Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28504 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.i. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 novembre 2023, il Tribunale di Milano ha confermato l’ordinanza del 25 ottobre 2023, con la quale il Gip del Tribunale di Monza aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente ceduto: a COGNOME NOME
imprecisati di hashish in almeno 24 occasioni tra il novembre 2022 ed il febbraio 2023; a Villa Stefano, la stessa sostanza in almeno 10 occasioni, tra il gennaio ed il dicembre 2022; a Scudellari NOME NOME imprecisati di hashish e marijuana tra il gennaio ed il dicembre 2022; a COGNOME NOME, NOME imprecisati di hashish e marijuana tra il luglio ed il novembre 2022.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, lamentando che il Tribunale ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare – limitandosi a fare proprie le motivazioni del Gip, che sarebbero state una mera riproposizione delle richieste del pubblico ministero, realizzata con l’utilizzo della tecnica copia-incolla – senza esporre un’autonoma valutazione dei materiali d’indagine relativi all’autore delle cessioni nella persona dell’indagato e delle esigenze cautelari, in violazione dell’art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. Nella specie, il Tribunale avrebbe ammesso tale tecnica motivazionale da parte del Gip, avendo rilevato una sovrapposizione solamente parziale, poiché il Gip avrebbe aggiunto frasi alle parti meccanicamente riprodotte dalle richieste del pubblico ministero, e deducendo da ciò impropriamente l’esistenza di un autonomo vaglio giurisdizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Merita premettere che, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il giudice può far emergere il proprio convincimento anche adottando per relationem la motivazione che accompagna le richieste del pubblico ministero, purché emerga comunque un vaglio critico dell’organo giudicante. In particolare, in tema di misure cautelari personali, ricorre un’autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lettera c-bis), cod. proc. pen. – anche in sede di gravame – quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione per incorporazione, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (ex multis, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 02/01/2019, Rv. 274403). E, in sede di riesame, il Tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi fondamentali (ex multis, Sez. 2, n. 7258 del
27/11/2019, dep. 24/02/2020, Rv. 278509). In ogni caso, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (ex multis, Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 07/01/2019, Rv. 274760).
Il ricorso, per tale motivo, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/03/2024.