Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23515 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ELBASAN( ALBANIA) il 19/06/1988 COGNOME nato il 01/04/1984 COGNOME nato il 01/09/1980
avverso l’ordinanza del 06/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Vicenza aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di:
NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, relativo all’acquisto e detenzione di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commesso in Vicenza il 7 febbraio 2024 (capo A); al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, relativo all’accordo per la importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Colombia per un importo superiore ai 100.000 euro, commesso GLYPH dal gennaio 2024 e tutt’ora in corso (capo B); al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., GLYPH 73 d.P.R. n. 309/90, relativo all’acquisito di un quantitativo pari a circa 5 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un controvalore di 16.500 euro, commesso il 5 dicembre 2023 (capo C); al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, relativo alla cessione a vari soggetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commesso dal mese di dicembre 2023 al mese di marzo 2024 ( capo D);
NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, relativo all’accordo per la importazione di cocaina dalla Colombia per un importo superiore ai 100.000 euro commesso dal gennaio 2024 e tutt’ora in corso (capo B); al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, relativo all’acquisito di un quantitativo pari a circa 5 kg d sostanza stupefacente del tipo marijuana per un controvalore di 16.500 euro il 5 dicembre 2023 (capo C).
Contro l’ordinanza, gli indagati, a mezzo dei loro difensori, hanno proposto ricorso.
2.1. Ogert COGNOME ha formulato due motivi, tutti attinenti al trattamento cautelare.
2.1.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alia autonoma valutazione delle esigenze cautelari.
Il Gip di Vicenza aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. formulando una valutazione unitaria per tutti gli indagati. Dopo che, in sede di riesame, era stata eccepita la mancata autonoma valutazione, il Tribunale aveva respinto tale doglianza adottando una motivazione inficiata dai medesimi vizi da cui era affetta quella primigenia. L’autonoma valutazione delle esigenze cautelari ex art. 292 cod.
proc. pen. deve essere riferita al singolo soggetto nei cui confronti il Pubblico Ministero ha chiesto l’applicazione della misura cautelare. Il Gip, prima, e il Tribunale, poi, avrebbero dovuto dare conto dei motivi per i quali era stato ritenuto sussistente il pericolo di ricaduta nel reato in capo a Ogert Xibraru, non essendo sufficiente un mero e generico richiamo alle emergenze delle indagini e alla intrinseca gravità dei fatti. La individuazione da parte del Tribunale d specifici elementi indicativi del pericolo di fuga evidenzia la carenza di motivazione in merito alla sussistenza del pericolo di recidivanza. In ogni caso anche la motivazione sul pericolo di fuga sarebbe carente e illegittima, in quanto il mero possesso di documenti croati non può essere ritenuto significativo, essendo la Croazia stato membro dell’Unione europea.
2.1.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla valutazione di idoneità della sola misura del carcere a soddisfare le esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe indicato i motivi per cui, se posto agli arresti donniciliari, l’indagato avrebbe potuto reiterare l condotta criminosa, ovvero darsi alla fuga. L’esistenza di documenti identificativi asseritamente falsi rimane una mera ipotesi investigativa e in ogni caso essi sarebbero attribuibili solo al fratello NOME
2.2 NOME COGNOME ha formulato due motivi, tutti attinenti alle esigenze cautelari
2.2.1 Con il primo motivo, COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla autonoma valutazione delle esigenze cautelari.
Il Gip di Vicenza aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., formulando una valutazione unitaria per tutti gli indagati. Dopo che in sede di riesame era stata eccepita la mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale aveva respinto tale doglianza adottando una motivazione inficiata dai medesimi vizi da cui era affetta quella primigenia. L’autonoma valutazione delle esigenze cautelari ex art. 292 cod. proc. pen. deve essere riferita al singolo soggetto nei confronti del quale il Pubblico Ministero ha chiesto l’applicazione della misura cautelare. Il Gip, prima, e il Tribunale, poi, avrebbero dovuto dare conto dei motivi per i quali era stato ritenuto sussistente il pericolo di ricaduta nel reato in capo a COGNOME Xibraru, non essendo sufficiente un mero e generico richiamo alle emergenze delle indagini e alla intrinseca gravità dei fatti. La individuazione da parte de Tribunale di specifici elementi indicanti un pericolo di fuga evidenzia la carenza di motivazione in merito alla sussistenza del pericolo di recidivanza. In ogni caso anche la motivazione sul pericolo di fuga sarebbe carente e illegittima, in quanto il mero possesso di documenti croati non può essere ritenuto significativo, essendo la Croazia stato membro dell’Unione europea.
2.2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla valutazione di idoneità della sola misura del carcere a soddisfare le esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe indicato i motivi per cui, GLYPH se posto agli arresti domiciliari anche eventualmente con il presidio del braccialetto elettronico, GLYPH l’indagato avrebbe potuto reiterare la condotta criminosa, ovvero darsi alla fuga. L’esistenza di documenti identificativi asseritamente falsi rimane una mera ipotesi investigativa e in ogni caso, la circostanza, anche se provata, non sarebbe sufficiente a fondare il giudizio sulla necessità della misura del carcere. .
2.3. NOME COGNOME ha formulato due motivi.
2.3.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla autonoma valutazione delle esigenze cautelari. Il Gip di Vicenza aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. formulando una valutazione unitaria per tutti gli indagati. Dopo che in sede di riesame era stata eccepita la nullità dell’ordinanza applicativa, il Tribunale aveva respinto tale doglianza rilevando che il Gip aveva indicato, a riprova della autonoma valutazione, anche l’esigenza cautelare di cui alla lett. a). Tale assunto, tuttavia, sarebbe erroneo in quanto la misura era stata fondata anche sulle altre esigenze che non erano state autonomamente valutate dal Gip, tanto più che l’esigenza cautelare di cui alla lett. a) ha una durata limitata nel tempo. Il rinvio per relationem se pure è ammissibile, purché rimanga integra la funzione del controllo giurisdizionale.
Con riferimento alla lett. c), invero l’ordinanza del Gip contiene la trascrizione pedissequa della richiesta del PM, con l’utilizzo in qualche parola differente. In sostanza il Gip avrebbe riprodotto totalmente la richiesta di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero e non avrebbe assolto al compito di valutare autonomamente gli atti al fine di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari.
2.3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in GLYPH relazione alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. GLYPH In tal senso, il Tribunale aveva valorizzato il contatto con un appartenente alle forze dell’ordine che lo aveva avvertito di una imminente operazione di polizia, ma tale circostanza non poteva valere a provare alcunché, giacché l’indagato era stato solo destinatario di una confidenza che non aveva sollecitato, né era emerso che si fosse attivato per avvisare gli altri spacciatori coinvolti. Il pericolo di inquinamento probatorio, invece, per espressa dizione normativa, deve essere concreto.
E’ pervenuta rinuncia al ricorso dal parte del difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale.
2.1 ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, da trattare unitariamente in quanto sovrapponibili nel contenuto, non superano il vaglio di ammissibilità.
2.1. Il primo GLYPH motivo GLYPH dei due ricorsi, incentrato sulla mancanza di autonoma valutazione da parte del Gip delle esigenze cautelari, è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di quello già formulato in sede di impugnazione in assenza di confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata, e, comunque, manifestamente infondato.
Il Tribunale, in replica ad analoga doglianza, ha osservato che, contrariamente a quanto dedotto, il Gip aveva operato una autonoma valutazione anche delle esigenze cautelari, come dato desumere dal fatto che, in relazione al pericolo di inquinamento probatorio aveva introdotto un’ ulteriore circostanza sintomatica di tale pericolo, ovvero i rapporti di alcuni degli indagati con appartenenti alle forze dell’ordine, del tutto pretermessa nella richiesta di applicazione della misura cautelare del Pubblico Ministero.
L’impostazione del Tribunale e il rigetto della eccezione di nullità dell’ordinanza genetica appaiono rispettosi del dettato normativo, così come interpretato nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Invero l’assolvimento dell’obbligo posto dall’art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, può dirsi compiuto anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti d procedimento, a condizione che il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; quel che rileva- è stato detto- è che dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in vol considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, COGNOME, Rv.
273658). Il requisito della autonoma GLYPH valutazione, infatti, si riferisce alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l’esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272939). Di contro il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari (e dei gravi indizi di colpevolezza), ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza, da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274760).
2.2. A fronte del percorso argomentativo indicato, il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile GLYPH in quanto reiterativo e aspecifico, GLYPH non avendo i ricorrenti indicato quali aspetti non siano stati presi in considerazione e le ragioni per cui la eventuale omissione abbia impedito di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle adottate.
Il motivo è, comunque, manifestamente infondato. Il richiamo da parte del Tribunale al passaggio dell’ordinanza genetica in cui era stato individuato un ulteriore elemento indicativo del pericolo di inquinamento probatorio appare, contrariamente a quanto dedotto, pertinente e funzionale a dare conto delle ragioni per cui è stato ritenuto assolto da parte del Gip l’onere di autonoma valutazione di cui all’art.292 comma 2 lett.c) cod. proc. pen. con riferimento alla globale valutazione delle esigenze cautelari.
Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, incentrato sulla sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.
Secondo l’insegnamento pacifico in sede di legittimità, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza delle esigenze cautelarti è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Ciò premesso, si osserva che il Gip ha applicato nei confronti dei ricorrenti la misura cautelare del carcere, ravvisando:
il pericolo di inquinamento probatorio, collegato ai rapporti di NOME COGNOME con una ispettrice di polizia, che, nel corso di una telefonata, lo aveva invitato a preannunciare ad alcuni spacciatori della zona una imminente operazione di polizia: posto che gli indagati agivano di concerto, tenendosi in stretto e costante contatto, il pericolo di inquinamento, secondo il Gip, doveva essere ravvisato non solo nei confronti di COGNOME, ma anche nei confronti degli altri indagati, i quali, peraltro, si erano dimostrati attenti ad evitare i cont da parte delle forze dell’ordine;
il pericolo di fuga, desunto: dalla attitudine dimostrata dai ricorrenti d recarsi all’estero con una certa frequenza e di dimorarvi anche a lungo; dalla diponibilità da parte dei fratelli COGNOME di documenti di identità croat verosimilmente recanti false generalità (comprovata dalle affermazioni dello stesso COGNOME nel corso di una telefonata registrata); dalla mancanza di radicamento nel territorio dello Stato e dagli appoggi di cui, invece, godevano in Spagna, Francia e Albania, ove GLYPH avevano GLYPH disponibilità di immobili e coltivavano interessi commerciali;
il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, comprovato dal fatto che, nel momento in cui erano state interrotte le indagini tecniche, era ancora in corso l’approvvigionamento del carico di droga descritto nel capo b) di imputazione. Gli indagati erano inseriti da anni nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti e, GLYPH non svolgendo GLYPH alcuna attività lavorativa, traevano sostentamento dei proventi illeciti; erano, inoltre, risultati coinvolti anche in altri reati, contes separato procedimento relativo ad un cruento scontro fisico fra bande criminali albanesi legato al controllo delle piazze di spaccio avvenuto il 16 giugno 2024, ed erano entrambi gravati da precedenti di polizia.
Il Gip, inoltre, sotto il profilo dell’adeguatezza, ha rilevato che la misur della custodia cautelare in carcere era l’unica in grado di contenere le esigenze cautelari sopra descritte: solo la privazione della libertà tramite la restrizione i carcere è strumento in grado di determinare la cessazione effettiva dell’attività criminosa e impedire la ripresa di contatti legati al traffico di droga.
Il Tribunale, in coerenza con tali valutazioni, dopo aver dato conto in premessa degli elementi da cui era emerso il coinvolgimento dei ricorrenti nei reati loro ascritti, del ruolo maggiormente attivo di COGNOME impegnato nell’attivit di approvvigionamento e ricerca di nuovi “fronti lavorativi” e del ruolo di COGNOME, impegnato nell’attività di cessione della droga e riscossione dei pagamenti, a sostegno del pericolo di recidivanza ha valorizzato l’attività dei due volta a
estendere il settore dello spaccio dalla cocaina alla marijuana, GLYPH nonché i precedenti di polizia specifici GLYPH e, GLYPH a sostegno del pericolo di GLYPH fuga, GLYPH la disponibilità di documenti con false generalità idonei ad eludere i controlli.
Contrariamente a quanto dedotto, dunque, la valutazione da parte del Tribunale in merito alla sussitenza delle esigenze cautelari è stata condotta in modo specifico per i due ricorrenti e il pericolo di reiteraione di reati analogh e il pericolo di fuga sono stati desunti da dati concreti. I ricorrenti, di contro sono limitati a contestare in maniera generica la concludenza e la significatività di tali dati, in tal modo sottoponendo a questa Corte un sindacato inammissibile. Infine anche la valutazione di adeguatezza della sola misura del carcere è stata ragionevolmente ancorata al pericolo di fuga, comprovato da specifiche circostanze, fra cui, in primo luogo il possesso di documenti di identità recanti false generalità.
Conclusivamente, stante la intervenuta rinuncia, il ricorso di NOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende (in assenza della esplicitazione delle ragioni del rigetto).
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
Gli atti devono essere mandati in cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1- ter disp att cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna il predetto ricorrente al pagamento dell’e spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1- ter disp att cod. proc. pen.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME e condanna i predetti ricorrenti pagamento dellle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1- ter disp att cod. proc. pen.