Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE n. a S. Pietro Vernotico il 13/3/1981 avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Lecce in data 8/1/2024 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ri udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglime
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del locale Tribunale che, in da 24/11/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcer per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico nonché per i delitt di cessione e illecita detenzione di stupefacenti contestati ai capi B1,B2 della rubrica.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione dell’art. 292 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e la nullità dell’ordin genetica per mancanza di autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del GIP. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare non si è confrontato in termini specifici con doglianze formulate che avevano evidenziato la pressoché totale assenza di argomentazione autonoma in ordine alla gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione del ricorrente sodalizio dedito al narcotraffico e segnalato la testuale riproposizione da parte del AVV_NOTAIO di al passaggi della richiesta di misura, come a pag. 46 dell’ordinanza. Secondo il difensore i giudice emittente, avendo rigettato la misura in relazione al delitto associativo ex art. 41 cod.pen., ha ritenuto di aver assolto l’obbligo di autonoma valutazione, recependo acriticamente per tutte le altre imputazioni la pretesa cautelare del P.M., sebbene giurisprudenza abbia segnalato che il parziale diniego opposto dal giudice e la divers gradazione RAGIONE_SOCIALE misure non costituiscono automaticamente indici di una valutazione critica della richiesta;
2.2 la mancanza di gravità indiziaria in relazione al delitto associativo di cui al capo connesso vizio della motivazione per contraddittorietà e illogicità. Il difensore lamenta ch Tribunale cautelare, recependo l’impostazione del Gip, ha ritenuto la gravità indiziaria per delitto ex art. 74 L.s. sulla base della partecipazione ai reati fine, inidonea ad att l’adesione del ricorrente al sodalizio criminoso. In particolare elementi utili a suppo l’ipotesi accusatoria non possono trarsi dal contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni in quanto captazione n. NUMERO_DOCUMENTO non poteva riferirsi alla contabilità associativa, attesa la collocaz della conversazione nel febbraio 2021, l’irrisorietà degli importi di cui si discorre e l’as di riferimenti ad altri sodali. Aggiunge il difensore che l’epoca di consumazione dei reati (9 e 10 aprile 2021) delinea una finestra temporale della presunta partecipazione che non consente di affermare l’intraneità al sodalizio in assenza di elementi che depongano per l svolgimento di un ruolo anche meramente esecutivo ma connotato da abitualità nella compagine;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussis RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e all’operatività della presunzione ex art. 275, comma 3 cod.proc.pen. Il difensore deduce che il G p emittente aveva formulato una valutazione cumulativa circa la sussistenza del rischio di recidiva senza alcuno specifico riferimento a posizione del ricorrente, senza argomentare in ordine alla concretezza ed attualità del pericol di reiterazione e omettendo ogni verifica circa l’eventuale idoneità di misure meno afflitt Dopo aver richiamato i rilievi mossi al provvedimento genetico, il difensore lamenta che i Tribunale li ha disattesi valorizzando il coinvolgimento del ricorrente in altro procedime
penale per fatti connessi a quelli a giudizio, trascurando di considerare che le violazioni art. 73 DPR 309/90, oggetto dell’ordinanza cautelare in data 26/4/2022, risultano temporalmente antecedenti e in relazione alle stesse il NOME veniva successivamente scarcerato. Ad avviso del difensore risulta, inoltre, illogica la motivazione dei giudici cau nella parte in cui hanno ritenuto inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari c presidio di strumenti di controllo elettronico.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze difensive sono connotate da genericità e, comunque, manifestamente infondate. Quanto al difetto di autonoma valutazione, il Tribunale del riesame ha ampiamente scrutinato e motivatamente disatteso l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica (pag. 4,5) sottolineando l’esistenza nel provvediment censurato di “una ragionata e consapevole disamina del complessivo compendio indiziario, contrariamente a quanto affermato dalla difesa”. L’intervento critico del giudice emitten secondo la valutazione dei giudici cautelari, non specificamente contrastata dal ricorrent non si è limitato all’esclusione della gravità indiziaria per il delitto ex art. 416bis c (avendo il Gip confinato la rilevanza del materiale indiziario osteso alla fattispecie ex ar Dpr 309/90) ma risulta palesato dalle plurime espressioni dissenzienti formulate rispetto ag argomenti fattuali o giuridici spesi dal P.m. In particolare, il giudice in relazione alla fat sub B) ha escluso le aggravanti dell’associazione mafiosa e quella ex art. 74, comma 5, DPR 309/90 e ha effettuato valutazioni in ordine alle conversazioni captate in data 10 e 12 apri 2021 che non trovano riscontro nelle richieste dell’accusa. L’ordinanza impugnata ha, altresì confutato l’argomento relativo alla consistenza quantitativa del provvedimento genetico rispetto alla domanda cautelare ed evidenziato che l’identità grafica che si riscontra a pag. attiene ad un episodio che esula dalla contestazione. La difesa ha, nella sostanza, riprodotto in questa sede gli argomenti già scrutinati d Tribunale senza confrontarsi puntualmente con le ragioni alla base della reiezione dell’eccezione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Anche le questioni proposte dal difensore con I secondo motivo sono testualmente reiterative di quelle scrutinate dal Tribunale del riesame e riassunte a pag. 7. L’ordina impugnata, dopo aver ampiamente argomentato la gravità indiziaria in ordine all’addebito associativo, indicando in maniera analitica gli indici positivi dell’esistenza del sod criminoso sub B), ha chiarito che il COGNOME, subordinato rispetto alla figura apicale del COGNOME, fungeva da collegamento tra lo stesso COGNOME e il cognato dei prevenuto, NOME COGNOME, ristretto agli arresti domiciliari (conv. 20/2/2021); raccoglieva la quota dei profi rivenditori del gruppo e la consegnava al coindagato, avanzando anche riserve sulla distribuzione dei c.d. “punti” (conv. COGNOME-Sono 5/2/21); cogestiva la contabilità d traffici illeciti del gruppo (interc. n. 30505 del 24/2/2021). Inoltre, secondo il mo
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scrutinio dei giudici cautelari, il prevenuto non aveva un ruolo meramente esecutivo in quant risulta provata la sua partecipazione ad alcuni momenti qualificanti della vita dell’associazi come quello relativo alla decisione circa l’inserimento nella compagine di un nuovo sodale (pag. 10) ovvero agli incontri tra COGNOME e COGNOME NOME (referente del sodalizi fornitore) in cui si trattavano questioni riservate quali la possibile presenza di un delato gruppo del COGNOME. La difesa non si rapporta in termini completi e puntuali con il corpos compendio acquisito e con la motivazione rassegnata dal Tribunale, il quale ha evidenziato che la partecipazione del ricorrente al sodalizio non è stata affatto ricavata dai due reat contestati ma emerge con inequivoca chiarezza da una serie di captazioni che attestano il ruolo svolto dal COGNOME nella compagine nei termini postulati nell’incolpazione.
Anche il terzo motivo è destituito di pregio. Il Tribunale (pag. 20 e segg.) ha riget l’eccezione di difetto di autonoma valutazione; ha, quindi, confermato la legittimità di valutazione congiunta per posizioni omogenee e ha convalidato l’operatività della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., espressamente confutando la rilevanza del c.d. tempo silente sulla base del condivisibile assunto che la condotta partecipativa non può ritenersi in via automatica esaurita al momento della conclusione del periodo di monitoraggio investigativo che ha interessato il ricorrente. I giudici della cautela hanno, in analiticamente giustificato la sussistenza del rischio di recidiva, richiamando le allarm modalità dei fatti, le connotazioni del sodalizio d’appartenenza, l’intensità del dolo, espone le ragioni alla base della ritenuta inadeguatezza della misura autodetentiva con argomenti privi di profili di palese illogicità. La difesa si limita ad una confutazione assertiva ch misura con la completezza e coerenza giustificativa della motivazione licenziata dal Tribunale cautelare.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024
entenza a motivazione semplificata