Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28490 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 08-11-2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Milano confermava l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Monza del 19 ottobre 2023, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Monza il 19 e il 20 settembre 2023.
Avverso l’ordinanza del Tribunale meneghino, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 292 comma 2 lett. C cod. proc. pen., censurando il difetto di autonoma valutazione da parte del G.I.P. delle specifiche esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura disposta, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato, rilevandosi in proposito che l’indagato non è stato tratto in arresto nell’immediatezza dei fatti, quando pur fermato, identificato e perquisito, venne denunciato a piede libero, per essere stato poi raggiunto da misura custodiale solo un mese dopo, per cui il distacco temporale avrebbe dovuto essere considerato dal G.I.P.; a tale eccezione l’ordinanza impugnata avrebbe mancato di dare risposta adeguata, fermo restando che al Tribunale del riesame non è comunque consentito supplire all’originaria carenza argomentativa del provvedimento genetico della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla scelta della misura, alcuna criticità appare ravvisabile avendo in particolare il Tribunale del Riesame escluso ragionevolmente il difetto di autonoma valutazione sul punto da parte del giudice della cautela.
Al riguardo occorre innanzitutto premettere che, secondo la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Rv. 269648 e Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 26(5336), in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 2015, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione
e non implica, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura.
È stato in tal senso precisato (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970) che l’obbligo di “autonoma valutazione” è osservato anche quando il giudice riporti, pure in maniera pedissequa, atti del fascicolo per come riferiti riassunti nella richiesta del P.M. (come ad esempio il contenuto delle dichiarazioni rese, gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e operazioni di appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto, purché il giudice tragga dagli atti indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino i concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ciò che conta, in definitiva, è che il giudice dia conto, nella motivazione della sua 0 decisione cautelare, del proprio esame 1 elementi investigativi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura.
1.1. Alla luce di tali premesse interpretative, deve ritenersi che il GRAGIONE_SOCIALE.P. abbi
compiuto una “autonoma valutazione” dell’istanza cautelare avanzata dal P.M. Ed invero, come sottolineato in modo pertinente dal Tribunale del Riesame, il G.I.P., pur condividendo e riportando parte della richiesta del P.M., l’ha integrata con valutazioni proprie, rimarcando in particolare sia il pericolo di condotte recidivanti, come desumibile dalla quantità di sostanza stupefacente trattata, evocativa di un inserimento non occasionale ed estemporaneo del ricorrente nel segmento di una catena criminale più vasta, sia il pericolo di inquinamento probatorio, ancorato all’attività investigativa ancora da espletare al fine d individuare tanto i fornitori quanto i destinatari delle partite di droga, c conseguente necessità di salvaguardare l’acquisizione delle fonti di prova.
In tal senso è stato infatti ricordato che l’indagato è gravemente indiziato di aver provveduto alla spedizione, mediante l’utilizzo di un documento di altra persona, di tre pacchi di eroina, per un quantitativo complessivo di 1,5 kg., per cui le considerazioni del giudice della cautela rispetto alle esigenze cautelari ravvisate e in ordine alla necessità dell’applicazione della misura di massimo rigore, stante l’esigenza di recidere i contatti con le altre persone coinvolte nei traffici ille non possono ritenersi irrazionali, restando solo da precisare che il tempo di circa un mese trascorso tra i primi accertamenti e l’adozione del titolo cautelare, come ben rilevato nell’ordinanza impugnato (pag. 5), risulta “estremamente limitato e giustificato dalla necessità di recuperare anche la terza partita di droga”.
Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sulla ravvisabilità delle esigenze cautelari e sull’adozio della misura di massimo rigore, giudizio autonomamente formulato dal G.I.P. e pienamente condiviso dal Tribunale del Riesame, non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti
valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/02/2024