Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10541 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10541 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato il provvedimento del 25 agosto 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 414, commi terzo e quarto, cod. pen.
Disattese le eccezioni di nullità dell’ordinanza impugnata per difetto dell’autonoma valutazione e di violazione del principio del ne bis in idem rispetto ai fatti per cui era stata emessa nei confronti dell’indagato una precedente ordinanza cautelare in data 3 ottobre 2024, il Tribunale del riesame ha ritenuto la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo NOME pubblicato, tramite i social network, immagini e video a contenuto propagandistico di matrice terroristica, nonchØ condiviso pensieri e scritti inneggianti all’ideologia islamicapiø radicale, al martirio e alla persecuzione degli infedeli.
Ravvisati il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione criminosa, il Collegio distrettuale ha ritenuto la misura della custodia in carcere l’unica idonea a salvaguardare le esigenze di cautela.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite difensore, articolando un unico composito motivo con cui eccepisce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., in relazione all’articolo 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen., e assenza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.
Premesso che il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver ripercorso nelle prime 53 pagine dell’ordinanza gli elementi emersi nel corso delle indagini e valorizzati nella richiesta
del pubblico ministero ai fini dell’imputazione provvisoriaelevata ai sensi dell’art. 270 bis cod. pen., aveva motivato alle pagine da 53 a 59 sulle ragioni per cui non condivideva la qualificazione giuridica del fatto proposta dall’organo inquirente, il ricorrente si duole che solo alle pagine 59 e 60 del titolo genetico sia stata affrontata la questione della riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 414 cod. pen., con argomentazioni generiche, stereotipate, avulse dalla vicenda concreta.
Censura il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per difetto del requisito dell’autonoma valutazione, rigettando l’eccezione sollevata dalla difesa con una motivazione apparente che viola in canoni ermeneutici in materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il ricorrente ripropone nella presente sede l’eccezione di nullità formulata nel procedimento di riesame, reputando insoddisfacente la risposta del Tribunale, che l’ha disattesa considerando indici di un autonomo vaglio critico la riqualificazione del fatto, operata dal Giudice per le indagini preliminari con argomentazioni specifiche e richiami giurisprudenziali alle pagine 59 e 60 dell’ordinanza genetica, nonchØ la spendita da parte del decidente di considerazioni proprie sulla personalità dell’indagato in punto di esigenze cautelari e il rigetto della domanda cautelare per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei coindagati.
Si Ł in presenza di argomentazioni condivisibili e ineccepibili sul piano giuridico, che offrono congrua giustificazione al rigetto dell’eccezione difensiva, la cui infondatezza trapela dallo stesso motivo di censura articolato in ricorso, avendo il ricorrente prospettato che l’ordinanza applicativa della misura coercitiva, pur riportando nell’ampia parte iniziale gli esiti investigativi tratti dalla domanda cautelare, si sofferma sulla qualificazione giuridica della condotta alle pagine da 53 a 60, incontestatamente frutto dell’originale elaborazione del giudice.
I riferimenti del Tribunale distrettuale all’autonomia del vaglio cautelare e al parziale rigetto della domanda plurisoggettiva, non attinti da specifiche censure, recano ulteriori argomenti a supporto della correttezza della decisione emessa in esito al procedimento incidentale ex art. 309 cod. proc. pen.
¨ appena il caso di rammentare che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 – 02).
L’autonomia della motivazione non Ł esclusa dalla trasposizione nel provvedimento di parti della domanda cautelare, ricorrendo anche quando venga richiamato, in maniera piø o meno estesa, l’atto di riferimento con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poichØ valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, semprechØ emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, COGNOME, Rv. 269648-01).
Nella medesima prospettiva sono stati considerati indici di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare il parziale accoglimento della richiesta del
pubblico ministero per talune delle imputazioni provvisorie, ovvero solo per alcuni indagati, o la diversa graduazione delle misure (Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj, Rv. 273429 –
01)
L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME