Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/8/2023 del Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 agosto 2023i1 Tribunale di L’Aquila ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del 29 luglio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con la quale gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a due contestazioni di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (capi D ed E della rubrica provvisoria).
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, ribadendo la doglianza formulata con i motivi posti a fondamento della richiesta di riesame in ordine alla mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di responsabilità da parte del giudice per le indagini preliminari, che non aveva compiuto il prescritto e necessario autonomo vaglio critico delle risultanze investigative, ma si era riportato in modo acritico alle richieste del pubblico ministero per tutte le contestazioni mosse al ricorrente.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità del ricorso, l’autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari nella ordinanza applicativa della misura cautelare, l’ampia motivazione con la quale il tribunale aveva illustrato in modo logico gli elementi indiziari a carico del ricorrente e la loro univoca valenza dimostrativa della sua partecipazione alle condotte contestategli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va, anzitutto, osservato che il ricorso risulta inammissibile a causa della sua genericità, sia intrinseca, sia estrinseca, in quanto è privo della indicazione e della illustrazione del vizio di legittimità tra quelli di cui all’art. 606 cod. proc. pen. cui il provvedimento impugnato sarebbe affetto, e anche delle ragioni poste a fondamento della richiesta del suo annullamento, posto che nel ricorso si lamenta esclusivamente la mancanza di autonoma considerazione delle risultanze investigative, senza alcuna analisi della vicenda sottostante, di tali risultanze, delle condotte contestate, degli elementi a carico, del contenuto del provvedimento impositivo della misura cautelare, delle ragioni poste a fondamento della richiesta di riesame e del contenuto dell’ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente ha omesso il necessario e ineludibile confronto critico, posto che non ne sono stati
indicati vizi di sorta, con la conseguente impossibilità di valutare la fondatezza del rilievo di mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari.
Costituisce, infatti, principio già affermato in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali quello secondo cui il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).
Qualora, come nel caso in esame, la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in assenza di indicazioni relative ai passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse, il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (così Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001).
In ogni caso il Tribunale di L’Aquila, nel disattendere la doglianza di mancanza di autonoma valutazione delle risultanze investigative da parte del giudice per le indagini preliminari, ha dato atto che nell’ordinanza applicativa della misura coercitiva il giudice della cautela non si è limitato a un pedissequo o acritico recepimento della richiesta del pubblico ministero, ma ha rielaborato il materiale investigativo da un punto di vista stilistico e contenutistico, enucleando e sottolineando gli aspetti più significativi emersi e indicando gli elementi di prova a sostegno delle contestazioni, con metodologia espositiva indicativa di una autonoma valutazione e di conoscenza approfondita degli atti del procedimento, desumibile, tra l’altro, dal richiamo alla precedente ordinanza cautelare emessa nei confronti del coindagato NOME COGNOME e ai vari provvedimenti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni emessi nel corso delle indagini preliminari.
Si tratta di motivazione idonea a dar conto della autonoma valutazione delle risultanze investigative da parte del giudice per le indagini preliminari, che il ricorrente non ha in alcun modo considerato, con la conseguente manifesta infondatezza delle sue doglianze, risultando chiaramente insussistenti, sulla base della lettura del provvedimento impugnato, le violazioni di disposizione di legge processuale genericamente prospettate dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
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4.4:
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 11 13/12/2023