Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39854 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39854 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. LIBERTÀ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME,
che ha chiesto il rigetto del ricorso
udito il difensore
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod pen., con l’ordinanza impugnata confermava parzialmente la misura del custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini prelimin medesimo Tribunale, in data 10 novembre 2022, nei confronti di NOME COGNOME in relazione a più condotte di detenzione, porto illegale e cessione contestate ai capi 23, 25, 26 e 31 dell’imputazione provvisoria.
Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indizia carico del ricorrente così come ricostruita dal Giudice per le indagini preli costituita essenzialmente dai risultati delle intercettazioni tra indagati di osservazione dei relativi incontri, puntualmente richiamati nell’ordinanza.
Al ricorrente è contestato di essere il fornitore delle armi di NOME (nato nel DATA_NASCITA), stretto collaboratore di NOME, figlio di NOME, vertice della “locale di Rho”, costituta in seno all’associazione m RAGIONE_SOCIALE.
Ritenuti, dunque, sussistenti i gravi indizi, il Tribunale, riguar esigenze cautelari, condivideva il giudizio formulato dal Giudice per le in preliminari, con particolare riguardo al pericolo di reiterazione di re medesima specie, stanti i perduranti e continui contatti tra l’ind l’organizzazione e la professionalità dimostrata nello svolgimento del ruo fornitore delle armi, ritenendo le misure meno afflittive, pur invocate dalla non adeguate a scongiurare detto pericolo.
Ricorre NOME per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia deduce tre motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta, a titolo di violazione di legge e vizio motivazione, come l’ordinanza impugnata abbia omesso di rilevare la nullit quella genetica, in quanto priva di autonoma valutazione – e risolventesi “copia-incolla” informatico – sui temi più rilevanti, devoluti attraverso la di applicazione di misura avanzata dal pubblico ministero.
Il Tribunale del riesame non solo non avrebbe sanzionato le inemendabi lacune dell’ordinanza genetica, ma avrebbe reso, a sua volta, una motivaz insufficiente tanto sui gravi indizi di colpevolezza che sulle esigenze cautela
4.2. Con il secondo motivo censura come insoddisfacente la risposta forn dal Tribunale alla doglianza concernente la mancanza grafica della motivazi
del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, quanto ai gravi indiz colpevolezza nei riguardi del ricorrente per il capo 31).
4.3. Con l’ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, oltre che di scel misura.
Il Tribunale del riesame, nel fornire una motivazione “cumulativa” pe diversi coindagati, anche nella scelta della misura di massimo rigore, avrebbe tenuto in adeguata considerazione specifiche circostanze riguardan NOME NOMENOME segnatamente, il c.d. “tempo silente”, l’interruzione dei suoi ra con NOME NOME dall’aprile 2021, la mancanza di collegamenti con il conte associativo e la sintomatica mancata contestazione dell’aggrava dell’agevolazione mafiosa, infine l’avvenuto ridimensionamento della s posizione processuale in virtù dell’annullamento dell’ordinanza genetica per i 21) e 27).
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto co requisitoria scritta depositata 18 marzo 2023, ha concluso per il riget ricorso.
La difesa, con motivi aggiunti depositati in data 26 marzo 2023, ribadito, ulteriormente dettagliandole, le censure indicate nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e dev’essere, pertanto, rigettato.
Quanto alla censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario va osservato che il Tribunale del riesame ha espressamente afferm la sicura autonomia della motivazione dell’ordinanza genetica, chiarendo legittimità della tecnica del “copia-incolla” o anche detta “della gl evidenziando (p. 11 dell’ordinanza) come il Giudice per le indagini prelimi avesse continuamente alternato le parti della richiesta del Pubblico ministero considerazioni sue proprie.
A fronte delle sintetiche e, tuttavia, puntuali deduzioni con cui il Tri del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio, il motivo di ricorso si a aspecifico, poiché non adempie l’onere di esporre le ragioni in base alle qu preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto all prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza s
determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe concretamente diverso.
E appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da q Corte secondo cui «In tema d’impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautel omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indiz colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relaz quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di t rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, de 2019, COGNOME, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli a indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalisti e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazion particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono va quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio.
Del resto, ricorre l’autonoma valutazione anche quando venga richiamato, maniera più o meno estesa, l’atto di riferimento con la tecnica di redazion incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, p valutazione autonoma non vuoi dire edizione originale, sempreché emerga da provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, u rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Se 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 6, n. 13864 d 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), come dal ricorrente non efficacement contestato.
La doglianza di cui al secondo motivo, che attiene all’asserito dif motivazione in punto di gravità indiziaria per l’episodio della trattativa in con NOME COGNOME avente a oggetto un revolver calibro TARGA_VEICOLO descritto al capo dell’imputazione provvisoria, è manifestamente infondata.
A fronte della doglianza svolta in sede di riesame con cui si contesta ricostruzione accusatoria e si forniva una diversa lettura delle captazion quali, giusta la tesi difensiva, emergerebbe al più che il ricorrente avev una trattativa per la cessione in favore di COGNOME COGNOME un arma che però aveva mai detenuto, come imporrebbe di ritenere l’esito negativo de perquisizione), il Tribunale (p. 15 e 16 dell’ordinanza) ha indicato s elementi, inferiti dalla piana lettura delle conversazioni intercettate, che in senso opposto alla tesi difensiva.
Con tale motivazione il ricorso non si confronta ed è costituito da censure comprese quelle indi Ces i te n V GLYPH i uovi) che si risolvono nella mera ripeti di quelle già dedotte GLYPH , moth%tamente esaminate e disattese rt i di merito. Dette c c w9ye e, non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la (sente-miloggetto di ricorso, conducendo alla declarato d’inammissibilità del motivo.
Quanto all’ultimo motivo, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, l’ordinanza impugnata individua (p. 18 e 19) in modo esaustivo a fronte d richiesto standard motivazionale e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, g indici oggettivi e soggettivi che qualificano l’esigenza cautelare sp preventiva del caso concreto e la inidoneità di ogni altra misura meno afflit non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo non identifica nella lamentata circostanza che il Giudice per le indagini preliminari, all motivazione il Tribunale si richiama, avrebbe trattato il tema delle esig cautelari congiuntamente per tutti i coindagati; circostanza peraltro ines poiché nel provvedimento genetico v’è comunque una opportuna distinzione delle posizioni di coloro che sono indagati per il reato di partecipazione al sod mafioso da quelle di coloro che, come il ricorrente, non lo sono.
5. Per le esposte ragioni il ricorso dev’essere rigettato.
Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 aprile 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH f GLYPH Il Presidente