Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3643 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3643 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME in ordine ad una serie di furti aggravati, commessi in Popoli Terme, nella notte tra il 15 ed il 16 aprile 2024.
Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 125, 291,292 ss. e 309 cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della normativa penale e processuale prevista a pena di nullità concernente il giudizio sulla autonoma valutazione dell’ordinanza del Gip, stabilita a pena di nullità, e comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione adottata sul punto oltre che per travisamento della prova desumibile da specifici atti del procedimento.
Si censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui é stata respinta la prima doglianza difensiva formulata nella memoria depositata per l’udienza del 12 giugno 2025 e concernente l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, lett. c) e c bis), cod.proc.pen.
Si assume che la difesa aveva, in particolare, rilevato la mancanza di elaborazione critica da parte del Gip, l’assenza di contestualizzazione specifica, la ripetizione specifica di frasi e costrutti, mentre il Gip era chiamato a svolgere un controllo critico ed autonomo della richiesta del Pubblico Ministero.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 125, 291, 292 ss., e 309 cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della normativa penale e processuale prevista a pena di nullità concernente il giudizio di volontaria irreperibilità dell’indagato legittimante l’omesso interrogatorio preventivo e comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione adottata sul punto oltre che per travisamento della prova desumibile da specifici atti del procedimento.
Si censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui é stata respinta la seconda doglianza difensiva formulata nella memoria depositata per l’udienza del 12 giugno 2025 e concernente l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per
omesso espletamento dell’interrogatorio di garanzia c.d. preventivo ex art. 291, comma 1 quater, e 292, comma 3 ter, cod.proc.pen.
Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che vi sia stata una adeguata verifica della irreperibilità dell’indagato, essendo invece mancate ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod.proc.pen. eccependo nuovamente la nullità di ordine generale a regime intermedio dell’ordinanza impugnata.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 125, 291, 292 ss., 309 cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della normativa penale e processuale, prevista a pena di nullità, concernente il giudizio di gravi indiziaria e comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della l motivazione adottata sul puntc)/ o tre che per travisamento della prova desumibile da specifici atti del procedimento.
Si censura l’ordinanza impugnata per aver confermato acriticamente la sussistenza di un quadro indiziario grave a carico dell’indagato.
Si rileva in primo luogo che uno dei mezzi asseritamente utilizzati per perpetrare i furti é un Fiat Ducato che risulta essere stato rubato tredici giorni prima furti in contestazione, rinvenuto a notevole distanza dal luogo dei fatti ed a se giorni dalla consumazione dei delitti.
Si rileva che dalla semplice presenza di DNA dell’indagato su oggetti rinvenuti nel veicolo de quo, senza certezza di quando siano stati introdotti, non può affermarsi che l’accusato abbia partecipato ai furti; peraltro su detti ogget stato rinvenuto anche un altro profilo genetico DNA.
Si osserva che sul punto l’ordinanza non risponde con conseguente illogicità e carenza della motivazione.
Si rileva inoltre che anche l’altro dato, ovvero il rinvenimento del veicolo Vivar nella disponibilità dell’indagato il 5.5.2024, non concreta una corroborazione individualizzante rispetto alle imputazioni anche perché ciò potrebbe dimostrare che l’indagato aveva un ruolo di custode dei veicoli e non già di compartecipe nei furti.
Si lamenta, quindi, la violazione della disciplina di cui all’art. 192, comma cod.proc.pen. che inficia anche la tenuta logica della motivazione adottata.
Con requisitoria scritta il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio “per relationem” o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell’imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv. 265807).
Si è anche precisato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando “per relationem”, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico degli anzidetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658).
Tali principi peraltro declinano quanto già affermato da questa Suprema Corte (vedi Sez. U, n.17 del 21/06/2000, Rv. 216664) laddove ha ritenuto che la motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione.
1.1. Ebbene, in applicazione di tale principio, il Tribunale del riesame ha ritenuto, rispondendo alla medesima doglianza, che il Gip, seppure succintamente, non si sia limitato ad una mera ripetizione di frasi e costrutti dell’accusa ma abbia compiuto delle valutazioni critiche sulla coerenza dei motivi a fondamento della richiesta, esaminando in particolare gli atti di indagine più rilevanti posti a base dell’adozione del titolo cautelare.
Peraltro questa Corte ha già avuto modo di precisare (ex nnultis: Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760) che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari,
ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. Nel caso in esame, siffatto onere non è stato assolto dal ricorrente, che si è limitato a dedurre che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe operato un mero rinvio alla richiesta di misura cautelare.
2. Il secondo motivo di ricorso é infondato.
Con riguardo all’interrogatorio preventivo, la legge 9 agosto 2024 n. 114, entrata in vigore il successivo 25 agosto, ha modificato l’art. 291 cod. proc. pen., che disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari, introducendo la disposizione di cui all’art. 291, comma 1-quater, secondo la quale «Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma Iter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza».
L’obiettivo perseguito dall’interpolazione normativa è quello di assicurare un confronto preventivo e di permettere alla difesa di veicolare in modo effettivo al giudice, anteriormente all’applicazione della misura cautelare, argomenti a sostegno dell’innocenza o, comunque, dell’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, senza doversi affidare all’onere del pubblico ministero (ex artt. 358 e 291 cod. proc. pen.) o all’iniziativa del deposito preventivo contemplato dall’art. 391-octies cod. proc. pen. Inoltre, come sottolineato in dottrina, «non può negarsi che un reale contraddittorio anticipato è una via ragionevole per rafforzare l’imparzialità e la terzietà del giudice per le indagini preliminari» e per «innalzare lo standard di garanzia negli interventi restrittivi cautelari».
2.1. Nella specie, la questione che viene specificamente in rilievo riguarda la notifica all’indagato dell’invito a sottoporsi ad interrogatorio, previsto dall’art .. 291, comma 1 sexies, cod.proc.pen., laddove la difesa del medesimo sostiene, come già nella memoria presentata per l’udienza del riesame, che non sono state fatte ricerche sufficienti del prevenuto.
Il rilievo del vizio processuale che, se sussistente, comporta la caducazione dell’ordinanza cautelare impositiva della misura, passa quindi attraverso la valutazione circa la rituale esecuzione del procedimento notificatorio dell’atto,
che si concreta in un giudizio in fatto, non sindacabile quindi in sede di legittimità ove non manifestamente illogico o contraddittorio.
Ebbene, il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha invero ritenuto “sufficienti” nell’arco temporale di riferimento le ricerche effettuate sul territorio nei confronti di NOME COGNOME, soggetto, che risulta essere senza fissa dimora ed il cui rintraccio ( tentato anche nel Comune di Pescopagano, lungo il litorale domitio, dove lo stesso sarebbe stato da ultimo visto senza risultare residente) é risultato effettivamente e verosimilmente di difficile attuazione con ciò quindi implicitamente ritenendo che ulteriori accertamenti (ovvero presso il RAGIONE_SOCIALE o l’Ufficio Immigrazione) fossero inutili.
Ed invero l’NOME era stato arrestato mentre si trovava in stato di libertà e l’Ufficio Immigrazione non poteva fornire dati effettivi sul luogo concreto di dimora del soggetto, in mancanza di una residenza effettiva del medesimo.
Né la difesa, a sua volta, aveva fornito indicazioni sul domicilio o sulla dimora del proprio assistito.
3. Il terzo motivo é inammissibile.
Ed invero, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
3.1. Nella specie, l’ordinanza impugnata, tenuto conto delle risultanze investigative, ha ricostruito in termini logici, puntuali ed immuni da contraddizioni, il quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato in ordine ai furti realizzati, valorizzando in particolare la circostanza che il DNA prelevato dal campione salivare appartenente ad NOME corrisponde a quello rinvenuto su alcuni reperti all’interno del Fiat Ducato utilizzato per porre in essere i furti, oltre al fatto che l’odierno indagato fu trovato in data 6 maggio 2024 alla guida di un ulteriore mezzo usato per commettere detti reati, ovvero un Opel Vivaro.
A fronte di tale ricostruzione, le censure difensive, invocando la violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. si limitano a criticare il complessivo apparato logico-
argonnentativo, con particolare riguardo alla tempistica del ritrovamento del Fiat Ducato e della distanza temporale e logistica degli accertamenti del DNA rispetti ai fatti-reato, senza neanche indicare elementi probatori certi atti ad incrinare detta ricostruzione ed a fondarne una alternativa.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025 Il Consigli GLYPH tensore I Prtasidente