Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. RIESAME di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanza del 23 ottobre 2023 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), commesso “in Bologna struttura presente, operativa e tuttora permanente”, la misura della custodia cautelare in carcere poi sostituita con ordinanza del 23 novembre 2023 con la misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, GLYPH condotta GLYPH attraverso operazioni GLYPH di intercettazione, GLYPH videoriprese e servizi di osservazione, sequestri di plurimi quantitativi di stupefacente di varia tipologia e arresti in flagranza, che avev fatto emergere un’associazione criminosa composta da cittadini magrebini dediti al commercio illecito di sostanze stupefacenti in grado di movimentare con cadenza settimanale quantitativi pari a svariati chilogrammi di cocaina e hashish.
In tale contesto associativo, caratterizzato da struttura piramidale articolata su più livelli con suddivisione di ruoli, operante con diramazioni in diversi quartieri cittadini, era emersa la figura di NOME COGNOME quale capo e organizzatore, che gestiva in prima persona i canali di approvvigionamento dei vari tipi di sostanze stupefacenti trattate dal sodalizio e che, per il tramite de coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME, impartiva diposizioni agli spacciatori al dettaglio.
2. Contro l’ordinanza, la difesa dell’ indagato ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo con il ruolo di capo organizzatore. Il difensore lamenta che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame sarebbe stereotipata, tanto che in alcuni punti nella stessa si fa menzione anche dei gravi indizi in ordine ai reati fine, non oggetto di contestazione. Tale rilievo- osserva il difensore- vale anche per motivazione con cui il Tribunale aveva respinto l’eccezione di nullità della ordinanza applicativa della misura per non avere il G.I.P. valutato autonomamente la gravità indiziaria: invero il Tribunale, a riprova dell’utilizzo di formule stereotipate, aveva affermato che il G.I.P. aveva proceduto alla disamina degli elementi indiziari anche dei reati scopo, quando, invece, come detto, al ricorrente era stato contestato solo il reato associativo. Il Tribunale inoltre, aveva ritenuto che in sede di riesame non fosse stata contestata la
sussistenza (lel gravi indizi di colpevolezza del reato associativo per – H quale era stata applicata la misura, ignorando, tuttavia, che la contestazione del difetto di autonomia valutativa da parte del Gip comportava necessariamente anche la contestazione sulla gravità indiziaria in generale. In ogni caso il Tribunale ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. era tenuto ad operare la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi anche in assenza di contestazione. L’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, infine, doveva ritenersi viziato in guanto non sorretto dalla disamina critica della esistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’indagato con memoria del 29 marzo 2024, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale, in replica alla eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione, ha osservato che, a prescindere dal difetto di specificità della eccezione difensiva i che non aveva indicato gli aspetti dei quali era stata omessa la valutazione, il G.I.P. aveva dato prova di avere effettuato una autonoma considerazione e valutazione del materiale indiziario in atti. Se era vero, infatti, che, nella trattazione dei reati fine aveva richiamato e riportat quanto esposto dal Pubblico Ministero nella richiesta di misura, è altrettanto vero che di tale operazione lo stesso giudice aveva dato atto, sul presupposto che l’esposizione del Pubblico Ministero fosse esaustiva e completa, e aveva svolto valutazioni conclusive alle pagine 226-228 dell’ordinanza, con cui, a riprova dello svolgimento di un vaglio autonomo e penetrante, aveva anche escluso la gravità indiziaria in relazione ad alcuni specifici episodi. Analoghe considerazioni dovevano essere formulate – secondo il Tribunale- anche con riferimento alf s ì passaggio della motivazione GLYPH relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, posto che anche per tale profilo il Gip ha dapprima richiamato la prospettazione del Pubblico Ministero, per poi svolgere alle pagine 290-292 proprie autonome valutazioni in riferimento sia alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato associativo, sia in riferimento a ruolo rivestito dai singoli indagati, tra cui l’odierno ricorrente.
Il Tribunale lio, indi, osservato come, in difetto di espressa contestazione specifica relativa alla sussistenza del reato contestato al ricorrente, e in assenza di elementi di riscontro negativo rispetto alla ricostruzione e valutazione operata dal G.I.P. l’ordinanza dovesse essere confermata.
2.2. A fronte del percorso argomentativo indicato, il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non indic quali aspetti non siano stati presi in considerazione e le ragioni per cui la eventble omissione abbia impedito di giungere a conclusio ‘ ni diverse rispetto a quelle adottate.
Il motivo è, comunque, manifestamente infondato. Il richiamo da parte del Tribunale al passaggio dell’ordinanza genetica in cui erano stati analizzati i reati scopo non contestati al ricorrente, lungi dall’essere espressione di una motivazione stereotipata, appare, invece, pertinente e funzionale a dare conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui i giudici avevano ritenuto che il G.I.P. avesse assolto
all’onere di autonoma valutazione di cui all’art.292 comma 2 lett.c) coci pen. con riferimento all’intero compendio indiziario.
Infine GLYPH manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata motivazione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati al ricorrente. Da un lato la censura relativa alla gravità indiziaria, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è ontologicamente ricompresa in quella relativa alla nullità dell’ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione dal parte del G.I.P: la mancanza di autonomo vaglio del materiale indiziario non sottende affatto l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di contestazione. Il Tribunale, in ogni caso, ha adempiuto al dovere di motivazione attraverso il legittimo richiamo per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a fronte dell’assenza di articolate deduzioni difensive idonee a disarticolare il ragionamento probatorio (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, COGNOME, Rv. 272628; Sez 6, n. 566 del 29/10/2015, del 2016, COGNOME, Rv. 265765).
3.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro trenila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Deciso il 17 aprile 2024
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