Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30348 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30348 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOREALE il 01/09/1965
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso. Letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH E’ impugnata l’ordinanza del 12 marzo 2025 con la quale il Tribunale di Palermo ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, l’ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, relativamente al reato di cui all’art. 416-bis commi 1,2, 3,4 e 6 cod.pen., commesso in Palermo dal 13 luglio 2002, in qualità di associato, e dall’aprile 2021 in qualità di reggente della famiglia mafiosa di Camporeale.
Il Tribunale, premesso che l’indagato è stato già condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha ritenuto che gli elementi acquisiti abbiano fornito la prova di gravi indizi di una perdurante partecipazione dell’indagato alla famiglia mafiosa di Camporeale, arrivando a rivestire il ruolo di reggente del sodalizio, anche a seguito dello stato di detenzione del coindagato COGNOME NOME,
precedente reggente. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’indagato abbia esercitato il controllo del territorio, nel settore concernente l’acquisto, affitto gestione dei terreni agricoli, attraverso esplicite autorizzazioni date a chi intendesse prendere in affitto i suddetti terreni ( vicenda COGNOME) o acquistarli ( vicenda COGNOME) o anche solo effettuare lavorazioni ( vicenda Lipari); è stato ritenuto significativo indice di una sua intraneità al sodalizio, in posizione di vertice, anche l’esercizio del potere di risoluzione delle controversie fra privati che gli si rivolgevano per ricevere il suo appoggio ( vicende Mortillaro e Tarantola).
2.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma del suo difensore.
2.1.Con l’unico motivo denuncia violazione di norma processuale, in particolare degli artt.292, comma 2, lett. C) e 309, comma 9, cod. proc.pen. Deduce che aveva già lamentato la mancanza di un’autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, dietro l’apparenza di artifici retori ed affermazioni di stile, e che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato soltanto ad una valutazione formale del provvedimento. Si duole dell’apparenza della motivazione fornita dal Tribunale per preservare l’ordinanza genetica dalla nullità ai sensi dell’art. 292, comma, lett. C) cod.proc. pen.
Con motivi aggiunti, depositati telematicamente, la difesa ha reiterato ;a doglianza di insussistenza di un’autonoma valutazione dell’ordinanza genetica, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett.c) cod.proc.pen.
4.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, con memoria di replica, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Con riferimento al tema introdotto dalla difesa, posto a fondamento dell’unico motivo di ricorso, in ordine alla nullità dell’ordinanza di custodi cautelare per difetto di autonoma valutazione degli elementi dedotti dal Pubblico Ministero in sede di richiesta della misura, occorre ricordare che l’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., come modificato dalla legge 47 del 2015, prevede che il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non
contiene l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Secondo l’insegnamento di questa Corte, ciò significa che il Giudice non può richiamare per intero la richiesta del pubblico ministero, pur quando contenga l’esposizione di tutti gli elementi idonei a sorreggere un quadro indiziario grave e la configurabilità delle esigenze cautelari, ma deve comunque dare conto della propria valutazione di quegli elementi, sottoponendoli ad esame critico e indicando le ragioni per cui gli stessi risultano tali da corroborare richiesta e fondare l’applicazione di una misura cautelare (Sez. 2, n.46136 del 28/10/2015, Rv. 265212 – 01; Sez. 5, n. 32444 del 01/06/2018, Rv. 273580 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658 – 01).
L’ordinanza cautelare è nulla, per motivazione apparente, quando il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell’indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Rv. 276906 – 01).
Sono, tuttavia, molteplici le modalità con cui il Giudice può dare conto dell’autonomo percorso valutativo seguito, non essendo preclusa la possibilità di richiamare passi della richiesta di avviamento del trattamento cautelare; d’altra parte, va ricordato che il contenuto essenziale della motivazione non è costituito dalla mera elencazione di elementi, bensì dalla spiegazione del loro significato in rapporto ai vari punti della decisione. Come affermato da questa Corte, d’altra parte, il Giudice nel provvedimento cautelare ben può ripercorrere gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini, e segnalati nella richiesta del pubblico ministero, non avendo evidentemente l’obbligo di individuarne di diversi (che potrebbero anche non esistere), ben potendo anche condividere in toto le argomentazioni espresse dagli stessi inquirenti in quanto «il concetto di “autonoma” valutazione espresso dal Legislatore non può che essere inteso come valutazione “non condizionata” che è cosa ben diversa da una valutazione “non conforme”» (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336 – 01).
Deve, peraltro, ricordarsi che, pur in costanza della previsione introdotta dall’articolo 11 della legge n. 47 del 2015, è mantenuto il potere di integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame che incontra solo il limite della motivazione” mancante” o della motivazione non autonoma: l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente (Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018, Rv. 273016 – 01).
1.1. Nella fattispecie in esame, il Tribunale, nel respingere analoga doglianza, ha considerato l’ordinanza cautelare dotata di una motivazione avente un proprio contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una autonoma valutazione da
parte del giudicante ed ha richiamato i passaggi ritenuti più significativi ed indicativi dell’autonomo vaglio critico effettuato rispetto alle argomentazioni dell’accusa (pag.3 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha, peraltro, ritenuto i singoli elementi indiziari acquisit relativi all’interferenza svolta dal ricorrente nel settore dell’acquisto, affit gestione dei terreni agricoli- indicativi di una sua intraneità nel sodalizio mafioso, in quanto espressione di una forma di controllo della gestione dei terreni agricoli, sottolineando la «vocazione prettamente rurale del territorio di Camporeale» (pag.7)
Le deduzioni difensive non si confrontano rispetto a tale motivazione e non riescono ad evidenziare le ragioni specifiche del dedotto vizio di apparenza di motivazione, limitandosi a sostenere che il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione formale senza evidenziare gli specifici passaggi motivazionali presi in considerazione ed enucleare le ragioni specifiche della loro apparenza.
Sotto tale profilo deve ricordarsi che, peraltro, il motivo di ricorso i cassazione deve essere caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e, contemporaneamente enucleare in nnodo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussunnibile fra quelli previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell’atto di riesame, per ciò solo si destina all’inannmissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. Un., n. 6402 del 30/04/1997,Rv. 207944-01; Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000,Rv. 216260; Sez. Un, n.47289 del 24/09/2003, Rv. 226074-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01).
Sotto l’apparenza del vizio di motivazione mancante, peraltro, la difesa sembra proiettata, in realtà, a censurare il peso indiziario delle circostanze fattuali emerse nel corso delle indagini, pur non contestandone il reale accadimento, mirando a proporre una lettura minimalista e diversa da quella proposta dagli organi inquirenti e condivisa dai giudici della cautela, in tal modo, tuttavia, finendo con il formulare non consentite censure in fatto (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
2.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 24/07/2025
Il Consigliere estensore
/
A NOME COGNOME
COGNOME
1″
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
Il Pr-: dente
NOME
, / GLYPH
AR’