesame, ripercorse le indagini effettuate, ha condiviso la ricostruzione degli investigatori e ha ritenuto la gravità del quadro indiziario facendo riferimento a una serie di elementi, desunti dal contenuto delle conversazioni: avere ricevuto il sostegno dell’associazione per tutto il tempo in cui Ł stato detenuto e/o agli arresti domiciliari; avere partecipato a incontri e riunioni di soggetti chiaramente inseriti nell’associazione; essere intervenuto in questi incontri dando indicazioni e consigli; essere intervenuto in attività estorsive; avere gestito attività estorsive, anche fornendo consigli per attività da iniziare ovvero a persone che gli chiedevano come gestire i propri rapporti con le famiglie mafiose.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 292 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di una autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari. Nel primo motivo la difesa rileva che la risposta con la quale il Tribunale ha respinto l’eccezione non sarebbe corretta perchØ l’ordinanza genetica era costituita da una mera trascrizione della informativa della polizia giudiziaria e degli stralci delle conversazioni intercettate.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 416bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il contenuto di alcune conversazioni, dalle quali emergerebbe che l’indagato non aveva alcuna intenzione di fare ancora parte del sodalizio e che, anzi, era sua intenzione di ‘ andare per la sua strada ‘. Sotto altro profilo, poi, secondo la difesa, che pure cita la giurisprudenza di legittimità sul punto, dalla ricostruzione effettuata e dalle fonti di prova indicate non emergerebbe che il ricorrente abbia fornito un contributo effettivo e causale al sodalizio, essendosi lo stesso limitato a interloquire in toni neutri con soggetti che aveva avuto l’avventura di conoscere durante il periodo di detenzione.
3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 629 e 416bis .1 cod. pen. e 393 cod. pen. quanto alla qualificazione giuridica attribuita al reato di estorsione. Nel terzo motivo la difesa, citando la giurisprudenza di legittimità sul punto, censura la conclusione cui Ł pervenuto il Tribunale quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione piuttosto che di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni poichØ dagli atti emergerebbe che la richiesta avanzata si riferiva a un credito legittimo e non sarebbe emerso alcun vantaggio ulteriore e illecito in favore del ricorrente e ciò, peraltro, anche considerato che per il concorrente nel reato, NOME COGNOME, il titolare del credito, il fatto Ł stato qualificato ai sensi dell’art. 393 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 292 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di una autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari in quanto l’ordinanza genetica era costituita da una mera trascrizione della informativa della polizia giudiziaria e degli stralci delle conversazioni intercettate.
La doglianza Ł infondata.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all’introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47 all’art. 292, comma 1, lett. c) e all’art.309, comma 9, cod. proc. pen., ha ritenuto che la previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, nØ miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la norma abbia esplicitato la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.
L’aggettivo autonoma Ł riferito specificamente alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicchØ, rispetto a quest’ultima, anche dopo la riforma, Ł consentito il rinvio – «per relationem» o per incorporazione – alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall’atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l’applicazione della misura (da ultimo Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, COGNOME, Rv. 288341 – 01; tra le altre, Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.m. in proc. vizzì, Rv. 273658 – 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269970 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951 – 01).
In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente Ł compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell’imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807 – 01). Si tratta di necessità da reputarsi soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem , gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purchØ dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, COGNOME, Rv. 288341 – 01; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 268113 – 01).
Nel contesto così delineato, d’altro canto, sia nel corso della originaria verifica, sia nella successiva fase di controllo dell’effettiva autonomia della valutazione operata dal giudice, non può non tenersi conto della natura degli elementi posti a fondamento della richiesta e della diversa capacità dimostrativa degli stessi (Sez. 2, n. 41116 del 14 luglio 2021, COGNOME, n.m.).
La struttura della motivazione del giudice, infatti, riflette la completezza o meno delle indagini, la qualità delle stesse e la effettiva consistenza degli indizi.
Tanto piø, quindi, gli elementi posti a base della richiesta hanno una efficacia dimostrativa indiretta e necessitano di una contestualizzazione logica, tanto piø la motivazione del giudice deve essere articolata. Tanto piø gli elementi, invece, sono direttamente rappresentativi, tanto piø il ricorso ad una motivazione sintetica appare giustificato se non addirittura obbligato.
Nel caso in cui la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito da elementi di contenuto chiaro ed evidente – ad esempio – il giudice può limitarsi a richiamare il contenuto degli atti e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo sia coerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata (Sez. 2, n. 41116 del 14 luglio 2021, COGNOME, n.m.; Sez. 2, del 18/07/2018, COGNOME, n.m.).
2.2. Nel caso di specie, come evidenziato dal Tribunale, il giudice delle indagini preliminari, che pure ha ripreso la narrazione accusatoria contenuta negli atti di indagine, ha dato sufficiente anche se sintetico conto di avere condiviso la lettura contenuta in tali atti e ha in questo modo formulato un proprio autonomo giudizio.
Ciò anche considerato, d’altro canto, che gli elementi indicati a sostegno della richiesta e, successivamente, a fondamento dell’applicazione della misura, sono costituiti da intercettazioni di conversazioni il cui contenuto ha un chiaro ed evidente valore indiziario.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 416bis cod. pen. per quel che concerne il contenuto delle intercettazioni, dalle quali emergerebbe che l’indagato non aveva alcuna intenzione di fare ancora parte del sodalizio, e all’assenza di elementi idonei a dimostrare che lo stesso abbia fornito un contributo effettivo e causale al sodalizio.
La doglianza, peraltro reiterativa della censura già sollevata nel corso del riesame alla quale il giudice ha già adeguatamente risposto, Ł infondata.
3.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non Ł possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 – 01; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolve il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Per tale ragione il sindacato di questa Corte rimane circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885 – 01).
Per cui, come anche di recente ribadito, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre
diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).
Ciò, peraltro, sempre tenendo conto della specificità della valutazione che deve essere effettuata nel giudizio incidentale cautelare, caratterizzato dalla «diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 – 01; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 -01).
Sotto altro profilo, poi, per quanto di specifico interesse nel caso di specie, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità laddove la motivazione Ł conforme ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724) ed Ł, quindi, possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. COGNOME, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, COGNOME, Rv. 237994).
3.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha risposto in termini adeguati alle censure sollevate nel corso del riesame, ora reiterate con l’atto di ricorso.
Nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice di merito ha evidenziato gli elementi posti a fondamento del ragionamento giustificativo evidenziandone in termini coerenti la portata dimostrativa e ha illustrato le ragioni per le quali l’indagato, che pure ha preso le distanze da alcuni sodali, ha comunque continuato a partecipare all’associazione.
Come correttamente evidenziato, d’altro canto, il tenore e il significato delle intercettazioni circa il ruolo svolto dinamico e funzionale svolto dal ricorrente appare inequivoco in quanto lo stesso:
-‘ Ł stato campato ‘ dall’associazione per tutto il tempo della detenzione e fino al giorno 8 aprile 2022 (cfr. pagine 9 e 10 del provvedimento impugnato), elemento questo che peraltro sarebbe già da solo sufficiente a ritenere la gravità indiziaria per tutto il periodo intercorrente dal 2013, anno di inizio della contestazione, sino all’8 aprile 2022, data in cui l’indagato ha percepito l’ultima rata del mantenimento;
-ha partecipato a riunioni ed Ł stato comunque interpellato per dirimere contrasti interni al sodalizio ed evitare spaccature (tra le tante cfr. conversazioni captate a seguito della
riunione del 9 luglio 2022, a pag. 11 del provvedimento impugnato);
-ha rivendicato la propria posizione nel sodalizio mafioso e le prerogative che da questo conseguono (cfr. pag. 12 e 13);
-ha mantenuto il costante controllo del territorio facendosi fare il resoconto delle attività estorsive poste in essere in danno di vari esercizi commerciali (cf.r pag. 20 con riferimento all’intercettazione del 16 aprile 2022) e anche intervenendo in vario modo per agevolare amici e conoscenti, ovvero fare da riferimento al fine di ottenere le ‘autorizzazioni’ necessarie a svolgere attività commerciali in zone di competenza di altre famiglie (cfr. vicende citate nelle pagine 22, 23 e 24 e 25)
-ha dimostrato di avere una profonda conoscenza delle dinamiche associative nelle quali Ł intervenuto, come nella vicenda oggetto di numerose captazioni del mese di aprile 2023 indicate nelle pagine da 14 a 20 del provvedimento impugnato.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 629 e 416bis .1 cod. pen. e 393 cod. pen. quanto alla qualificazione giuridica attribuita al reato di estorsione perchØ dagli atti emergerebbe che la richiesta avanzata si riferiva a un credito legittimo e non sarebbe emerso alcun vantaggio ulteriore e illecito in favore del ricorrente e ciò, peraltro, anche considerato che per il concorrente nel reato, NOME COGNOME, il titolare del credito, il fatto Ł stato qualificato ai sensi dell’art. 393 cod. proc. pen.
La doglianza Ł infondata.
4.1. La distinzione tra l’estorsione e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone Ł stata delineata dalla sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 03.
In tale pronuncia, in estrema sintesi, si Ł evidenziato che i due reati si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie e, quindi, che «il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone Ł configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità».
4.2. Nel caso di specie, nel quale la situazione appare sovrapponibile a quella oggetto della citata pronuncia, il Tribunale si Ł conformato ai principi indicati e il provvedimento non Ł pertanto sindacabile in questa sede.
Nella motivazione, infatti, il giudice del riesame, ha evidenziato che l’attuale ricorrente, che pure ha agito in presenza di un credito legittimo, ha utilizzato metodi mafiosi (‘ NOME COGNOME …Informati chi sono ‘) e, soprattutto, ha perseguito un vantaggio ulteriore e diverso rispetto al solo soddisfacimento del credito: affermare e riaffermare la presenza mafiosa e così agevolarne la presenza, nonchØ conseguire un vantaggio ulteriore e diverso per sØ, tanto che ha chiesto a NOME di pagargli un viaggio e di avere una parte di quanto conseguito (cfr. pagine 31 e 32 dell’ordinanza impugnata).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1ter disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME